L’obbligo di pagamento del canone televisivo sussiste per tutti coloro che possiedono un dispositivo televisivo e deve essere versato una sola volta all’anno per ogni nucleo familiare, a patto che i membri della famiglia condividano la stessa residenza.
A partire dal 2016, in base all’articolo 1, commi da 152 a 159 della legge n. 208 del 2015, è stata introdotta la presunzione di possesso di un dispositivo televisivo nel caso in cui ci sia un contratto per la fornitura di energia elettrica presso il luogo di residenza anagrafica di una persona. I titolari di un contratto per l’energia elettrica a uso domestico residenziale sono tenuti a pagare il canone televisivo tramite addebito sulla fattura dell’energia elettrica e non possono più utilizzare il bollettino postale per il pagamento.
Anche i cittadini residenti all’estero sono tenuti a pagare il canone televisivo se possiedono una casa in Italia dotata di un dispositivo televisivo.
Quanto costa il canone Rai all’anno?
L’importo del canone televisivo ammonta a 90 euro all’anno.
Una volta che sappiamo a quanto ammonta il canone Tv, è fondamentale capire chi lo debba pagare.
È importante notare che per “famiglia anagrafica” si intende un gruppo di persone unite da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o relazioni affettive, che convivono abitualmente nello stesso comune, come definito dall’articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989.
Per quanto riguarda il canone speciale, nel caso in cui siano presenti apparecchi radio o televisivi nei locali di un’attività commerciale, il canone televisivo speciale per gli esercizi pubblici deve continuare ad essere pagato secondo le modalità tradizionali.
Esonero dal canone Rai: i casi
Di seguito, i casi per cui è previsto l’esonero del contributo per il canone Rai in bolletta.
- Contribuenti con utenza domestica residenziale che non possiedono Tv;
- Cittadini over 75;
- Diplomatici e militari stranieri.
Approfondimento:
Canone Rai: come si paga
L’ammontare del canone TV nel 2023 è di 90 euro all’anno.
Per il versamento, si procede attraverso l’incorporazione del canone nelle rate mensili delle bollette emesse dalle imprese elettriche, distribuite da gennaio a ottobre in ogni ciclo annuale. Qualora nessun membro all’interno del nucleo familiare soggetto al pagamento del canone possieda un contratto di fornitura elettrica a uso domestico residenziale, l’obbligo di pagamento deve essere soddisfatto mediante l’utilizzo del modello F24, entro il 31 gennaio dell’anno corrispondente (si prega di consultare esempi di compilazione del F24). In aggiunta, il modello F24 deve essere adoperato per la copertura del canone televisivo da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica è effettuata tramite reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (vedi l’elenco allegato al decreto del 13 maggio 2016, n. 94). Per quanto riguarda il pagamento tramite addebito sulla pensione, è necessario presentare una richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello in cui è valido l’abbonamento al fine di saldare il canone TV direttamente dalla pensione. Questo vantaggio è esteso a tutti i cittadini con un abbonamento televisivo e un reddito pensionistico non superiore a 18.000 euro, percepite nell’anno precedente alla richiesta. Le procedure per l’inoltro delle domande variano da ente a ente, il quale successivamente comunicherà l’esito dell’istanza e, se positivo, certificherà che l’intero ammontare del canone televisivo sia stato liquidato. Per quanto concerne il pagamento del canone TV da parte dei non residenti in Italia e privi di un conto aperto presso Poste Italiane o una banca italiana, ma che detengono un televisore in immobili di loro proprietà in Italia, possono effettuare il versamento tramite un bonifico in euro a favore delle casse statali, utilizzando i seguenti dettagli bancari:
Codice IBAN | Codice BIC | |
Per rinnovo dell’abbonamento televisivo | IT95O0760101000000000003103 | BPPIITRRXXX |
Per i nuovi abbonati | IT16Z0760101000000000009100 | BPPIITRRXXX |
Da indicare, nella causale del versamento:
- codice fiscale del contribuente
- codice tributo (TVRI in caso di rinnovo dell’abbonamento televisivo, TVNA per i nuovi abbonati)
- anno di riferimento (nel formato: AAAA).
Disdetta dell’abbonamento e dichiarazione di non detenzione: la dichiarazione sostitutiva
Revocare l’abbonamento mediante la dichiarazione sostitutiva
Per gli individui che detengono una fornitura elettrica a uso domestico residenziale e desiderano revocare il loro abbonamento perché non hanno più televisori in nessuna delle loro residenze (per esempio, li hanno ceduti), è necessario compilare e inviare il modulo di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile in formato PDF (Quadro A).
Non è più richiesta la revoca dell’abbonamento tramite il sigillo dell’apparecchio televisivo.
Termini per la presentazione della dichiarazione di non detenzione (Quadro A)
La dichiarazione di non detenzione (Quadro A) deve essere presentata dal 1° luglio dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno di riferimento per avere effetto per l’intero anno. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno dell’anno di riferimento avrà effetto solo per il canone dovuto nel secondo semestre (luglio-dicembre) dello stesso anno.
