Che cosa si intende per Conservazione o Archiviazione sostititiva
La conservazione elettronica sostitutiva dei documenti cartacei consente alle società di abbattere i costi degli archivi cartacei e degli spazi aziendali dedicati al magazzino dell’amministrazione nonché i costi di affitto che talvolta sono sostenuti dalle aziende che non hanno spazi sufficienti a disposizione. Inoltre la normativa per la maggior parte di questi obbliga alla conservazione per 10 anni per cui se provate a moltiplicare i costi di archiviazione capirte come possa, non è detto che convenga sempre, archiviare sostitutivamente i documenti.
La conservazione elettronica dei documenti informatici consiste nella memorizzazione su supporti ottici di qualsiasi documento e della creazione di un’impronta e che termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marcatura temporale (ossia una sequenza di bit oggetto di elaborazione informatica) contenente l’impronta o le impronte dei documenti o di insiemi di essi così come definito dall’articolo 3, co. 2, del Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2004.
L’archiviazione elettronica invece è il “processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto, di documenti informatici, anche sottoscritti, […], univocamente identificati mediante un codice di riferimento, antecedente all’eventuale processo di conservazione” così come definito dall’articolo art. 1, co. 1, lett. g) della Delibera Cnipa e che non rappresenta un passaggio normativamente disciplinato e definito mediante obblighi. Alla base infatti esiste solo un processo di elaborazione di un file in pdf e di archiviazione
Ciò che diviene fondamentale ai fini dell’unicità è l’apposizione della firma digitale mentre l’apposizione della marcatura temporale lo cristallizza nel tempo facendolo divenire immodificabile datandolo così in modo certo.
La scelta del formato con cui procedere all’archiviazione elettronica dei documenti fiscali come il libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, fatture, documenti di trasporto, dichiarazioni fiscali, libro soci, libro delle adunanze e delle delibere assembleari ecc per passare dal formato cartaceo al formato digitale elettronico prevede il rispetto dei seguenti requisiti:
- Il formato deve non essere proprietario, ossia non deve essere necessario avere un software dell’azienda che lo ha prodotto ma deve essere fruibile da tutti user fiendly e deve essere aperto ossia le sue specifiche tecniche devono essere di pubblico dominio e ben documentate
- Il formato deve essere uno standard, vale a dire essere approvato da organismi internazionali di standardizzazione, quali ad esempio l’Ansi (American national standards institute), l’Iso (International organization for standardization).
In questo modo sarà possibili trasferire il contenuto di un documento cartaceo su un supporto informatico utilizzando un determinato formato digitale.
Il formato digitale elettronico dei documenti prevede la trasformazione del documento elettronico ma anche cartaceo su cui lavoriamo in una sequenza di zero e uno (i “bit”) che, combinati tra di loro secondo una specifica codifica, rendono i documenti leggibili dall’utente finale.
I documenti fiscali da trasformare in formato elettronico rilevanti ai fini fiscali
Quali sono i documenti informatici fiscalmente rilevanti
In relazione a tale disposizione, si osserva che per “documenti informatici fiscalmente rilevanti”, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo nei modi previsti dal citato decreto ministeriale, devono intendersi i libri e registri di cui all’articolo 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, n. 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R..
I principale documenti fiscali che possiamo conservare utilizzando il formato digitale sono libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, fatture, documenti di trasporto, dichiarazioni fiscali, libro soci, libro delle adunanze eccetera (previsti dal Dpr 600 del 1973 e nel Dpr 633 del 1972).
Il documento in pdf è come se venisse cristallizzato nella forma, nel contenuto e nel tempo attraverso la l’apposizione della firma digitale e della marcatura temporale.
Il processo di conservazione e archiviazione sostitutiva
Sarà possibile la conservazione in formato elettronico dei documenti informatici, sia la conservazione in formato elettronico delle scritture contabili e dei libri e registri validi ai fini fiscali come registri iva libro giornale o beni ammortizzabili ecc ecc a patto che siano trasferiti su un supporto ottico per la sua memorizzazione eliminando totalmente di conservare i documenti cartacei corrispondenti nel rispetto delle regole tecniche definite dalla Delibera Cnipa 19.2.2004, n. 11 ex Delibera Aipa 13.12.2001, n. 42.
Il processo si concretizza nella generazione dei file in pdf dai vostri programmi di contabilità, per esempio prendiamo come esempio il libro giornale e l’apposizione della firma del legale rappresentante mediante la propria smart card. Successivamente sempre attraverso la smart card il legale rappresentante dovrà inserire la marcatura temporale ossia il riferimento temporale in cui il libro giornale è stato firmato e la generazione di un’impronta del documento unica che lo contraddistingue e lo rende unico ed immodificabile nel tempo.
