Si modifica il criterio di tassazione delle rendite finanziarie in quanto si abbandona la tassazione sul provento maturato per spostarla la momento dell’effettivo realizzo del provento, ossia al momento della percezione o cessione.
Quali sono i fondi comuni di investimento coinvolti nella modifica
I destinatari del nuovo trattmento fiscale sono i fondi comuni d’investimento mobiliare italiani ed equiparati insieme a quelli storici lussemburghesi.
Per Italiani intendiamo i fondi comuni di investimento che hanno sede nel territorio dello Stato e che hanno ad oggetto valori mobiliari (esclusi gli immobiliari) ma anche i Fondi aventi sede in Lussemburgo purchè autorizzati ad operare in Italia, nonché i fondi che attuano operazioni di cartolarizzazione e quelli che investono in opere d’arte, metalli preziosi e altre materie prime negoziate.
Addio alla tassazione del 12,50% sul maturato
In tal modo non è pià dovuta l’imposta sostitutiva ai fini irpef del 12,50% annualmente ma solo al momento del realizzo migliorando in tal modo la concorrenza del prodotto finanziario rispetto a quanto era prima e rispetto agli prodotti finanziari europei che già adottavano il criterio del realizzo al posto della maturazione.
Ritenuta che dovrà essere versata dalla società di gestione del risparmio o SGR o dal fondo straniero per il ramite del suo rappresentante fiscale o della stabile organizzazione SO.
Cosa si intende per realizzo del provento
Si parla di realizzo anche nel caso di trasferimento di azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione la cui titolarità passa da un soggetto ad un altro semprechè il trasferimento non sia diretto a società fiduciarie o intermediari che prestano i servizi di investimento in nome proprio e per conto del cliente in tutti i casi in cui il fiduciante ed il cliente sia sempre il medesimo soggetto e semprechè il trasferimento non implichi il cambiamento del regime di tassazione delle quote o azioni.
Per percezione del provento dobbiamo ricomprendere il momento del realizzo del prodotto finanziario ossia quella variazione nella titolarità del diritto a percepire i frutti o nell’estinzione del prodotto che si genera in occasione di cessioni, smobilizzi, ma acome precisato dall’agenzia anche con un semplice switch ossia la scelta di effetuare un trasferimento da un fondo ad un altro considerato più redditizio.
Quando entrano in vigore il nuovo regime fiscale dei Fondi Comuni di Investimento mobiliare Italiani e Lussemburghesi
La data di entrata in vigore della nuova disciplina è il primo luglio 2011.
Al punto 3.1.2. della circolare sono definite le modalità proprio dal primo luglio 2011 di applicazione della ritenuta a seconda dei soggetti titolari della quota.
La ritenuta avverà sui redditi di capitale e sarà sempre pari al 12,50% solo che sarà applicata al momento della cessione mentre per il calcolo si farà sempre riferimento ai proventi distribuiti “in costanza di partecipazione” all’organismo di investimento, “proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle stesse”.
In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici che misureranno l’incremento di valore tassabile calcolato sulla base del costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni o quote.
Quando non si applica la ritenuta
Non si applica la ritenuta se le quote sono parte di operazioni di pronti contro termine.
Entrata in vigore delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni si applicano a far data dal primo luglio 2011.
Vi consiglio tuttavia di leggere la circolare che seppur lunga fa il punto sulla tassazione dei fondi comuni di investimento mobiliare e che è sicuramente utile.
Se avete invece intenzione di farvi un’idea sulla tassazione dei diversi strumenti finanziari potete leggere l’articolo sintetico dedicato alla tassazione delle rendite finanziarie.
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