Imposta di bollo sui depositi titoli e conti correnti quando si applica

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imposta di bollo conti correntiCon il Decreto Rilancio sono introdotte delle condizioni esimenti per l’applicazione dell’imposta di bollo proporzionale sui conti correnti e sui depositi di conto corrente.

Il Decreto Salva Italia di Mario Monti introdusse una nuova tassazione sugli strumenti finanziari, sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli sotto forma di imposta di bollo sui conti correnti, certificati di deposito e prodotti finanziari anche alla luce della nuova legge di Stabilità 2013 che ha introdotte alcune novità.

Prima di introdurre l’argomento tenete e mente questo concetto che è fondamentale per capire perchè una grandezza viene tassata e un’altra no. Il legislatore tende a tassare l’impiego di capitale e non la liquidità. La seconda se viene tassata viene tassata in modo contenuto.

Chi è soggetto alla tassazione sui conti correnti

Vi riporto il testo della modifica proposta al Senato e che prevederebbe che “L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000”.

Rientrano quindi nell’ambito di applicazione della norma relativa alla nuova imposta di bollo le persone fisiche e le persone giuridiche con una differente tassazione patrimoniale. La nuova previsione dovrà essere applicata dalle banche, istituti di credito, gestori, poste italiane, società di intermediazione mobiliare e simili che svolgono la funzione di deposito custodia e amministrazione di titoli.

Anche le fondazioni bancarie pagano l’imposta di bollo su conti correnti, libretti di risparmio o prodotti finanziari come precisato nella circolare 15 del 2013 dell’agenzia delle entrate che vi invito a leggere e che trovate in calce a questo articolo per vostra comodità e in cui sono riportate tanti informazioni interessanti per chi vuole approfondire l’argomento.
Si tratta di soggetti che non figurano, infatti, tra quelli esclusi dalla nozione di cliente, secondo quanto si desume dalle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia

L’imposta di bollo sui conti correnti e libretti di risparmio 

Questa si applica per ogni esemplare inviato con periodicità annuale e che costa 34,20 euro se si parla di persone fisiche mentre 100 euro per soggetti diversi (cfr art. 19, Decreto Legge n. 201 del 2011, all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, comma 2 – bis.

L’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari inviate periodicamente periodicamente alla clientela e relative appunto a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati si applicherà  con le dell’1,5 per mille annuo a partire dal 2013(2 per mille dal 2014) (cfr art. 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa). L’imposta si applica anche ai depositi bancari o postali e certificati di deposito.

Novità: Inoltre con la legge di stabilità 2013 la percentuale dell’1,5 per mille viene innalzata al 2 per mille dalla data di entrata in vigore della legge.

Imposta di bollo sui conti correnti e conti depositi: quali differenze

L’imposta di bollo varia a seconda si tratti di conti correnti o conti di deposito regolari o irregolari.

L’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente bancari e postali trova la sua fonte normativa nell’articolo 13, comma 2–bis, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R.
n. 642 del 1972. Tale imposta è prevista in misura fissa su base annua, pari ad euro 34,20 per le persone fisiche e ad euro 100,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La tassazione dei depositi bancari invece trae origine dal comma 2 – ter del citato articolo 13 e il cui calcolo è funziona di una aliquota e una giacenza media del conto corrente.

L’imposta di bollo sui depositi di conto corrente è stabilita in misura proporzionale, pari all’1,5 per mille annuo a partire
dal 2013 e 2 per mille dal 2014.

Nel caso di prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato esiste tuttavia un limite di 14 mila euro.

Cos’è un conto corrente

Il conto corrente, ai sensi dell’articolo 1852 e ss. del codice civile, si caratterizza per lo svolgimento di un ‘servizio di cassa’ da parte dell’intermediario che si obbliga a compiere operazioni di incasso e pagamenti su istruzione e nell’interesse del cliente (correntista). Chi intende aprire un conto
corrente, quindi, non si propone di realizzare un investimento e può disporre in
qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza di un
termine di preavviso eventualmente pattuito.

