Base Imponibile IVA: definizioni, su cosa si applica, quali voci sono escluse o esenti

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Cos’è la base imponibile IVA e su quali voci della fattura si applica l’Iva, quali sono escluse, esenti o fuori campo Iva. Quali voci tra queste entrano nella definizione di fatturato annuo e quali costituiscono il volume d’affari. Sono alcune domande che caratterizzano l’attività non solo degli addetti ai lavori come dottori commercialisti, studi professionali o CAF ma anche gli stessi titolari di partita iva che si possono trovare in difficoltà e necessitare di chiarimenti al momento di emissione della fattura al proprio cliente.

Vi possono essere infatti non solo voci che per loro natura sono escluse in quanto la territorialità dell’Iva è identificata in un altro paese diverso dall’Italia come nel caso delle operazioni intracomunitarie ma anche specifiche tipologie di voci che sono escluse per espressa previsioni normativa in quanto esenti Iva o escluse. Nel seguito vediamo quali sono partendo proprio dalla definizione di base imponibile IVA.

Cos’è la base imponibile Iva in pratica

Per base imponibile intendiamo la base su cui si calcola l’imposta sul valore aggiunto che deve essere costituita da tutti quegli elementi che hanno generato un valore aggiunto dalla vendita di un bene o dalla prestazione di un servizio. Lo stesso vale nel caso in cui vi siano stati elementi che ne abbiano ridotto il valore. Questa è senza dubbio una definizione generali o un principio che deve essere calata nella pratica.

La base imponibile è direttamente collegata al momento di emissione della fattura o di controllo della fattura che riceviamo. Ricordo fin da subito che ricevere una fattura errata non ci esime dal concorrere insieme al soggetto che ha emesso in modo sbagliato la fattura di pagare l’eventuale IVA pagata in misura minore. Il legislatore infatti prevede un obbligo di autofatturazione laddove entro 60 giorni dall’errata emissione della fattura da parte del fornitore non si provvede alla sua rettifica. Lo stesso in caso di omessa fatturazione.

Come si calcola la base imponibile

La base imponibile si calcola prendendo prima di tutto il valore definito quale prezzo di cessione del bene o dall’onorario nel caso delle prestazioni di servizi. In altro modo si parla di prezzo o corrispettivo. Il prezzo è al netto di eventuali sconti o abbuoni resi al momento della vendita. Questi dovranno però essere riportati in fattura. La base imponibile si compone anche degli oneri accessori relativi al trasporto, installazione o altri direttamente associati alla vendita e che restano a carico del compratore.

La base è costituita dal prezzo di scambio o di vendita di un bene o di un servizio o dall’onorario pattuito con il proprio fornitore. Questo dovrà essere comprensivo anche di eventuali oneri accessori e di eventuali acconti.

Sono comprese nella base imponibile anche gli oneri e le spese inerenti l’esecuzione del contratto. Lo stesso per i gli altri oneri accollati al cessionario o al committente.

Eventuali interessi o altre componenti finanziarie non rientrano nell’ambito di applicazione dell’Iva e come tali non rientrano nel calcolo della base imponibile.

Esempio pratico

Per fare subito un esempio pratico qualora l’acquisto di un bene poi rivenduto sia stato soggetto ad una detraibilità parziale dell’IVA nel momento della rivendita la base imponibile sarà proporzionalmente ridotta. Questo significa che nel caso in cui abbia acquistato un monopattino elettrico a 500 euro più Iva ma abbia solo potuto detrarre il 50% dell’Iva nel momento in cui lo rivendo, supponiamo a 300 euro. Applicherò l’Iva solo sul 50% di 300 per cui solo su 150 euro. I restati 150 non saranno soggetti ad Iva.

Lo stesso vale nel caso di operazioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale dell’IVA così come trovate scritto negli degli artt. 19, 19-bis 1 e 19-bis 2 del D.P.R. 633/1972.

Operazioni con l’estero

Operazioni in valuta. Da sapere che nelle cessioni di beni e servizi con l’estero le spese e i corrispettivi in valuta sono convertiti al cambio del giorno di effettuazione dell’operazione.

Dietro al termine momento di effettuazione ci sta un mondo in cui interviene la norma e su cui si dibattono addetti ai lavori e agenzia delle entrate con scontri talvolta duri. Indovinate il motivo. Dal momento di effettuazione dell’operazione decorrono i termini e le scadenze da cui o entro i quali emettere una fattura e quindi per pagare l’IVA. Per cui è determinanti individuarlo correttamente per non incorrere in sanzioni per ritardo nella fatturazione.

A tal proposito potete leggere l’articolo di approfondimento gratuito dedicato al momento di effettuazione dell’operazione e al ritardo nella fatturazione.

Operazioni esenti Iva e non imponibili

Le operazioni esenti sono quelle su cui non si applica l’Iva in quanto come anticipato ni premessa caratterizzano beni e servizi di maggiore interesse collettivo.
Possono esser esenti per loro natura ma anche per scelta come nel caso del regime opzionale di esenzione previsto che dispensa anche dagli obblighi di fatturazione
e registrazione delle operazioni esenti come previsto dall’articolo 36-bis del DPR n.633/1972.

