Spesso mi arrivano domande sulla detrazione di spese mediche per fisioterapia di ogni genere e soprattutto con i nomi più strani (per un dottore commercialista come me) e quindi forse è meglio che vi dico quali sono le detrazioni previste con alcuni strumenti per capire dove trovare la risposta precisa se avete qualche dubbio su alcune tipologie di fisioterapia meno conosciute.
La detrazione delle spese di fisioterapia nel 730
Questo fermo restando la guida alla detrazione fiscale delle spese mediche dove trovate i concetti principali e anche gli strumenti che vi saranno utili per identificare se una spesa piuttosto che un’altra gode dell’agevolazione fiscale in capo, lo ricordiamo se fosse necessario, al soggetto che sostiene il costo (anche se la detrazione fiscale vale per i soggetti che sono a carico del soggetto che paga).
Quali prestazioni mediche o interventi danno diritto alla detrazione fiscale Irpef
Per individuare quelle che sono deducibili relative alla terapia della riabilitazione dovete far riferimento a mio avviso in primis a quali godono dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 10 del DPR 633 del 1972 che individuale queste nelle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle
professioni sanitarie indicate all’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, da, a) gli esercenti le professioni di biologo e psicologo, b) gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, c) gli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.
Il DM del 29 marzo 2001 per cui ci viene in soccorso per identificarne altre andando più in profondità e grazie anche alle pronunce da parte dell’agenzia delle entrate in merito possiamo stilare un elenco delle attività di fisioterapia e della riabilitazione che danno diritto alla detrazione fiscale per fisioterapia.
Premessa
Sicuramente c’è da chiarire che questo vale la detrazione fiscale ai fini Irpef tanto per le spese sostenute in Italia sia per le spese sostenute all’estero a patto che il soggetto che le svolge lo fa attraverso titoli riconosciuti e non nell’ambito di un esercizio illegale dell’attività. Nell’articolo 3 del citato Decreto troverete che le seguenti prestazioni godono dell’esenzione Iva e attribuiscono la detraibilità del costo:
- podologo
- fisioterapista
- logopedista
- ortottista
- assistente di oftalmologia
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- tecnico della riabilitazione psichiatrica
- terapista occupazionale
- educatore professionale.
Bisogna inoltre fare una precisazione tra il “terapista della riabilitazione” dal “fisioterapista” in quanto su questo punto l’articolo 1 del Decreto del Ministero della sanità del 27 luglio 2000 ha equiparato le figure purché sempre siano titoli conseguiti secondo le normative comunitarie recepite anche negli ordinamenti nazionali. A tal proposito l’articolo 4 della Legge 42 del 1999 ed il DM 27 luglio 2000, n. 840300 vi aiuta ad individuare i diplomi e gli attestati riconosciuti equipollenti al diploma universitario di fisioterapista per cui conseguentemente ad individuare le pratiche che danno il beneficio dell’agevolazione fiscale al soggetto che se ne carica le spese. Per cui troverete anche attività del terapista della riabilitazione, logopedista, massofisioterapista e massaggiatore, ortottista, podologo e idroterapista.
Per paramedici diversi dai “terapisti della riabilitazione” e dagli infermieri si intendono quei paramedici che svolgono le attività di ottico; igienista dentale; ostetrica; dietista; audioprotesista; assistente odontoiatrico; chiropratico. In questa categoria confluiscono anche i soggetti che hanno dichiarato di svolgere “altre attività sanitarie ed arti ausiliarie” ed “altre attività”.
Tra le spese sanitarie sono comprese le spese di assistenza specifica relative a:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Queste spese sono detraibili quando si tratta di prestazioni rese a soggetti non disabili (rigo E1 del mod. 730) e deducibili se prestate a soggetti riconosciuti disabili in base alla legge 104 del 1992 (rigo E25 del mod. 730).
I chiarimenti dall’agenzia delle entrate per la Detrazione sulla Massoterapia
Domanda
Si chiede se le prestazioni effettuate in regime libero professionale da un masso fisioterapista con formazione triennale (diploma conseguito entro il 17 marzo 1999) siano detraibili anche in assenza di prescrizione medica.
Risposta al quesito
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione 17 ottobre 2012, n. 96/E, sentito il Ministero della salute, ha precisato che il diploma di masso fisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base; pertanto, i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che beneficiano del regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del DM 17 maggio 2002.
