Aggiornato il 21 Ottobre 2021
Le ritenute subite in fattura o in busta paga devono essere indicate dal Sostituto d’imposta in un’apposita dichiarazione. Il riferimento è al modello 770 che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate sui compensi e sulle retribuzioni pagate nel corso dell’anno. Anche oltre l’anno, in applicazione del principio di cassa allargata per i redditi da lavoro dipendente. Nel 770/2021 vanno indicate anche le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2021.
Il 770/2021
In base alle indicazioni contenute nelle istruzioni che accompagnano il 770/2021, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione i soggetti che nel 2020 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.
Quanto si parla di ritenute subite ai sensi degli art.23, 24, 25 ecc. del DPR 600/73, si ci riferisce, ad esempio, a redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilati, redditi da lavoro autonomo compresi quelli corrisposti agli agenti di commercio, mediatori, ecc.
770/2021: termine di presentazione
Il 770/2021 deve essere presentato entro il prossimo 2 novembre. La scadenza fissata dalla norma sarebbe quella del 30 ottobre (ex art.4, comma 4-bis del DPR 322/1998) che però quest’anno cade di domenica, che è giorno festivo. Il primo di novembre è altresì un giorno festivo.
Di conseguenza, la scadenza slitta al 2 novembre 2021. Così come avviene per la dichiarazione dei redditi, è ammessa la possibilità di presentare sia una dichiarazione correttiva nei termini sia una c.d. tardiva. Quest’ultima deve essere presentata entro 90 giorni dal termine di presentazione ordinario.
La presentazione del 770 può avvenire anche tramite gli intermediari abilitati, ad esempio il proprio commercialista di fiducia.
L’invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (16 marzo 2021 ovvero il 31 ottobre 2021) la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.
Si ricorda che entro il 31 marzo (in proroga), doveva essere inviata all’Agenzia delle entrate la CU 2021 contenente redditi da indicare nella dichiarazione precompilata 2021, periodo d’imposta 2020.
Per le CU che non contengono redditi da indicare nella dichiarazione precompilata, ad esempio redditi da lavoro autonomo, c’è tempo fino al 31 ottobre.
770/2021: soggetti obbligati e ritenute da indicare
Rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione del 770:
- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua; assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomìni;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 ed aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.
Sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2021, i soggetti i quali hanno applicato nel 2020, l’imposta sostitutiva: sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239; sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
Le ritenute oggetto di comunicazione con il 770
Effettuata l’individuazione dei soggetti obbligati alla presentazione, è conseguenza diretta che il 770 è utilizzato per comunicare le ritenute effettuate su:
- redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010);
- locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e
- somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
Nei fatti, devono essere riportate nel 770 anche le ritenute subite da chi fitta l’immobile con il regime delle c.d. locazioni brevi che permette di applicare la cedolare secca al 21%, ex art.4 del D.l. 50/2017 alle locazioni di durata non superiore a 30 giorni. Le ritenute, in questo caso, sono applicate e versate all’erario dagli intermediari, anche on line, che intervengono nel pagamento del canone di locazione in favore del locatore.
Ciò ci fa capire che nel 770 sono indicate sia le ritenute effettuate a titolo di imposta sia a titolo di acconto dell’imposta dovuta e liquidata poi in dichiarazione dei redditi.
Nel caso delle locazioni brevi, la ritenuta sarà a titolo d’imposta se, nella dichiarazione dei redditi, il locatore confermerà la scelta per il regime delle locazioni brevi.
Le novità 2021
Il modello 770/2021 si caratterizza per alcune novità, alcune delle quali legate all’emergenza Covid-19 e alla sospensione dei versamenti ad essa collegati. Nello specifico, nei quadri ST e SV sono state previste apposite codifiche per l’indicazione degli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Nel quadro ST vanno indicati anche i versamenti effettuati dal sostituto d’imposta e relativi:
- alle ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2020, comprese quelle effettuate sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2021, se riferiti al 2020, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2021 (principio di cassa allargato -reddito da lavoro dipendente);
- alle ritenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2020 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca locazioni a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2020 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2020 relativamente all’acconto sulle rivalutazioni TFR, entro il 16 febbraio 2021 per il saldo.
Nel quadro ST, qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020, alle scadenze previste dalla legge, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 dovranno procedere alla compilazione dei campi 15 e 16.
Nel campo 15 vanno indicate le singole codifiche alle quali corrispondono le norme che hanno previsto quella specifica sospensione dei versamenti. Nel campo 16 deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel punto 15.
Attenzione, a tal fine, le istruzioni specificano che:
- in presenza di uno di tali codici nel campo 15, nel rigo (ST2, ST3, ecc.) devono essere compilati esclusivamente i campi 1, 2, 11, 13 e 16 ed, eventualmente,
- in caso di versamenti parziali effettuati nell’anno, il campo 7.
Per la loro compilazione non valgono le regole di aggregazione previste per l’esposizione dei dati nella prima e seconda sezione del quadro ST. I sostituti che nel corso del periodo di imposta hanno usufruito delle agevolazioni nei versamenti in base alle diverse disposizioni, devono compilare più righi per indicare ogni singolo codice “agevolazione”.
Fatto salvo quanto appena detto, cosa vuol dire che l’esposizione dei dati di versamenti avviene in forma aggregata?
Significa che i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento nonché, per la Sezione II, al Codice regione, devono essere indicati in maniera unitaria.
Al contrario, in presenza di versamenti codificati con diverse note (punto 10), nel quadro ST devono essere compilati più righi.
Anche nel quadro SV, “trattenute di addizionali comunali all’Irpef”, sono recepite le varie codifiche legate alla sospensione dei versamenti per covid-19.
Regime forfettario e 770
Anche i contribuenti in regime forfettario presentano il 770. Per la precisione, post D.L. 34/2019 (decreto Crescita), è stato previsto l’obbligo in capo al datore di lavoro in regime forfettario, di operare le ritenute fiscali, in qualità di sostituto d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati.