Appalti e Sub Appalti Novità 2021 dal Decreto Fiscale su Ritenute, Compensazioni fiscali e Sanzioni

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Come cambia regime ritenute dal 2020 per committente nei contratti di appalto o sub appalto e quali sanzioni sono previste per la mancata provvista delle ritenute fiscali e dei contributi sulle buste paga dei lavoratori o operai impiegati.

Il Decreto Fiscale n. 124 del 2019 introduce una serie di novità nel settore degli appalti e sub appalti a valere come al solito sul sistema delle ritenute d’acconto fiscali sui lavori e sulla possibilità di portare in compensazione fiscale eventuali importi a credito a cui viene aggiunto un irrobustimento del regime del reverse charge per il contrasto all’omesso o tardivo versamento delle ritenute fiscali e all’utilizzo illecito di manodopera e lavoratori in nero. Vedremo anche di ripassare quando scattano le sanzioni penali per eventuali inadempimenti.

Nella pratica per i contratti di appalto che prevedono il prevalente impiego di manodopera presso il committente utilizzando beni dello stesso di valore superiore a 200 mila euro prevedranno una serie complicata di adempimenti in capo  sia all’appaltatore sia al committente. In capo all’appaltatore l’obbligo di dover consegnare un DURF o DURC Fiscale che testimoni la correttezza dei versamenti delle ritenute effettuati o di fornire idonea documentazione identificata nella normativa per la verifica della correttezza delle ritenute fiscali di quei dipendenti impiegati nel contratto di appalto.

Modifiche al Reverse Charge: come cambia in edilizia e non solo

Il problema naturalmente non è solo quello della manodopera in nero o a basso costo ma delle società sub appaltatrici che spesso non versano contributi o imposte, intestate magari a qualche testa di legno per poi fallire lasciando il lavoratore senza contributi e ritenute versate e un buco nel gettito erariale e dell’INPS.

Nell’articolo 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972, è stata inserita la lettera “a-quinquies” che recita: “Le disposizioni di cui al quinto comma (reverse charge) si applicano anche […] alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’articolo 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;(2)

Questa modifiche interviene al fine di garantire una maggiore sicurezza nella gestione di questi contratti. Con il meccanismo del reverse charge la finalità è quella di spostare sul soggetto più controllato l’obbligo al versamento di tributi o contributi. In questo caso tuttavia però viene di fatto limitata la responsabilità del committente all’omesso o tardivo versamento delle ritenute d’acconto applicate ai lavoratori nell’ambito del contratto d’appalto o sub-appalto. La previsione non si applica per altri lavoratori che non sono utilizzati nella realizzazione dell’opera o della prestazione del servizio. Sicuramente l’individuazione di questo perimetro potrebbe non essere agevole in quanto se prendiamo in considerazione opere più complesse sarà necessario individuare bene le attività connesse che vengono svolte direttamente ed indirettamente su componenti dell’opera che potrebbero sottoporre il committente all’obbligo del versamento delle ritenute d’acconto.

Il versamento avverrà dietro la trattenuta sui corrispettivi pattuiti. Ciò significa che prima si pagheranno i lavoratori e poi la ditta onde evitare di trovarsi nella situazione in cui la ditta sub appaltatrice si intaschi il corrispettivo senza versare poi le ritenute fiscali sulle buste. Questo avverrà anche nel caso in cui il diritto all’incasso del corrispettivo o scaduto un SAL che da origine al diritto alla maturazione del corrispettivo avvenga prima del termine delle ritenute fiscali. In questi casi la ditta fornitore può richiedere il versamento anticipato delle ritenute portandoli in detrazione dai corrispettivi.

Nella sostanza le ritenute devono essere versate dal committente e non dal datore di lavoro della società sub appaltatrice. La ratio legis è quella descritta nel seguiti: sarà più facile controllare e monitorare il versamento delle ritenute e contributi della ditta appaltante piuttosto della ditta appaltatrice.

Quando il committente commissiona la realizzazione di un’opera o una serie di prestazioni di servizi dovrà effettuare il versamento delle relative ritenute fiscali e contributi ai lavoratori.

Provvista delle ritenute

Il meccanismo sopra descritto di trattenuta sul corrispettivo dovuto al fornitore nell’ambito di un contratto di sub appalto farà storcere non poco il naso a coloro che pensano di fare i furbetti intestando la ditta a qualche testa di legno, intascandosi i proventi dell’appalto e fuggendo il con malloppo. In questo caso non sarà nemmeno possibile utilizzare eventuali crediti in compensazione al fine di scongiurare anche la possibilità di interferire o rallentare l’attività di accertamento da parte dell’agenzia inserendo compensazioni orizzontali o verticali di crediti inesistenti.

La novità consiste nel fatto che la provvista delle ritenute dovrà avvenire 5 giorni prima della scadenza del versamento delle ritenute fiscali attraverso il versamento con apposito modello F24.

La stazione appaltante o committente potrà sospendere il pagamento di tutti i corrispettivi anche se maturati laddove le ditte fornitrici e sub appaltatrici non abbiano provveduto a mettere a disposizione la provvista necessaria al versamento delle ritenute fiscali. Nel caso in cui i corrispettivi siano maturati prima si metterà a disposizione la provvista o in alternativa, si potrà procedere al versamento anticipato delle ritenute.

Viene inoltre previsto che il committente comunichi eventuali inadempimenti decorsi 90 giorni dal termine per la messa a disposizione della provvista necessaria.

Quando non si applica il reverse charge in edilizia

La previsione legislativa non opera laddove il committente non sia classificato come un sostituto di imposta o non abbia la residenza fiscale nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi.

Multe e Sanzioni omesso versamento ritenute

Non muta il regime sanzionatorio previsto per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute fiscali per cui è soggetto alla sanzione amministrativa per omesso versamento  di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n°471/1997 che recita: “Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione – Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e’ ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.”

Sintesi

Entro 15 giorni. In caso di omesso versamento se si provvede al versamento entro 15 giorni la sanzione del 30% è ridotta al 2% ossia ad un quindicesimo del 30%. Se si scavalla il quindicesimo giorno e si paga entro il 90esimo giorno dalla scadenza originaria la misura dell’imposta sarà pari alla metà del 30% ossia il 15%.

Tra 15 giorni e 90 giorni. Queste percentuali dovranno essere prese a riferimento anche nel caso di presentazione del ravvedimento operoso in quanto le decurtazioni previste dovranno avere queste percentuali alla base del calcolo.

Sanzioni penali per omesso versamento ritenute

Scattano anche le sanzioni penali nel caso in cui trattiene le somme sui corrispettivi ma poi non le versi in tutto o anche solo in parte. Non basta solo questo per sconfinare nel penale: sarà necessario anche che si superi la soglia minima di euro 150 mila euro prevista dall’articolo 10-bis del D.Lgs. n° 74/2000 che recita:

Colui che non versa ritenute per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo di imposta è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.

Per approfondire quali errori possono portare all’applicazione di sanzioni penali potete leggere questo articolo gratuito di approfondimento:

Novità dal primo gennaio 2020

Reverse Charge: come funziona e quali le novità di quest’anno

Sanzioni Reverse Charge: Ravvedimento Operoso

Durf Irregolare: cosa fare nel caso di certificato regolarità fiscale con debiti

Rischio Sanzioni Penale con le Tasse: quali errori possono portare alla reclusione

Riferimenti normativi

Articolo 17, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e chiarimenti nella circolare 12 del 2013 dell’agenzia delle entrate.

Articolo 13 Decreto legislativo del 18121997 n. 471

Articolo 10 – bis Decreto legislativo del 10032000 n. 74

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