L’abolizione dell’esterometro porta ad una serie di novità dal primo luglio 2022 che qui spieghiamo in pratica con una sintesi e fornendo dei chiarimenti utili a guidare gli addetti ai lavori a comprendere cosa cambia, da quanto e come fare per i prossimi adempimenti. Vedremo quali cono le operazioni che devono essere trasmesse comunque allo SDI con una comunicazione telematica al pari di quanto avviene per le operazioni con l’Italia. Vedremo anche le operazioni esenti dalla trasmissione telematica e anche il regime delle sanzioni in caso di errori nelle comunicazioni delle operazioni con l’estero.
Dal 1° luglio 2022, infatti assistiamo in sintesi a queste novità:
- Abolizione dell’esterometro
- Nuova comunicazione via SdI delle operazioni con l’estero tramite comunicazione telematica
Nulla da dire rispetto all’abolizione dell’esterometro dal 1° luglio 2022 che andrà in pensione con l’ultima trasmissione del flusso relativo al secondo trimestre 2022 da effettuarsi entro il 22 agosto
Nella sostanza ed in pratica il flusso delle operazioni telematiche da inviare allo SDI si arricchisce anche delle operazioni con l’estero. Per effetto dell’articolo 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015le operazioni relative alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato o ricevute sempre da soggetti non stabilità o residenti in Italia sono trasmesse telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica
Sono escluse le operazioni per cui è stata emessa una bolletta doganale
Quando effettuare la trasmissione telematica delle operazioni con l’estero
Il termine di scadenza della trasmissione telematica delle operazioni con coincide con quello previsto per l’emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Il flusso delle operazioni ricevute e quindi delle fatture di acquisto estere emesse da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione”.
Fatture attive Vendita verso estero | Scadenza trasmissione SDI |
Vendita prodotti territorialmente rilevanti in Italia a soggetto estero | 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (Art. 21 D.P.R. 633/72) |
Cessione intra comunitaria UE (Art. 41 D.L. 331/93) – (vecchie INTRA) | 15 giorni del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (Art. 46, comma 2, D.L. 331/93) |
Prestazione di servizi generici a soggetti UE | 15 giorni del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (Art. 21, lett c, D.P.R. 633/72) |
Prestazione di servizi generici a soggetti Extra UE | 15 giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (Art. 21, lett d, D.P.R. 633/72) |
Il formato è lo stesso del flusso XML per le fatture acquisto e vendita in Italia e si effettua tramite (SdI). Il largo anticipo con cui è stato dato all’annuncio di questa novità ha permesso a tutte le software house di adeguare i tracciati e le specifiche tecniche.
Escluse le importazioni e le esportazioni di beni certificate attraverso l’emissione di una bolletta doganale.
Trasmissione fatture attive di vendita verso l’estero: codice xml e tipo documento
Andandosi a leggere il provvedimento con le specifiche tecniche troviamo che la Trasmissione fatture attive di vendita verso l’estero si effettuerà con il “Tipo Documento” “TD01”. Per il “Codice destinatario” si dovrà inserire invece una sequenza standard “XXXXXXX”.
Trasmissione fatture passive di acquisto verso l’estero : codice xml e tipo documento
Le operazioni di acquisto di beni e servizi con l’estero, tranne le esclusioni sopra indicate, dovranno essere trasmesse anch’esse con flusso xml e SDI.
Casi particolari SAN Marino e Vaticano
I residenti o stabiliti nel territorio della Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano si considerano esteri ai fini di questo adempimento..
Nel caso quindi di un soggetto estero che emette fattura per la vendita di bei o servizi a soggetto Italiano si attiverà l’obbligo della trasmissione dell’operazione. L’operazione dovrà essere contraddistinta dal codice TD17 – “Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero” avendo cura di inserire i dati del prestatore, con l’identificazione del paese di residenza dello stesso nell’elemento, “Cedente Prestatore” e i propri in quello relativo al “Cessionario Committente”. Per gli acquisiti intracomunitari di beni o prodotti si dovrà invece indicare il codice TD18 – “Integrazione per acquisto di beni intracomunitari”.
