LEASING
Per i contratti stipulato a partire dal 29 aprile 2012 prima di tutto la deduzione dei canoni di leasing è ammessa al più nell’arco temporale di deduzione del periodo di ammortamento del bene concesso in leasing pena l’indeducibilità dei canoni, ma ciò non implica che il contratto di leasing dovrà avere minimo quella durata. Il costo della quota canone sul leasing auto sarà deducibile dal primo gennaio 2013 nella misura massima del 20% per le imprese o i professionisti che destinano il mezzo all’utilizzo strumentale in modo promiscuo, all’80% per gli agenti o i rappresentanti e al 70% per le aziende che danno l’auto in uso promiscuo al dipendente per l’utilizzo per la maggior parte del periodo dell’anno in cui il dipendente è operativo presso l’azienda e con alcuni limiti anche sul valore finale di acquisto dell’auto, della moto o del ciclomotore. nel limite di 25.822 euro.
Novità dal 2014
Per i contratti stipulati dal primo gennaio 2014 il vincolo della durata minima del contratto di locazione finanziaria viene riporodotto e variato rispetti a quelli precedenti infatti nel caso dei beni mobili la durata viene elevato alla metà del periodo di ammortamento.
Anche le percentuali di deduciblità variano e le potete trovare nell’articolo di sintesi dedicato al trattamento fiscal del leasing in cui ho cercato di sintetizzare tutti gli aspetti fiscali connessi al Leasing sia ai fini irpef, Ires, Iva ma anche Irap, imposte di registro e anche IPT in modo da aver eun quadro chiaro e sintetico perchè mi ci stavo perdendo anche io con tutte queste modifiche normative.
Vi consiglio comunque di leggere gli articoli di aprofondimento dedicati alla tassazione sulle auto che recepiscono le novità o meglio le decurtazioni introdotte sulle detrazioni dei costi auto, moto e ciclomotori nel 2013.
Rispetto quindi all’acquisto le percentuali di deducibilità dei canoni non cambiano questo perchè il legislatore non avrebbe potuto privilegiare l’una piuttosto che l’altra soluzione essendo lacausa del leasing squisitiamente di natura finanziaria e enon fiscale.
Nel leasing poi si possono presentare due casi: Il primo si ha quando il costo del bene è inferiore al valore limite stabilito dal legislatore (ossia 18.075,99 euro per le auto9, 4.131,66 pr i motoclicli e 2.065,83 per i ciclocmotori). In questo caso il canone è deducibile nella misura del 20 per cento. Laddove invece il costo di acquisto sia superiore a detti limiti dobbiamo riparametrare i canoni di deducibilità prendendo il costo massimo fiscalmente deducibile diviso il costo di acquisto (comprensivo dell’Iva indetraibile)
Nel caso di noleggio per un costo maggiore si dovrà ridefinire il tetto massimo attraverso la seguente operazione:
(Prezzo x 100 ) / 25.822
al risultato andrà nuovamente applicata la percentuale massima di deducibilità prevista per il resto dei costi auto (manutenzione, assicurazione, ecc ecc) che nel caso dell’agente e rappresentante è pari all’80%
L’iva supportata sui canoni è interamente detraibile per il 40%.
NOLEGGIO
Nel caso in cui l’auto sia stata noleggiata la metodologia di deducibilità del costo è la stessa prevista per l’acquisto; l’unico elemento che cambia riguarda il costo annuale sostenuto per l’assicurazione che deve essere pari al massimo a 3.615,20 euro per le autovetture, 774,69 euro per i motociclo e 413,17 euro per i ciclomotori e al quale sarà successivamente applicata la deducibilità massima dell’20% della quota di costo sostenuto.
L’iva supportata sui canoni è detraibile secondo le stesse percentuali di detrazioni previste per le auto. Per gli approfondimenti potete fare rifeirmento al noleggio a lungo termine.
Tuttavia vi consiglio di leggere gli articolo di approfondimento dedicati a questi due importanti temi e al loro trattamento fiscale pr conoscere anche le diverse casistiche che si potrebbero presentare non solo in merito all’acquisto ma anche alla vendita, al noleggio a breve e a lungo termine e anche al leasing.
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