Cos’è un conto deposito

Con riferimento alla nozione di deposito bancario, la Banca d’Italia, con nota prot. n. 0215567/13 del 1° marzo 2013, ha chiarito che nella ‘prassi bancaria’ la nozione di deposito comprende:
1. i depositi che costituiscono la provvista di un conto corrente;
2. i depositi con funzione diversa da quella del punto 1. Potrebbero ricadere
in questa fattispecie non solo i contratti giuridicamente distinti dal conto
corrente (certificati di deposito, depositi alimentati attraverso un conto
corrente ‘di appoggio’, ecc. ) ma anche i depositi in conto corrente la cui
funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto.

Sulla base dei principi dettati dal codice civile e dei chiarimenti forniti dalla
Banca d’Italia, si precisa, dunque, che l’imposta di bollo deve essere applicata
nella misura fissa prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, per i depositi che
costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente.

Nel diverso caso di contratti giuridicamente distinti dal conto corrente ovvero di depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto, l’imposta deve essere applicata nella misura proporzionale prevista dall’articolo 13, comma 2-ter.

Con riferimento ai depositi in conto corrente, si precisa che l’imposta deve essere applicata, in via autonoma, rispetto a quella applicata in relazione al rapporto di
conto corrente, nella misura proporzionale dell’1,5 per mille (2 per mille dal 2014), per le giacenze che risultano ‘vincolate’, ovvero per le quali il cliente perde la libera disponibilità, fintanto che permane il vincolo. Tali giacenze non devono essere considerate ai fini della valutazione complessiva della posizione del cliente persona fisica, per la verifica del limite di esenzione disposto dalla nota 3-bis all’articolo 13 della citata Tariffa.

Appare evidente, infatti, che, per effetto dell’accordo con il quale si dispone la segregazione, le somme vincolate perdono la funzione principale di fornire una
provvista al rapporto di conto corrente.
Si precisa, inoltre, che, ai fini della corretta individuazione della tassazione applicabile al rapporto di conto corrente e a quello di deposito, non assume rilievo la circostanza che le giacenze del deposito in conto corrente, libere da vincoli di indisponibilità, siano remunerate.

Le giacenze che costituiscono, in via prevalente, la provvista del conto corrente, ancorché fruttifere di un interesse, pertanto, non devono essere oggetto di autonoma tassazione rispetto al rapporto
di conto corrente

Esclusioni dall’imposta di bollo

Il Decreto Salva Italia fa salvi i fondi pensioni ed i fondi sanitari che sono esclusi dalla nuova tassazione. Non si applicherà ai dossier aventi saldo zero. Se con l’occasione avete intenzione di chiudere il dossier titoli ricordate che la nuova imposta di bollo non sarà dovuta salvo chiarimenti differenti.

Su cosa si calcola l’imposta di bollo sui depositi amministrati

La base imponibile della nuova imposta di bollo sarà data dal valore di mercato del totale dei prodotti finanziari detenuti presso il medesimo gestore e se non previsto da quello nominale o di rimborso considerando un range di valore che va dai 34,20 euro fino alla misura massima di 1.200 euro (anche se tale soglia potrebbe variare per gli anni successivi). Si prenderà in considerazione in prima battuta il valore di mercato se presente o il valore nominale e se mancanti il valore di rimborso eccetto alcuni casi specifici a seconda della tipologia di strumento finanziario come per esempio nel caso di obbligazioni sarà preferibile il valore nominale, come anche per le azioni e se in mancanza al costo di acquisto come anche per gli ETF.

