Quali sono i soggetti che hanno diritto all’esonero dal canone Rai? Come è possibile richiederlo? Ecco le indicazioni utili per non pagare il contributo sulla televisione.
Contribuenti con utenza domestica residenziale:
I soggetti contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale hanno la possibilità di evitare l’addebito del canone televisivo sulla loro bolletta. Questo può essere fatto mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva utilizzando l’apposito modulo in formato PDF (Quadro A).
Questo modulo consente anche ai contribuenti di certificare che non possiedono, in nessuna delle residenze collegate alla loro utenza elettrica, un televisore aggiuntivo, oltre a quelli già dichiarati in precedenza per l’annullamento dell’abbonamento televisivo, effettuato dal titolare o dai membri della sua famiglia (Quadro A).
Inoltre, il modulo può essere utilizzato da un erede per dichiarare che, in una residenza dove l’utenza elettrica è ancora intestata temporaneamente a una persona deceduta, non è presente alcun televisore (Quadro A).
Va notato che queste dichiarazioni sostitutive hanno validità di un anno.
Il modulo può essere utilizzato anche per:
- Segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a un altro membro della stessa famiglia anagrafica, indicando il suo codice fiscale (Quadro B).
- Comunicare eventuali modifiche alle condizioni precedentemente dichiarate, ad esempio, l’acquisto di un televisore nel corso dell’anno dopo la presentazione di una dichiarazione sostitutiva precedente, o nel caso in cui cambi la situazione di appartenenza alla stessa famiglia anagrafica precedentemente dichiarata attraverso il completamento del Quadro B (Quadro C).
Va sottolineato che la dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata da coloro che non sono titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale. Se, ad esempio, una famiglia ha un membro titolare dell’utenza elettrica e un altro membro titolare dell’abbonamento televisivo, il canone viene addebitato solo sulla fattura dell’energia elettrica, e l’abbonamento viene automaticamente trasferito al titolare dell’utenza elettrica, senza ulteriori azioni da parte del vecchio abbonato.
Ricorda che la dichiarazione è una responsabilità personale, e la fornitura di informazioni false è soggetta a sanzioni ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).
Per ulteriori dettagli e informazioni, si consiglia di consultare le FAQ e la documentazione nella sezione Normativa e prassi sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Il modulo di dichiarazione sostitutiva può essere presentato direttamente dal contribuente o dall’erede attraverso l’applicazione web sul sito web dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediari abilitati.
I termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:
- Dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno.
- Dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.
La dichiarazione sostitutiva di addebito su un’altra utenza (Quadro B) ha validità in base alla data di inizio dei presupposti attestati e può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno senza bisogno di rinnovarla annualmente.
La dichiarazione di variazione dei presupposti (Quadro C), che comporta l’addebito del canone, ha effetto dal mese in cui è presentata.
Si noti che in caso di attivazione di una nuova utenza di fornitura di energia elettrica da parte di soggetti che non siano già titolari di un’altra utenza residenziale nello stesso anno, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per essere valida a partire dalla data di attivazione della fornitura stessa.
Cittadini over 75:
I cittadini che hanno superato l’età di 75 anni, con un reddito annuale proprio e del coniuge che non supera complessivamente gli 8.000 euro e senza conviventi che abbiano un proprio reddito (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), hanno la possibilità di esimersi dal pagamento del canone televisivo presentando una dichiarazione sostitutiva (sezione I del modulo dedicato).
L’esenzione è valida se in casa, dove risiedono, ci sono uno o più televisori, ma non si applica se il televisore è ubicato in una residenza diversa dalla propria.
Questo beneficio è valido per l’intero anno se il settantacinquesimo compleanno è stato celebrato entro il 31 gennaio dello stesso anno. Se il compleanno cade tra il 1° febbraio e il 31 luglio, l’agevolazione è valida solo per il secondo semestre dell’anno.