Il campo Data dovrà essere alimentato inserendo la data di emissione della fattura dal fornitore estero nel caso di acquisto di prestazioni di servizi “intra – UE” mentre per il prestatore stabilito o residente in un Paese Extra – UE la data di effettuazione dell’operazione valida ai fini IVA. Per gli acquisti intracomunitari il campo “Data” andrà compilato con la data di ricezione della fattura emessa dal venditore estero. Se è sbagliata non vi preoccupate perché potrà anche essere inserita altra data a patto che sia nello stesso mese di ricezione della fattura per non compromettere il valore che riporterà la liquidazione Iva di periodo.
Nel caso in cui i prodotti del venditore estero siano già nel territorio italiano e pertanto si configura una importazione o acquisto intra UE si dovrà utilizzare il codice TD19 – “Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72”. L’iva in questi casi l’IVA viene pagata dal committente Italiano e si dovrà procedere all’autofatturazione. Lo stesso nel caso di acquisti nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano.
Operazioni fuori campo IVA
Per le operazioni che sono classificate fuori campo Iva sia per i beni sia per i servizi. Il codice da utilizzare sarà il codice TD17 e per i prodotti il codice TD19 con “natura” dell’operazione contraddistinta dal codice N2.2.
Quando effettuare la comunicazione
La trasmissione telematica dei dati relativi a operazioni rese da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Omessa comunicazione fatture estere: Regime sanzionatorio
Errori o ritardi nella trasmissione dell’esterometro espongono il contribuente all’applicazione di una sanzione o multa pecuniaria pari a due euro per ogni fattura non comunicata. Il limite è fissato in 400 euro mensili.
Nel caso in cui si ritrasmetta il flusso dati corretto entro 15 giorni dalla scadenza originaria la sanzione viene ridotta alla metà. Possiamo dire che il regime sanzionatorio quindi è abbastanza blando anche perché sappiamo che siamo alla vigilia di un cambio epocale dove in pratica stiamo andando verso la completa trasparenza verso il fisco. Una sorta di registro dei corrispettivi con cadenza mensile, ma nella sostanza di quello parliamo. Logico quindi era attendersi un regime sanzionatorio lieve per non far indispettire il contribuente che nonostante si parli spesso di “semplificazioni” in realtà parliamo di sempre maggiori e numerosi adempimenti e un maggiore controllo da parte dell’agenzia delle entrate.
Se volete il riferimento normativo del regime delle sanzioni per la trasmissione telematica delle operazioni con l’estero è l’articolo 1 comma3- bis del D.Lgs. n. 127/15 e anche il codice delle sanzioni ossia l’art. 1, comma 2 – quater del D.Lgs.471/97
Cosa resta in piedi del vecchio esterometro
L’ultimo adempimento riguardante l’esterometro farà riferimento dal secondo trimestre 2022. La scadenza per questo adempimento sarà il 22 agosto 2022 ma sono certo che molti di voi andranno in vacanza spedendolo prima.
Novità Esterometro e comunicazione fatture estere
Da ultimo, si rammenta che rimane invariata la scadenza al 22 agosto 2022 relativa all’invio dell’esterometro per il secondo trimestre 2022. Sino alla data prevista del 1° luglio p.v., resta comunque facoltativa la trasmissione via SdI dei dati delle operazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti, essendo la fattura elettronica pienamente sostitutiva dell’obbligo comunicativo, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015.
Provvedimento Trasmissione telematica operazioni con l’estero dal primo luglio 2022
Le specifiche tecniche previste dall’agenzia delle entrate per la Trasmissione telematica operazioni con l’estero dal primo luglio 2022 è il Provvedimento del 23 dicembre 2021:
Riferimento normativo abolizione esterometro
Comma 14 ter dell’art. 5 Dl 146/2021
buongiorno ,
la società ha venduto della merce in Paese Extra cee – per questa operazione non c’é l’obbligo della fatturazione elettronica perché c’é una bolla doganale export : corretto ?
Adesso devo emettere una Nota di Credito su questa fattura : devo inviarla elettronicamente ? può essere emessa in valuta estera (usd ) ? grazie