In questa sede vi fornisco il contesto e gli elementi che vi aiutano a comprendere autonomamente o a muovervi con maggiore disinvoltura nel’identificazione delle operazioni che sono esenti non solo per comprendere se estate emettendo correttamente una fattura ma anche per capire se il vostro fornitore sta fatturando correttamente e nei termini corretto un’operazione.

Ricordate infatti che sull’Iva il legislatore non scherza perchè è un tributo la cui potestà impositiva e dell’Unione Europea per cui ci vuole una maggiore attenzione.

Le operazioni su cui non si applica l’va si dividono in:

  1. operazioni esenti Iva
  2. operazioni escluse dall’Iva
  3. operazioni non imponibili Iva
  4. operazioni fuori campo Iva

Operazioni esenti Iva

Le operazioni esenti IVA lo sono perchè in virtù del servizio offerto il legislatore riconosce loro un interesse collettivo che necessita di un maggior grado di protezione per cui non soggiace all’applicazione del tributo. Per farvi capire subito di cosa stiamo parlando sono esenti iva le operazioni indicate nell’articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies del D.P.R. 633/1972 prime tra tutte le prestazioni sanitarie oppure le operazioni bancarie o assicurative.

Sono esenti da imposta anche le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati
o importati senza il diritto alla detrazione totale dell’IVA così come trovate scritto negli degli artt. 19, 19-bis 1 e 19-bis 2 del D.P.R. 633/1972.

Operazioni Escluse dalla base imponibile

Alcune voci per loro natura non sono suscettibili di generare un valore aggiunto e neanche sono originate da operazioni di siffatti natura. Motivo per cui il legislatore le individua come operazioni escluse dall’Iva. Rientrano in questa fattispecie gli interessi di mora per operazioni di natura commerciale come anche altre eventuali componenti calcolate come penalità in un rapporto contrattuale in cui una delle due parti ha contravvenuto ad una disposizione contrattuale che le prevedeva esplicitamente. Parliamo per esempio nel ritardo di pagamento di una fattura o, nel caso di penalità, nella consegna in ritardo di un bene  un servizio per ritardi non imputabili al committente.
Sono esclusi dall’Iva anche eventuali sconti, resi o abbuoni a patto che i prodotti venduti siano stati venduti a titolo di sconti e indicati come tali nella fattura e patto che siano soggetti a un’aliquota più elevata di quella riferita all’operazione principale.

Approfondisci

Operazioni esenti IVA articolo 10

Operazioni escluse articolo 15

Testo Normativo Base imponibile Iva

Nel seguito il testo normativo che trovate riepilogato nell’articolo 13: “La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e’ costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:

a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall’indennizzo comunque denominato;

b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell’articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell’articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;

c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell’articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del terzo comma dell’articolo 3, nonchè per quelle di cui al terzo periodo del sesto comma dell’articolo 6, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi;

d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;

e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall’ufficio doganale all’atto della temporanea importazione.

3. In deroga al comma 1:

a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e’ limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, la base imponibile e’ costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e’ limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, la base imponibile e’ costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

c) per le operazioni imponibili, nonché per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e’ limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, la base imponibile e’ costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonche’ delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile e’ costituita dal valore normale dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo e’ effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente piu’ prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, puo’ essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione e’ stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilita’ oggettiva, la base imponibile e’ determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti.

5-bis. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi del comma 3 dell’articolo 6-quater e’ costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso e’ usato solo parzialmente, la base imponibile e’ pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell’imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui al comma 4 dell’articolo 6-quater, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, e’ costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l’importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo”.

Nel seguito l’articolo di approfondimento con l’elenco delle operazioni escluse dall’Iva

Potete poi continuare l’argomento leggendo quanto trovate scritto nell’articolo dedicato alle aliquote Iva. Abbiamo infatti l’Iva ordinaria (attualmente prevista al 22%) e le aliquote agevolate del 10% e del 4%.

Differenza tra volume d’affari e fatturato

Base Imponibile Cedolare Secca

Guida all’applicazione della ritenuta d’acconto: altro argomento molto importante per coloro che stanno iniziando a fatturare ai propri clienti in cui spiego perchè nasce la ritenuta d’acconto, come funziona, quando si applica e quali voci della fattura devono rientrare nella base imponibile della ritenuta in quanto diversa da quella IVA.

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Vi segnalo alcuni articolo correlati come la Guida alla fatturazione a clienti esteri, dove troverete come fatturare a clienti esteri, quando applicargli l’Iva o no oltre a qualche altro chiarimento utile per la vostra attività. Potete leggere anche l’articolo dedicato alla fatturazione in cui troverete anche dei facsimile o formato di fatture oltrechè alla guida alla compilazione della fattura o anche quello dedicato al contenuto minimo della fattura che deve avere secondo quanto stabilito dalla Direttiva Europea.

Articolo Base imponibile Articolo 13 DPR 633 1972

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