Chi ha presentato la dichiarazione sostitutiva e mantiene i requisiti di esenzione può continuare a beneficiare del beneficio negli anni successivi, senza dover presentare nuove dichiarazioni. Tuttavia, se i requisiti precedentemente dichiarati cambiano, ad esempio superando il limite di reddito previsto, è necessario presentare una dichiarazione di modifica dei presupposti (sezione II del modulo di dichiarazione sostitutiva).
Per quanto riguarda i cittadini che pagano il canone televisivo tramite le fatture dell’energia elettrica, si tenga presente che, considerando i tempi tecnici necessari per l’elaborazione delle dichiarazioni sostitutive, l’addebito del canone nella bolletta verrà interrotto a partire dalla rata successiva a quella in cui è stata inviata la richiesta, se questa è stata inviata entro il 15 del mese. Se la richiesta viene inviata nella seconda metà del mese, l’addebito del canone verrà interrotto a partire dalla seconda rata successiva.
È possibile effettuare il pagamento parziale della bolletta dell’energia elettrica, escludendo le rate del canone televisivo non dovute a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva.
Per coloro che hanno pagato il canone televisivo, nonostante soddisfino i requisiti legali per l’esenzione, è possibile richiedere il rimborso utilizzando un apposito modulo che include anche la dichiarazione sostitutiva che attesta i requisiti per l’esenzione.
In alternativa, se il canone non dovuto è stato pagato tramite la bolletta dell’energia elettrica, è possibile richiedere il rimborso, previa presentazione della dichiarazione sostitutiva che attesta i requisiti, utilizzando un modulo specifico in formato PDF che può essere inviato anche online, indicando la causale 1.
Si ricorda che sia la dichiarazione sostitutiva che la richiesta di rimborso possono essere spedite per posta raccomandata all’indirizzo specificato, inviate tramite posta elettronica certificata o consegnate personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Diplomatici e militari stranieri:
Gli individui che sono esenti dal pagamento del canone televisivo in virtù di accordi internazionali comprendono:
- Gli agenti diplomatici, in conformità all’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961.
- I funzionari o gli impiegati consolari, in virtù dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963.
- I funzionari di organizzazioni internazionali esentati in base a specifici accordi di sede applicabili.
- I militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana che fanno parte delle forze NATO stanziate in Italia, conformemente all’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.
Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 04/05/2016 ha stabilito le modalità e i tempi per la presentazione di una dichiarazione sostitutiva che attesti l’esenzione dal pagamento del canone televisivo a uso privato, in base a convenzioni internazionali. È stato anche approvato il relativo modulo per questa dichiarazione.
A partire dal 2016, i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale devono pagare il canone televisivo tramite addebito sulla fattura dell’energia elettrica. La presentazione della dichiarazione sostitutiva consente di esimersi dal pagamento del canone televisivo sulle bollette dell’energia elettrica intestate al dichiarante.
Se l’intestatario dell’utenza elettrica residenziale non è il dichiarante, ma un membro della sua famiglia anagrafica, è necessario fornire anche i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) del componente della famiglia anagrafica che è intestatario dell’utenza elettrica residenziale. Una famiglia anagrafica comprende persone legate da matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o legami affettivi, che vivono nello stesso comune in maniera abituale (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).
La dichiarazione sostitutiva deve anche essere presentata per comunicare eventuali cambiamenti che comportano la perdita dei requisiti di esenzione precedentemente dichiarati, come nel caso di una cessazione anticipata di incarico diplomatico.
Le richieste di esenzione presentate prima della pubblicazione del provvedimento del 04/05/2016 rimangono valide.
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata direttamente dall’interessato, accompagnata da un valido documento di riconoscimento, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo specifico dell’Agenzia delle Entrate a Torino.
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata in qualsiasi giorno dell’anno e produce effetti in base alla data in cui si verifica la condizione di esenzione fino alla data di scadenza di questa condizione.
In caso di variazioni nell’incarico che determinano un cambiamento nella condizione di esenzione, come il rilascio di una nuova carta d’identità diplomatica, è responsabilità del dichiarante presentare una nuova dichiarazione con i dati aggiornati. La dichiarazione di variazione dei presupposti deve essere presentata tempestivamente se la condizione di esenzione legata all’incarico ricoperto viene meno.