Termini per la presentazione della dichiarazione di presenza di un’altra utenza elettrica per l’addebito (Quadro B)
La dichiarazione di presenza di un’altra utenza elettrica per l’addebito (Quadro B) può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e non deve essere rinnovata annualmente. La data di decorrenza dei requisiti attestati determina l’effetto della dichiarazione sulla determinazione del canone dovuto.
Se i requisiti sono soddisfatti dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva, il canone non è dovuto per il primo semestre dell’anno. Se i requisiti sono soddisfatti dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva, il canone non è dovuto per il secondo semestre dell’anno. Se i requisiti sussistono a partire da una data successiva al 1° luglio, il canone non è dovuto per il primo semestre dell’anno successivo. Se i requisiti sussistono da una data precedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione, è possibile indicare convenzionalmente il 1° gennaio dell’anno di presentazione con effetto a partire dal primo semestre dell’anno di presentazione.
Modalità di presentazione
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata tramite:
- L’applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Intermediari abilitati.
- Posta elettronica certificata, purché la dichiarazione sia firmata digitalmente, in conformità con quanto stabilito dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente deve essere inviata via PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio (raccomandata senza busta o invio telematico).
- In forma cartacea, mediante spedizione tramite servizio postale all’Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino, con raccomandata senza busta unitamente a una copia di un valido documento di riconoscimento.
Rimborso del canone Rai addebitato in bolletta
Presentare una richiesta di rimborso del canone TV è possibile per il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica o i suoi eredi. Questa richiesta si applica solo se il canone è stato pagato erroneamente tramite addebito sulla fattura per l’energia elettrica.
Come effettuare la richiesta di rimborso
L’istanza di rimborso può essere presentata in modalità telematica dal titolare dell’utenza elettrica, dagli eredi o da intermediari autorizzati, utilizzando un’applicazione web dedicata.
In alternativa, è possibile presentare la richiesta di rimborso insieme a un documento di identità valido mediante servizio postale raccomandato all’indirizzo seguente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
Motivazioni per la richiesta di rimborso
Nell’istanza di rimborso, è importante specificare il motivo della richiesta, selezionando una delle seguenti opzioni:
- Il richiedente o un membro della sua famiglia anagrafica soddisfa i requisiti di esenzione per cittadini con almeno 75 anni di età e un reddito familiare totale non superiore a 6.713,98 euro, e ha presentato la dichiarazione sostitutiva (codice 1).
- Il richiedente o un membro della sua famiglia anagrafica è esente in base a convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) e ha presentato la dichiarazione sostitutiva (codice 2).
- Il richiedente ha pagato il canone tramite addebito sulla fattura per l’energia elettrica, ma lui stesso o un membro della sua famiglia anagrafica ha pagato anche in altre modalità, ad esempio tramite addebito sulla pensione (codice 3).
- Il richiedente ha pagato il canone tramite addebito sulla fattura per l’energia elettrica, ed è stato pagato anche tramite addebito sulla fattura relativa a un’altra utenza elettrica intestata a un altro membro della sua famiglia anagrafica (codice 4).
- Il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi per sé e per i membri della sua famiglia anagrafica (codice 5). In caso di motivazioni diverse, è possibile utilizzare il codice 6 e fornire un breve riassunto del motivo nella sezione apposita del modulo.
Attenzione: se si seleziona la causale “codice 4”, è necessario specificare anche il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone e il periodo in cui si applica la richiesta, ovvero l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica. Per quanto riguarda il periodo di riferimento:
Nel campo “data inizio”, va inserita la data in cui iniziano i requisiti oggetto della richiesta. Se i requisiti sono presenti prima dell’1 gennaio dell’anno in cui viene presentata l’istanza, è possibile indicare convenzionalmente l’1 gennaio dell’anno in corso come data di inizio. Il campo “data fine” va compilato solo se i requisiti non sono più soddisfatti al momento della presentazione dell’istanza (ad esempio, se il richiedente non fa più parte della famiglia anagrafica del soggetto indicato dal codice fiscale). In questo caso, va inserita la data in cui è avvenuta tale modifica.
Se il campo “data fine” non viene compilato, indicando quindi che l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica persiste, la richiesta di rimborso presentata con la motivazione “codice 4” serve a dichiarare che il canone TV non deve essere addebitato su nessuna delle utenze elettriche intestate al richiedente, poiché il canone è dovuto solo per l’utenza elettrica intestata a un altro membro della stessa famiglia anagrafica.
Come avviene il rimborso del canone Rai in bolletta
I rimborsi saranno effettuati dalle imprese elettriche tramite accredito sulla prima fattura utile o tramite altre modalità, garantendo un pagamento entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni necessarie per il rimborso da parte delle imprese elettriche, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate. Se l’impresa elettrica non riesce a effettuare il rimborso, l’Agenzia delle Entrate provvederà a effettuarlo direttamente.