Ricapitolando l’imposta di bollo si calcola sui, conti e certificati di deposito, sia liberi sia vincolati presso banche e poste, le azioni ed obbligazioni nonché partecipazione al capitale sociale di società, titoli di stato e quote dei fondo comuni di investimento mobiliare ed immobiliare, gli etf, nonché eventuali polizze assicurative, ad esclusione di quelle sanitarie e le quote dei fondi pensione. Se ne avete anche più di uno intestato nella stessa banca l’imposta si paga per ciascun conto o titolo o depositi.

Contitolarità di conti

Nel caso di contitolarità invece l’imposta di bollo si applica solo una volta perchè colpisce lo strumento finanziario in sè e non il fatto di detenerlo.

L’imposta non si applica in linea teorica ai conti correnti e alle disponibilità liquide anche se queste già scontano 34,20 euro per quelli sopra i 5 mila euro o 100 euro se sono intestati a società.

Quanto costa alle persone fisiche l’imposta di bollo

Essendo un’imposta di bollo calcolata in misura fissa per le persone fisiche non si sposa in modo ottimale, per usare un eufemismo, con il principio di progressività dell’imposta e a mio avviso non fa che incrementare la platea di micro tributi che, se sommassimo uno per uno e facessimo confluire in un’unica grande imposta vedremo che la pressione fiscale, altro che 50%, salirebbe sicuramente a livelli ben più elevati. Solo che i tantissimi micro tributi applicati alle più svariate fattispecie si fanno perdere di vista il calcolo dell’effettivo tax rate subito annualmente. Ecco un’idea potrebbe essere quella di inserire in dichiarazione tutte le imposte versate nel corso dell’anno a qualunque titolo ed identificare delle soglie massime di tax rate indipendentemente dal fatto impositivo rilevante ai fini del tributo (un’idea gettata lì).

Già dal 2013 l’imposto di bollo per esempio sui conti di deposito aumenterà dallo 0.10% allo 0,15% annuo sulle somme depositate non solo ma sono anche previsti dei valori comunque minimi da corrispondere alla banca e pari a 34,20 euro. Altra caratteristica di non poco conto è che mentre in passato era previsto un tetto massimo di 1200 euro all’imposta di bollo sulle somme depositate ora non è previsto per cui immaginate di avere 50 mila euro sul conto corrente: l’imposta di bollo dello 0.15% sarà di 75 euro.

Bel caso di conti correnti intestati ai condomini l’imposta di bollo vale 100 euro dal momento che l’intestatario non viene qualificato come persona fisica.

Quando il conto corrente è intestato al condominio, l’imposta di bollo deve essere corrisposta nella misura annua di 100 euro, trattandosi di soggetto diverso da persona fisica.

In pratica viene tassato il fatto di essere titolari di strumenti finanziari ed in parte anche per i cassettisti per cui lo Stato si prende, per il tramite della banca (che forse beneficerà anche intanto della liquidità tra il momento di esazione dell’imposta di bollo ed il riversamento nelle casse dello Stato) un’imposta patrimoniale aggiuntiva proporzionale e non progressiva  così senza che si sappia bene il motivo.

Alcuni chiarimenti dall’agenzia delle entrate dopo un anno

L’imposta di bollo di cui all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter della Tariffa, parte I, allegata Dpr n. 642/1972 non si applica ai conti correnti con gli enti gestori con i Confidi.

Riassumendo

Riassumendo in sintesi la tassazione delle persone fisiche sui conti al di sopra dei 5.000 euro sarà pari a 34,20 euro per quelli entro tale limite nulla è dovuto. Il passaggio principale della norma recita così: “Per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200,00“. Il precedente punto recitaL’estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell’anno nonché alla chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato”. Trovate come evidenziato sotto il riferimento normativo a cui potete trovare il testo della nuova imposta.