Riguardo alla detrazione ai fini dell’IRPEF, la scrivente, sempre tenendo conto di precisazioni fornite dal Ministero della salute, con circolare 1° giugno 2012, n. 19/E, ha chiarito che le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel DM 29 marzo 2001, sono ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, anche senza una specifica prescrizione medica. In base ai chiarimenti sopra forniti, considerata l’equipollenza del diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, la scrivente ritiene che le prestazioni rese dai massofisioterapisti in possesso del suddetto diploma possano essere ammesse in detrazione dall’IRPEF ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma di masso fisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la prestazione resa
1. Ai sensi dell’art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art. 36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, da:
a) gli esercenti le professioni di biologo e psicologo;
b) gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409;
c) gli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.
2. Sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni rese alla persona dai cittadini italiani e stranieri, che esercitano una delle professioni o arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui al comma 1, in base ai titoli conseguiti nei Paesi dell’Unione europea, nonché in base a titoli conseguiti in Paesi extracomunitari e riconosciuti ai fini dell’esercizio professionale ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Contestualmente è abrogato il 1. È abrogato il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle finanze del 21 gennaio 1994. Circolare aprile 2015
Mesoterapia ed ozonoterapia
Se i trattamenti sono effettuati da personale medico abilitato possono fruire della detrazione semprechè siano prescritti dal medico che deve indicare una patologia.
Haloterapia o Grotte di sale
Al momento essendo fattispecie atipiche talvolta non codificate o individuate dal Ministero della Salute al momento non sono detraibili nel 730.
Non sono d’accordo invece con tanto asserito dall’agenzia delle entrate in merito ai servizi svolti dalla pedagogista in quanto seppur non immediatamente riconducibile ad un professione svolta da un medico mira a combattere un disagio che spesso è emotivo per cui in tal modo dovrebbe essere ricondotto al trattamento svolto da uno psicologo. Invece per l’agenzia delle entrate, essendo la professione disciplinata da una laurea equipollente a quella in Scienze dell’Educazione L/19 non è detraibile….che ci dobbiamo fare? Al solito non ci fa una bella figura.
Documentazione da controllare e conservare
Prestazioni mediche specialistiche, perizie medico legali | – Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista – Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale |
Esami di laboratorio | – Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale, dal – – centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione – Ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale- Per le tecniche di PMA è necessario che dal documento di spesa risulti l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità |
Radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, elettrocardiogrammi, ecc. | |
Indagini di diagnosi prenatale | |
Dialisi e trasfusioni | |
Inseminazione artificiale e crioconservazione degli ovociti e degli embrioni | |
Sedute di logoterapia | |
anestesia epidurale | |
Cobaltoterapia, iodoterapia, ecc. | |
Cure termali | – Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale- Prescrizione medica e ricevuta attestante l’importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale |
Prestazioni professionali di cui al DM 29/03/2001 | – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dal professionista sanitario da cui risulti la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.- Documentazione fiscale in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. |
Spese di assistenza specifica sostenute per:- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. | – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. – Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione: attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo |
Prestazioni di massoterapia | – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell’attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999 |
Trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia | – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria- Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria |
Dermo pigmentazione | – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dalla struttura medica autorizzata- Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria |
Prestazioni di chiropratica (chiroterapia) eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista | – Prescrizione medica – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da un centro all’uopo autorizzato |
Non serve sempre la prescrizione medica
Consiglio sempre di farsi fare la prescrizione, anche se non serve sempre la prescrizione del medico curante di base per la detrazione spese di fisioterapia, in quanto la circolare n. 19 del 2012 ha chiarito che è sufficiente che dalla fattura si evinca la figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. A tal fine ho scritto un articolo dedicato alla detrazione delle spese mediche senza prescrizione
Prescrizione medica
Per questa tipologia di prestazione sanitaria non serve la prescrizione medica ai fini dello sfruttamento dell’agevolazione fiscale.
Se le spese sono rimborsate, la detrazione non è ammessa, salvo che il rimborso avvenga per effetto di assicurazioni non detraibili (rileva la detraibilità per legge del premio, anche se per errore non fu detratto).
Gli importi spettanti sono quindi rilevati dalle ricevute di pagamento (fatture, ricevute o scontrini parlanti) oppure si possono desumere dalla certificazione unica (CU) rilasciata dal datore di lavoro, qualora il contribuente chieda a quest’ultimo di tenerne conto nel calcolo dell’imposta risultante dalle operazioni di conguaglio di fine anno. In dichiarazione vanno infatti indicati anche gli importi delle spese sanitarie indicate nella sezione «Oneri detraibili» (punti da 341 a 352) della CU con il codice 1.
