Vendita online per corrispondenza e resi di beni

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

 La vendita di beni tramite internet (online) dei beni come per esempio vestiario o abbigliamento o accessori, o componenti hardware tramite spedizioniere con pagamento tramite carta di credito o contrassegno postale (c.d. commercio elettronico indiretto) è considerata fiscalmente come una vendita per corrispondenza così come già anticipato nei precedenti post e conseguente esonero dall’obbligo di certificazione fiscale ma non della registrazione dei corrispettivi sui registri.

La risoluzione n. 274/E del 5 novembre affronta l’annosa questione dei resi e della restituzione che il clienti può richiedere o richiedendo la prestazione e quindi la riconsegna o la restituzione dei soldi versati in cui la procedura del reso si attiva generalmente inviando una mail con il numero identificativo dell’ordine e seguendo una procedura di restituzione in genere definita dal venditore (che ricordiamo non deve essere lesiva del diritto di recesso e restituzione in capo all’acquirente).

In questo caso in fattura non dovrà essere addebitata in quanto non si paga l’Iva nel commercio elettronico indiretto qualificabile come nelle vendite per corrispondenza e non dovrà pertanto essere emessa fattura; tuttavia al momento della consegna o dell’ordine (a seconda delle procedure adottate) il contribuente acquirente potrà comunque richiedere una ricevuta o uno scontrino fiscale Entrambe le fasi dell’operazione di vendita per corrispondenza di prodotti on line che come vediamo non scontano l’iva e non sono soggetti ad emissione della fattura e della ricevuta o scontrino fiscale devono comunque soddisfare il diritto dell’amministrazione finanziaria a tracciare l’intera operazione che va dall’acquisto al reso.

Inoltre e accade spesso qualora le vendite siano effettuati tra soggetti di due stati diversi della comunità europea si applica la disciplina delle vendite a distanza intracomunitarie dove l’operazione è considerata non imponibile in italia per carenza del requisito della territorialità dell’art. 7 e pertanto l’iva dovrà essere assolta nello stato membro del paese cedente, semprechè il fornitore non sia qualificabile dallo stato membro come esportatore abituale in quanto questo ultimo caso (spesso per importo superiori a 100.000 euro).

Vi ricordo che per aprire una società od una partita Iva oggi abbiamo la nuova comunicazione annuale unica

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