Prevista però anche la tassazione dei conti di deposito e certificati di deposito secondo quanto indicato al comma 3 intitolato “Imposta sulla comunicazione relativa ai prodotti finanziari non soggetti ad obbligo di deposito” e che prevede appunto un sistema di tassazione sostitutivo tra cui si prevede anche l’applicazione di un’imposta di bollo sulla comunicazione inviate dagli intermediari (anche se sto vedendo già alla televisione che alcuni istituti di credito se ne fanno carico al posto del cliente). Il testo recita : ” L’imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonchè dagli uffici dell’Ente poste italiane relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell’articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. L’estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di deposito, ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno. Non sono soggetti all’imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell’applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d’ufficio. L’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e limitatamente al 2012 snella misura massima di 1.200 euro. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. “

Se uno è intestatario di più conti correnti o per deposito titoli

Laddove siate intestatari di più conti correnti per deposito di titoli dal tenore della norma è ragionevole ritenere che la nuova tassazione si applicherà singolarmente su ciascun conto deposito sempre che singolarmente superi la soglia dei 5 mila euro di esenzione. Lo stesso discorso vale anche nell’ipotesi in cui avete il conto personale e quello di famiglia nella stessa banca o istituto finanziario.

Imposta di bollo sulle società o persone giuridiche

Per i soggetti con personalità giuridica la nuova imposta di bollo subisce un incremento rispetto alla versione iniziale e sale alla soglia psicologica dei 100 euro. Ogni società paga 100 euro a titolo di imposta di bollo.
Purtroppo vi avverto che anche laddove richiediate espressamente di non ricevere tali comunicazioni oggetto di imposta in formato cartaceo il discorso non cambia in quanto la comunicazione si ha per emessa al momento della scadenza.

Sanzioni

Previste comunque delle non sanzioni perchè a giudicare dal tenore letterale del comma 7 che recita “Per l’omesso versamento si applica una sanzione pari all’importo non versato” sembrerebbe che non siano dovute sanzioni in caso di ritardo o omissione nel pagamento dell’imposta di bollo.

Da quando scatta la nuova tassazione

Le nuove misure relative ai conti correnti e depositi delle persone fisiche e delle imprese si applicheranno a partire dal primo gennaio 2012.

Conclusioni

Se già in passato con il governo Prodi e al tempo di Dini avevamo già assistito a varie forme di prelievo fiscale diretto che a diverso titolo o natura e con diverse modalità di tassazione hanno comunque contribuito all’aumento della pressione fiscale nel corso di questi anni, anche il Governo Monti con il Decreto Salva Italia si è dovuto piegare ad imporre un prelievo che chiamasi imposta di bollo ma che molti ribattezzano come un’imposta patrimoniale colpendo tutti (o quasi) i correntisti italiani titolari di depositi di titoli e destinatari della comunicazione periodica nonchè i titolari di libretti di risparmio con attività finanziarie con una nuova imposta sul possesso di attività finanziarie.

Fate sempre riferimento al testo definitivo del Decreto Salva Italia per le opportune verifiche e se avete dei dubbi sentite anche il vostro istituto di credito che, come avviene per altri, potrebbe prevederne l’accollo.

Aggiornamento Dicembre 2012: essendo un’imposta dai profili interpretativi ancora dubbi vi invito a leggere le 46 pagine della Circolare 48 Imposta di bollo conti correnti e libretti di risparmio dell’Ade in cui troverete tantissime interpretazioni sulle modalità applicative della nuova imposta di bollo.

