Imposta sulle successioni: beni esenti

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Quali sono i beni esenti su cui non si paga l’imposta sulle successioni che entrano nell’attivo ereditario. Vediamo su quali beni mobili e immobili il pagamento non sarà dovuto indipendentemente dalla franchigia applicata.
Casi particolari: Donazioni allo Stato o altre amministrazioni pubbliche o ecclesiastiche
Non sono soggetti a imposta sulle successioni i beni o diritti trasferiti:
  • a favore di Stato, Regioni, Province e Comuni
  • a enti pubblici, fondazioni e associazioni con scopo di assistenza, studio, ricerca, istruzione e fondazioni bancarie, Onlus
  • a enti pubblici o associazioni riconosciute diversi dai precedenti, se trasferiti però per quelle stesse finalità. In tal caso, entro cinque anni occorre dimostrare di avere impiegato i beni ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento di quelle finalità.
In passato infatti non erano pochi i casi in cu in cambio della pace ultraterreno si offrivano i propri averi terreni. Spero naturalmente oggi questo non sia più applicato. Meglio donarli ad istituti di beneficienza per fare del bene o a famiglie bisognose.
Abbiamo già visto come nel caso delle successioni aventi ad oggetto la prima casa queste siano solamente soggette ad una imposta fissa di registro di 200 euro (nel passato erano 168 euro) questo in virtù del disposto di cui alla alla Legge n. 342 del 2000 e più in dettaglio l’articolo 69.
Per la prima casa il beneficio è applicabile a partire dalle successioni aperte dal primo luglio 2000 e potrete accedere alle bande una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, oggi on line nella quale si dichiara il rispetto dei requisiti per poter fruire delle agevolazioni fiscali prima casa di cui alla nota II-bis, articolo 1, comma 1, quinto periodo della tariffa, parte prima del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con Dpr 26.04.1986, n. 131.
Per approfondire l’argomento potete consultare gratuitamente l’articolo dedicato alla agevolazioni prima casa in caso di successioni dove troverete degli importanti chiarimenti in merito a come si utilizza l’agevolazioni equali eredi possono accedere.

L’agevolazione fiscale dell’imposta fissa di 200 euro sulla prima casa in caso di successione spetta per una sola unità immobiliare e un’unica unità locale per le categorie catastali C1 e C6 (cantine e box).

Terreni Agricoli  e Montani

Nel caso della successione di Terreni agricoli e montani per la cui definizione di rimanda all’articolo 9 del Dpr n. 601/1973 così modificato dalla Legge n. 383/2001, articolo 14 non è prevista una vera e propria esenzione ma l’imposta di successione sconterà un’imposizione ipotecaria e catastale ridotta e in misura fissa di 200 euro ciascuna. Inoltre il totale delle imposte fisse su terreni agricoli o montani non può comunque essere maggiore del loro valore fiscale.

Casi particolari Giovane Imprenditore

Nel caso in cui l’erede sia classificabile come un IAP – Imprenditore Agricolo ed abbia meno di 40 anni non verseranno imposte così come disciplinato dalla Legge n. 441/1998, articolo 14, comma 2. La qualificazione di IAP può essere acquisita al più entro due anni dal trasferimento dei fondi e in più i terreni dovranno essere effettivamente coltivati o condotti direttamente dal soggetto beneficiario per almeno sei anni dal trasferimento.

Lo steso articolo disciplina questa forma di esenzione o beneficio fiscale anche nel caso di Impresa agricole per cui introduce una forma di esenzione per le imposte catastali e le imposte ipotecarie in misura fissa. La finalità è  “favorire la continuità dell’impresa agricola, gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti da imposta di successione, catastale, bollo, invim e soggetti solo all’imposta ipotecaria in misura fissa, a condizione che gli eredi si obblighino a coltivare i rustici per almeno sei anni” (circolare n. 109 del 24/5/2000).

L’agevolazione è limitata ai fondi rustici che fanno parte del complesso aziendale, per eredi entro il terzo grado (esclusi coniuge, zio e nipote) e solo per minori di 40 anni all’apertura della successione.
Sono dovute le tasse ipotecarie per ogni conservatoria territorialmente competente.

Compendio Unico

Nel caso dell’impegno da parte dell’erede di non frazionare e di coltivare almeno per 10 anni il fondo rustico non saranno dovute imposte ipotecarie e catastali ex legge n. 94/1994, articolo 5-bis. La misura anche in questo caso è volta a favorire la continuazione dell’attività agricola ad imprenditori agricoli. Laddove vi siano più eredi se i terreni disponibili non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi, si provvede all’assegnazione del compendio a un unico erede che lo richieda in quanto intenzionato a coltivarlo mentre gli altri dovranno avere un equo compenso, corrispondente alla superficie acquisita. Per ulteriori chiarimenti sul tema si segnala la circolare n. 13/E del 2002.
Se nessun erede richiede l’assegnazione del compendio unico non è possibile concedere le agevolazioni, ma la norma non prevede l’onere del pagamento delle imposte non assolte in sede di acquisto.

Terreni del catasto tavolare

Per gli immobili ubicati in provincia di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste l’imposta ipotecaria in misura del 2% del valore catastale mentre è prevista l’esenzione per l’imposta catastale; ciò in virtù del sistema del catasto tavolare.

Successione a favore di Onlus

Saranno esenti da imposte ipotecarie e catastali anche i trasferimenti per successioni di beni mobili ed immobili effettuati a favore delle Onlus.

Guida al calcolo dell’imposta di successione dove trovate le percentuali e le franchigie previste per grado di parentela in una comoda tabella oltre ad un file di calcolo per stimare quanto potreste andare a pagare sui beni e diritti che eccedono la franchigia o che non godono dell’esenzione.

Quali beni entrano nella successione

Percentuali quota legittima nella successione

1 commento

  1. Buongiorno. Ho trovato che il Testo Unico prevede agevolazioni (esenzione dalle imposte) relative alla successione di aziende da genitore a figlio/a, a condizione che i beneficiari proseguano nell’attività del defunto almeno per 5 anni (penso sia riferito all’art. 3, comma 4 ter del Testo Unico). Potreste per favore dirmi per quali tipi di aziende sono applicabili queste agevolazioni? Valgono anche nel caso dei terreni dell’azienda di un imprenditore agricolo? Grazie.

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