La domanda che ci si pone è cosa fare in presenza di un costo certo ma a fronte del male abbiamo solo ricevuto una fattura cartacea e non elettronica. Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente IVA perderà la possibilità di detrarre l’IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l’importo pattuito?
Se la fattura viene predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella XML ovvero con modalità diverse dal Sistema di Interscambio, così come previsto dal provvedimento del 30 aprile 2018, tale fattura si considera non emessa, con conseguenti sanzioni (di cuiall’art. 6 del Dlgs n. 471/1997) a carico del fornitore e con la impossibilità di detrazionedell’Iva a carico del cliente.
Risposta
Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di undocumento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Questo gli impone dirichiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l’IVA relativa.
Le disposizioni di cui all’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.
Trasmissione ferma allo SDI: cosa succede
Tuttavia anche se questa è la risposta dell’agenzia delle entrate alle FAQ presentate bisogna dire che nella guida sempre da lei scritta c’è anche questa previsione che mi sembra un pò in antitesi ma che a mio avviso costituisce comunque un precedente e che nel seguito riporto: “Se il fornitore inserisce solo il valore “0000000” nel campo “Codice Destinatario”, il SdI non riuscirà a consegnare la fattura elettronica al cliente, ma la metterà a disposizione di quest’ultimo in un’apposita area di consultazione riservata del sito dell’Agenzia (si veda capitolo 3). Quindi, sarà importante che il fornitore consegni al cliente una copia, anche su carta, ricordandogli che la fattura originale è quella elettronica e che potrà consultarla e scaricarla dalla sua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.