Aggiornato il 4 Maggio 2023
La nuova risoluzione 102 del 2011 dell’Agenzia delle Entrate interviene sulla tassazione delle compravendite di valuta regolate per differenza che avvengono sul Forex dal settembre del 2010 avranno lo stesso trattamento fiscale dei contratti derivati recependo in tal modo quanto già era in atto nel testo Unico di Materia creditizia e finanziaria o TUF
Già prima dell’estate a luglio l’Agenzia delle Entrate era intervenuta con una risoluzione delineando il nuovo trattamento fiscale delle plusvalenze da realizzo da compravendita di valute a pronti ossia da realizzo in base alle oscillazioni e quindi ai differenziali della valuta acquistata rispetto all’euro, attraverso i contratti rolling spot conclusi on line hanno rilevanza reddituale e sono tassabili con l’imposta sostitutiva del 12,50% e andranno indicati nel quadro RT di unico mentre le eventuali minus non sono deducibili.
Non solo ma anche gli “Exchange traded commodities” o ETC sono assimilati ai contratti derivati e come tali scontano l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento cos’ come chiarito dalla risoluzione n. 72 del 2010.
In questo caso invece tale fattispecie essendo stata assimilata dal TUF ai contratti finanziari differenziali per il fisco diviene tassabile secondo le medesime modalità previste per i contratti derivati e pertanto rientrerà nell’ambito di applicazione dell’articolo 67 c-quater e quinquies ed in tal modo sconteranno una tassazione come redditi diversi, almeno nel caso delle persone fisiche non titolari di partita Iva o che seppur ce la dovessero avere agiscono come persone fisiche.
In tal senso la tassazione avverrà per scaglioni di reddito irpef.
Risoluzione Ministeriale 71 del 2016
Le minusvalenze derivanti da operazioni finanziarie sul mercato Forex e da opzioni binarie effettuate con broker internazionali attraverso piattaforme on line sono deducibili dal reddito della persona fisica che le ha realizzate nell’anno di imposta oggetto della dichiarazione die redditi.
In caso di opzione per il regime di risparmio amministrato, i broker esteri non rientrano tra i soggetti che possono agire come sostituti d’imposta in Italia per cui non scatta l’esonero dalla compilazione della dichiarazione dei redditi e di monitoraggio per queste voci.
Questo è quanto stato chiarito nella Risoluzione Ministeriale n. 71 del 2016, in risposta all’interpello di un contribuente che ha subito delle perdite a seguito di investimenti in operazioni finanziarie sul mercato Foreign Exchange Market e in opzioni binarie, presso broker internazionali, localizzati sia nell’area Ue (Cipro, Londra) sia in aree a fiscalità privilegiata (Seychelles e Nevis), attraverso piattaforme on line.
I redditi derivanti dalle opzioni binarie – alla luce di quanto chiarito dalla Consob e dalla Commissione europea nel 2012 (cfr“Plusvalenze da opzioni binarie con tassazione sostitutiva al 20%”) – vadano inquadrati tra i redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera c-quater, del Tuir, soggetti – qualora percepiti da persona fisica non esercente attività d’impresa – a imposta sostitutiva del 26 per cento.
Per entrambe le fattispecie (operazioni finanziarie sul mercato Forex e opzioni binarie), l’imponibile è rappresentato “dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati” (articolo 68, comma 8, Tuir).
Riferimenti normativi e di prassi
Articolo 68, comma 9 del DPR 917 del 1986 o Tuir.
Risoluzione 102 del 2011