Commento di un Lettore che mi ha colpito ed ho deciso di pubblicare: Dal primo gennaio 2013 aumenterà l’imposta di bollo sui conti deposito, buoni delle poste e conti correnti bancari: l’aumento del 50% comporterà una spesa aggiuntiva per i correntisti, che saranno tassati in misura proporzionale al loro risparmio. Molti analisti hanno visto nell’aumento delle imposte di bollo sui prodotti bancari più comuni un nuovo attacco ai risparmiatori italiani, l’autentica forza economica dell’Italia. Non è accettabile che si tassi chi risparmia, ma come spesso accade in Italia, si tende a punire le “formiche” ed a premiare le “cicale”. A parità di reddito chi risparmia viene chiamato a pagare di più di chi sperpera … pessimo esempio per le nuove generazioni ed inaccettabile ulteriore sacrificio chiesto a chi si comporta in modo virtuoso. Le tasse vanno imposte sul reddito e non sul risparmio, tassare il risparmio è un chiaro metodo per evitare di affaticarsi troppo a scoprire chi evade e quindi si preferisce colpire ciò che è sotto la luce del sole anziché rovistare nell’oscurità dei redditi non dichiarati e dei compensi “facili” … La classe di avidi fannulloni che ci governa pensa solo al proprio tornaconto, nessuno si sofferma a pensare che, se l’Italia non è ancora fallita, lo si deve al risparmio privato, tassandolo aumenterà il numero di coloro che porteranno all’estero i loro risparmi e spingeranno chi osserva correttamente le Leggi a cercare ogni possibile strada per evadere … bisogna “premiare” i risparmiatori non tassarli !!!Solo una mente stupida, arretrata, becera, ottusa nonché collusa con il malaffare può ritenere giusto tassare il risparmio … Si tassino invece, giustamente, i redditi !!! I risparmiatori vanno “premiati” non tassati !!! La frase “Chi ha di più deve dare di più !” è assurda … perché, a parità di reddito, chi risparmia deve pagare più tasse di chi sperpera ??? Si dica dunque “Chi guadagna di più deve dare di più !”. Si tassino dunque i redditi e non il sudato risparmio !!!

Dal 2013 cosa cambia
L’imposta sui conti correnti e strumenti finanziari nel 2012 si calcolava applicando l’aliquota dello 0,10% sulla base imponibile mentre dal 2013 sale allo 0,15% con un massimo di 1.200 euro e con un minimo di 34,20 euro.

Potete poi approfondire anche l’argomento leggendo gli articoli correlati come quello dedicato alla tassazione delle rendite finanziarie.

Riferimento normativo

La nuova normativa interviene sull’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, parte prima, del DPR n. 642 del 1972 e articolo 19 del Decreto Salva Italia.

Circolari e risoluzioni Imposta di bollo

Circolare n. 48 del 21 dicembre 2012 Circolare n. 15 del 10 maggio 2013

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111 Commenti

  1. La tassazione sui risparmi è da ritenere un vero ladrocinio e forse anche anticostituzionale, in quanto, se risparmi regolari,
    subiscono una seconda tassazione

  2. Salve a tutti, avrei bisogno di una delucidazione, se ho due conti sulla stessa banca e la sommatoria dei due conti supera di pocola giacenza dei 5.000 euro ( sola la Sommatoria dei due conti) è giusto che io paghi l’imposta di bollo su entrambi i conti?
    Praticamente sono penalizzata io che ho due conti con con meno di 8.000 euro dato che sto pagando una doppia imposta di bollo, piuttosto a chi ha un unico conto con per esempio 100.000 euro?

  3. Assurdo. La tassazione sui conti di deposito dovrebbe essere applicata esclusivamente sulla rendita che produce l’importo depositato e non movimentato. Tassando il patrimonio depositato, senza che abbia prodotto interessi attivi, erode il patrimonio stesso.
    Perciò che senso ha aprire un conto deposito? Tanto vale mantenere un conto corrente ordinario oppure il classico mattone. Se non è l’inflazione a far perdere il potere d’acquisto ci pensa il fisco. Tassando quanto risparmiato su redditi già tassati all’origine. Forse vale davvero la pena trasferire il proprio patrimonio all’estero.

  4. PREMESSO CHE L’IMPOSTA DI BOLLO DEI C.C E L’IVAFE HANNO LA MEDESIMA FUNZIONE OGGETTIVA NON
    CAPISCO PER QUALE RAGIONE LA SECONDA PER I CONTI COINTESTATI TIENE CONTO DEL PRO QUOTA.
    LEGGENDO E RILEGGENDO LE ISTRUZIONI DEL FASCICOLO 2 PF 2017 PAGINA 37 :

    ESEMPIO:due conti correnti presso lo stesso intermediario

    MI SEMBRA DI ESSERE IN PRESENZA DI INCONGRUENZA FISCALE. GRAZIE

  5. IL GOVERNO E AUTORIZZATO A RUBARE I CITTADINI ONESTI.
    SI PRETENDE CHE I CITTADINI PAGANO LE TASSE, E RISPETTANO LE LEGGI .
    CHE FIGURA DI…………………

  6. buonasera, allora l’imposta di bollo su conti deposito dove non viene movimentato nulla durante l’anno (esempio ci sono 50€) quanto è la tassa da pagare annualmente??
    grazie

  7. Internet non dimentica però a differenza di decenni fa dove potevi riscrivere la storia anche dopo pochi anni senza che nesusno se ne accorgesse

  8. Meritava davvero di essere pubblicato quanto a scritto il lettore.
    E’ avvilente che questa ennesima tassa sia stata introdotta proprio da soggetti “competenti” di un governo tecnico che avevano tutte le possibilità, se lo avessero voluto, di incidere sulla piaga vergognosa dell’evasione e della corruzione! Invece, per lo spauracchio di essere disarcionati (ahimè quanto conta la sedia ……), hanno ceduto, passo dopo passo, ai soliti noti.
    Tra le tante cose che non vengono mai dette è che all’epoca sono state rimpinguate le casse di MPS (tra l’altro ad un tasso di interesse, già allora surreale) per risanarla. Una banca che la finanza seria aveva già bollato come un pozzo di San Patrizio: alias “buco nero” …… ma forse questa è un’altra storia ?!?!

  9. buongiorno Celestino, premetto che non sono un’esperta ma mi occupo da volontaria del conto corrente di una APS. Ti confermo che esiste questa esenzione, già da molti anni, e che le banche applicano l’esenzione dal bollo sui C/C solo dopo esplicita richiesta scritta del Legale rappresentante corredata da documenti che dimostrino di averne diritto. Noi ci siamo riusciti e stiamo verificando se è possibile riavere anche gli arretrati, dall’anno di validità della normativa. Ti invio alcuni riferimenti normativi, Se ti occorre anche un modello di domanda da inviare alla vostra banca fammi sapere a questo indirizzo mail: igatti3@alice.it
    ———————————————————————————————————————————————
    L’art. 17 del DPR 460/97 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per le ONLUS.
    Con risoluzione V/10/1401/95 del 21/10/95 il Ministero delle Finanze ha affermato che gli estratti conto delle Organizzazioni di Volontariato, di cui alla L. 266/91, sono esclusi dall’imposta di bollo.
    Con nota V/10/1998/90666 del 4/11/1998 il Ministero delle Finanze, in risposta ad un apposito quesito dell’ABI, ha confermato che gli estratti conto delle ONLUS (le organizzazioni di volontariato, le Organizzazioni non Governative e le Cooperative Sociali lo sono do diritto ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 460/97) sono esenti da bollo.
    Con circolare n. 55 del 30 novembre 1998 l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha reso noto a tutti gli Istituti di Credito Associati il parere del Ministero delle Finanze favorevole all’esenzione dal bollo per l’estratto conto bancario.
    Anche le Onlus parziali (enti ecclesiastici e associazioni di promozione sociale) usufruiscono dell’esenzione, limitatamente al l’esercizio delle attività solidaristiche delle Onlus.
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  10. Buonasera, faccio parte di un associazione APS iscritta regolarmente al registro delle APS regionali. Mi sembra di aver letto che per il 2016 anche le Associazioni e quindi le persone giuridiche usufruissero dell’esenzione dall’imposta di bollo su conti correnti inferiori ai 5000 euro annui. Mi sapete dire se questo corrisponde al vero. Se si è possibile avere un riferimento normativo? Grazie

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