Se l’importo totale è superiore a 15.493,71 euro, è possibile detrarre quattro quote annuali costanti, ma la scelta è irreversibile.
Spese mediche generiche
Per l’acquisto di medicinali va fatta attenzione alla descrizione riportata sul documento commerciale o scontrino: i prodotti fitoterapici rientrano nella detrazione, ad esempio, solo se sono qualificati nel documento con la natura di “medicinali”.
Se il medicinale è acquistato all’estero, va prodotta idonea documentazione che indichi natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del beneficiario della detrazione.
Detraibili pure l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici, per i quali occorre documentare che il prodotto abbia la marcatura CE.
Gli esempi più comuni sono le lenti e relativa montatura, gli apparecchi acustici, per aerosol, lenti a contatto e relativa soluzione e prodotti ortopedici (tutori, ginocchiere, tutori e stampelle, materassi ortopedici e antidecubito).
Le mascherine protettive sono detraibili solo se sono classificate, in base alla tipologia, quali dispositivi medici dai provvedimenti del ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura Ce (che comprende anche la conformità alla normativa europea ovvero alle norme europee).
Tra le prestazioni sanitarie rientrano quelle rese da medici generici, comprese visite e cure di medicina omeopatica, nonché i certificati per uso sportivo, per rilascio o rinnovo della patente, e per pratiche assicurative e legali. Ammessa inoltre la detrazione per esami e diagnostica di laboratorio, radiografie, Tac, ecografie, endoscopie, elettrocardiogramma, risonanze e simili.
Spese specialistiche e chirurgiche
La casistica è assai articolata, e comprende le prestazioni rese da medici specialisti, indagini di diagnosi prenatale (compresa amniocentesi e villocentesi), inseminazione artificiale e crioconservazione di ovociti ed embrioni ed anestesia epidurale. Detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni del fisioterapista, dietista, igienista dentale, logopedista e podologo, purché dalla fattura risulti la qualifica professionale.
Per particolari trattamenti (mesoterapia ed ozonoterapia) è richiesta una prescrizione medica, che ne attesti la finalità terapeutica; per la chiropratica, oltre alla prescrizione, è richiesto che siano effettuate in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.
Detraibili le spese sostenute per interventi chirurgici, compresa la degenza ospedaliera (escludendo le maggiorazioni per servizi di confort e per ospitalità dei parenti).
Spese di assistenza specifica
Sono le spese sostenute per l’assistenza infermieristica e riabilitativa, le prestazioni rese da personale che ha la qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza della persona, ovvero rese da educatori professionali o da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale. Per i disabili sono deducibili.
Spese veterinarie
Sono detraibili le spese sostenute per le prestazioni del medico veterinario, per i medicinali (per i quali non è necessario conservare la prescrizione) e per analisi di laboratorio ed interventi presso cliniche veterinarie, in relazione ad animali detenuti legalmente per compagnia o per pratica sportiva.
Il limite di detrazione è, per il 2020, di 500 euro (saliranno a 550 nel 2021), cui applicare la franchigia di 129,11 euro
Altre spese per prestazioni mediche e per dispositivi medici sono detraibili?
Potete approfondire anche l’argomento vedendo quali sono tutte le altre spese mediche deducibili.
Agevolazioni fiscali persone disabili
Vi segnalo l’articolo dedicato alla detrazione fiscale per le persone disabili nel 730
Prescrizione medica
Potete poi approfondire ulteriormente l’argomento leggendo l’articolo dedicato a quando serve la prescrizione medica per la detrazione fiscale delle spese
Celiachia
La novità per il 2018 è l’introduzione della detrazione fiscale sugli Alimenti per celiaci ai fini Irpef nella misura del 19%. Nel seguito la guida gratuita che vi spiega come prenderla e come risparmiare sulle tasse
Detrazioni fiscali per i soggetti celiachi
Detrazione fiscale occhiali da vista
Detrazione spesa sanitaria: come funziona e quali novità in vista
Spese sanitarie non detraibili
Detrazione Fiscale OZONO terapia
Logopedista
Potete anche consultare il nuovo articolo dedicato alla detrazione delle spese sostenute per la logopedia
Detrazione Logopedista qui potete trovare quando è possibile, come sfruttare la detrazione fiscale, quanto si risparmia anche con l’ausilio di un file gratuito dove simulare il calcolo effettivo della detrazione IRPEF e del Risparmio fiscale.
Salve, vorrei porre un quesito: è possibile portare in detrazione una spesa per MASSOTERAPIA, a prescindere dal titolo del soggetto operante, se nel centro in cui viene fornita la prestazione, c’è almeno un direttore sanitario? O il soggetto stesso che esegue la prestazione deve necessariamente avere un titolo sanitario?
Grazie in anticipo per la risposta.
buongiorno
sono laureata in scienze motorie dal 2002; posso svolgere attività di terapista della riabilitazione?
inoltre sono laureata da un anno in fisioterapia in spagna con attestazione definitiva di laurea rilasciata dall’università spagnola
putroppo la burocrazia italiana non mi ha ancora rilasciato il documento di riconoscimento del titolo in italia, nè mi ha inviato alcuna comunicazione, nonostante abbia già presentato da diversi mesi al ministero della sanità tutta la doicumentazione necessaria; posso operare come fisioterapista?
ringrazio per l’attenzione
Potete poi approfondire ulteriormente l’argomento leggendo l’articolo dedicato a quando serve la prescrizione medica per la detrazione fiscale delle spese
Le spese sostenute per il massofisioterapista diplomato nel 2011 sono detraibili?
Perché si specifica sempre che il diploma conseguito prima del 1999 è equipollente a titolo universitario e quindi non c’è bisogno di richiesta del medico.
Tutti gli altri che si sono diplomati dopo tale data? La loro prestazione si può scaricare?
Grazie
Sono detraibili dal reddito. Legga qui
Buongiorno sono un massofisioterapista con diploma triennale post 99. Ho iniziato il percorso di studio nel 2009 quando ancora sul sito del ministero della salute la professione del massofisioterapista compariva nell’elenco delle professioni sanitarie come professione sanitaria in vigore da norme vigenti. Ora vorrei capire in che modo mi devo comportare, in presenza di prescrizione da parte del medico bisogna applicare o no l’IVA e inoltre le spese sempre in possesso di prescrizione medica il paziente può portarle in detrazione? Grazie
Buongiorno,
Volevo sapere se le spese fisioterapiche pagate privatamente presso un centro di fisioterapia sostenute per il recupero di un disabile invalido al 100%sono totalmente deducibili o lo sono solo in parte.
grazie e saluti
Buonasera,
Ho due fatture per massoterapia effettuate presso il centro di fisioterapia Fanfani. In passato il CAF me le ha accettate con la prescrizione del mio medico di base. In questa occasione però ho solo la prescrizione fatta di un ortopedico privato (libero professionista). Vorrei sapere se questa prescrizione é valita come quella del medico di base. Il mio medico di base dice che devo fare una visita con un ortopedico del USL per avere una prescrizione valida ai fini del 730. Grazie per l’aiuto.
Buongiorno vorrei sapere se è obbligatorio avere la prescrizione del medico per le prestazioni sanitarie effettuate presso uno studio che svolge attivita’ di fisioterapia?
Grazie
Buongiorno, nella risoluzione 96 della circolare 19 del 2012 si parla dio massofisioterapista e non di massaggiatore capo bagnino. Le due figure sono differenti. Nelle mie ricerche sul web ho trovato solo un articolo su fiscooggi.it che parla dell’ampliamento delle esenzioni IVA per le prestazioni sanitarie ma sinceramente non ho capito se tali prestazioni effettuate da MCB sono riconosciute come sanitarie a livello fiscale. Potete aiutarmi a capire?
Legga la risoluzione 96 e la circolare 19 del 2012 che farebbe equivalere le prestazioni in questione a quelle sanitarie per cui dietro prestazione potrebbero essere detratte. Veda se anche lei la pensa così o il caf ha una illuminazione?
La domanda da porre al Caf era perché non accettate questa tipologia di spesa? Mi fa vedere l’elenco delle prestazioni sanitarie? Ora provo a fare una veloce ricerca giurisprudenziale e le faccio sapere se trovo qualcosa
Buongiorno,
volevo sapere se è possibile detrarre in dichiarazione dei redditi la spesa del massoterapista con attestato di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici classificato dal ministero della salute nelle ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE del Regio Decreto del 31 Maggio 1928 n. 1334, ed agli artt. 99 e 140 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie. Purtroppo non riesco a trovare nulla… Però mi hanno detto che con la prescrizione medica è detraibile. Comunque il caf non mi accetta tale spesa. ha percaso qualche riferimento normativo da poter consegnare al caf?
Grazie