Tralasciando gli altri requisiti imposti dalla normativa per la fruizione dei benefici prima casa il possesso o la proprietà di altra unità locale accatastata come uso ufficio, indipendentemente dal fatto che sia destinata parzialmente a soddisfare il bisogno abitativo del contribuente, non preclude la possibilità di beneficiare dei benefici prima casa sulla nuova unità locale.
Al contrario invece nel caso in cui il titolare di partita Iva, sia già in possesso di un’altra unità locale, abitazione o casa classificata o anche solo classificabile come abitazione e per cui rientrante in una delle categorie catastali “A” escluse le A/10 allora si vedrebbe preclusa l’agevolazione prima casa.
Chiarimenti anche dall’agenzia delle entrate
A tal proposito l’agenzia delle entrate rileva che : “2.2.5 Qualora l’acquirente sia gia’ titolare di un immobile classificato in catasto nella categoria A/10 (ufficio) ma di fatto adibito ad abitazione, l’agevolazione può essere concessa. Non ha, infatti, rilevanza l’utilizzazione di fatto diversa dalla classificazione catastale. In osservanza dei medesimi criteri è possibile asserire, di contro, che l’agevolazione non e’ applicabile nel caso in cui l’acquirente sia titolare, nel comune dove acquista, di altro immobile classificato o classificabile in catasto come abitazione, indipendentemente dall’utilizzazione di fatto. Si precisa, inoltre, che, nel caso in cui l’acquirente sia titolare su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata usufruendo delle agevolazioni, non può godere del beneficio in parola, indipendentemente dall’utilizzazione di fatto e dall’eventuale cambio di destinazione nel frattempo intervenuto.“
Vi ricordo comunque il termine di prescrizione previsto per gli accertamenti fiscali sulle agevolazioni prima casa