Caratteristiche del formato del documento digitale da archiviare elettronicamente al posto del documento cartaceo
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Il documento non deve essere modificabile nel tempo (articolo 1, comma 2, lettera a, Dm 23 gennaio 2004);
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Il documento digitale non dovrà contenere né macroistruzioni né codici eseguibili.
Il formato che attualmente soddisfa tutti i requisiti del legislatore per la conservazione sostitutiva elettronica dei documenti fiscali nel lungo periodo è il formato Pdf/Acrobat (Portable document format for archiving) che al momento rispetta standard Iso dal 2005.
Costi della conservazione e archiviazione sostitutiva
Sicuramente sono da considerare i costi di implementazione della piattaforma, acquisto di smart card, autorizzazioni e consulenti e consulentini che si affacceranno alla vostra porta. Io utilizzo sempre lo stesso metodo: ne confronto diversi e li metto in competizione tra di loro.
I costi possono essere alti ma dipende da cosa volete archiviare, quanto pesa in termini di processo e di dimensioni.
Il contro altare sarà dato dal fatto che la conservazione successivamente richiede costi di natura amministrativa inteso come FTE del personale impiegato nel processo che c’è da augurarsi già dal secondo anno di impiego a regime si riducano sensibilmente rispetto alla conservazione cartacea. Allo stato attuale ritengo sia conveniente mantenere una configurazione tradizionale del meccanismo di conservazione dei documenti almeno fino a quando i costi della conservazione per via dello sviluppo della competizione tra operatori non sarà diminuito ma questa è una valutazione puramente soggettiva che tra spunto da un campione non rappresentativo di esperienze.
Tenuta registri e conservazione sono concetti diversi
Tenuta e conservazione dei documenti restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità (cfr articoli 39 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e 22 del DPR 29 settembre 1973, n. 600) – qualora, nel rispetto della legislazione vigente, i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:
a) ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
b) entro tale momento (terzo/sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) vanno posti in conservazione nel rispetto del citato d.m.17 giugno 2014 – e, quindi, anche del codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e dei relativi provvedimenti attuativi ai quali lo stesso si rinvia – laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati (stampati) in caso contrario.
Fatta tale premessa, nell’ipotesi in cui la tenuta dei registri contabili e i libri
sociali, indipendentemente dalla successiva conservazione, avvenga in modalità elettronica occorre far riferimento al decreto ministeriale 17 giugno 2014, recante «Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto», come previsto dall’articolo 6. Questo prevede che l’assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari, si effettua con il versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica».
L’imposta è corrisposta mediante versamento con modello di pagamento F24, con il codice tributo”2501” denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014“, (cfr. risoluzione n. 106/E del 2dicembre 2014).
> Scadenza: Il pagamento avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Da ultimo, il successivo comma 3 al medesimo articolo dispone che «L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse»
Guida alla Fatturazione elettronica
Fatturazione Elettronica: guida ed esempi pratici
Nel post troverete la spiegazione pratica e sintetica dell’iscrizione al nuovo portale dell’agenzia delle entrate creato per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche oltreché alle agevolazioni fiscali previste dal legislatore se deciderete di inviargli tutto (intendo fatture attive e passive) e subito.
Leggi anche:
Domande e risposte sulla fatturazione elettronica tra privati e verso PA
Nell’articolo troverai tante domande e risposte (FAQ) sull’argomento e che di volta in volta si aggiornerà in funzione dei quesiti che pongono i lettori.
Comunicazione nella dichiarazione dei redditi Modello UNICO
Sarete inoltre soggetti all’obbligo della comunicazione da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi modello Unico introdotta dall’art. 5 comma 1 del D.M. 17 giugno 2014 che recita esplicitamente “il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento”. A titolo di esempio l’indicazione della conservazione dei documenti elettronica relativi all’anno di imposta 2016 andrà indicata nel modello Unico 2017 e così via ed i righi interessati saranno
Dichiarazione dei Redditi Modello Unico PF/2017 > RS140
Dichiarazione dei Redditi Modello Unico SP/2017 > RS40
Dichiarazione dei Redditi Modello Unico SC/2017 > RS104
Dichiarazione dei redditi Modello ENC/2017 > RS83
Riferimenti normativi
Il paradigma normativo da conoscere ruota attorno al Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2004, la deliberazione del CNIPA n.11 del 2004 e la circolare 36 del 2006 dell’Agenzia delle Entrate.
Scadenza Emissione Fattura Elettronica
Emissione e conservazione fattura Elettronica
Fatturazione Elettronica per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario dei minimi
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