Aggiornato il 4 Maggio 2023
Le spese mediche senza prescrizione o ricetta mediche non sempre possono essere portate in detrazione dall’IRPEF per il tramite della dichiarazione dei redditi; come avete già avuto modo di vedere nella guida alla detrazione fiscale delle spese sanitarie infatti si devono fare alcune distinzioni per capire quali effettivamente potete indicare nel modello Unico o 730.
In primis abbiamo avuto modo di conoscere quelle che in generale sono detraibili fiscalmente ai fini IRPEF (non parliamo di tassa ma di imposta) secondo il testo unico delle imposte sui redditi – TUIR ma sappiamo che abbiamo una miriade di casi e fattispecie che necessitano di chiarimenti.
Le spese mediche o l’acquisto di medicinali/farmaci che avete comprato possono essere portate in detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi se sostenute nell’anno di imposta a cui la dichiarazione si riferisce sotto il rispetto di alcune condizioni che sono diretta espressione dell’articolo 15 del TUIR da cui si evince il trattamento fiscale di favore disposto dal legislatore.
Un’importante precisazione riguarda la detrazione delle spese mediche compresi i farmaci acquistati a familiari anche NON fiscalmente a carico del soggetto dichiarante purché questi siano affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario e per un ammontare massimo per ciascun anno di imposta pari a 6.197,48 euro e limitatamente alla quota che non ha trovato analoga capienza nell’IRPEF a debito.
Questo non significa che la quota residua non detratta la potrete detrarre nell’anno di imposta successiva ma sarà persa.
Vale però lo stesso principio di sempre secondo cui è necessario effettuare l’acquisto con scontrino parlante ossia rilasciare al momento dell’acquisto il codice fiscale proprio o del malato in cui risultino specificati la natura.
Nel scontrino dovranno risultare i seguenti elemento pena la possibilità che siano ripresa a tassazione le detrazioni fiscali e che sono:
- natura e quantità dei medicinali acquistati;
- codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
- codice fiscale del destinatario.
Non sarà necessaria la conservazione della prescrizione medica
Possiamo però riassumere le spese in alcune principali categoria per le quali troverete i relativi articoli di approfondimento cliccando nelle parole in celeste che vedrete nel testo a seconda di quello che vi occorre chiarire meglio. Possiamo pertanto distinguere le seguenti categorie:
- Guida alla detrazione delle Spese mediche e sanitarie generiche o comuni che conosciamo (visite specialistiche comuni)
- Spese mediche e sanitarie per acquisto di farmaci medicine o medicinali (generici e non)
- Spese mediche e sanitarie per acquisto di dispositivi medici, protesi o simili
- Spese mediche e sanitarie sostenute nei confronti di familiari
- Spese mediche sostenute all’estero
- Spese sanitarie per Disabili
Le spese senza prescrizione medica
Questa categoria è senza dubbio quella che detta maggiori problemi per la corretta individuazione del trattamento fiscale in quanto non si capisce effettivamente cosa possa essere definito come trattamento medico sanitario e cosa no; non sempre i medici prescrivono prestazioni che possono definirsi tali e che quindi danno diritto alla detrazione fiscale.
Farmaci senza ricetta o prescrizione medica
Il proliferare poi di nuove tecniche (parliamo per esempio delle tantissime discipline legate alla fisioterapia, massaggi, applicazioni, manipolazioni o altro) hanno spinto l’amministrazione finanziaria a dare alcuni chiarimenti soprattutto per quelle che per le quali sono sostenute spese senza prescrizione medica. Per questo ho dedicato un articolo di approfondimento che vi da gli strumenti utili a capire se una prestazione che voi assumete o ipotizzate essere classificata come sanitaria (e budini detraibile) in realtà non lo è. A tal fine ne ho elencate tra le nuove alle più comuni per darvi qualche esempio utile nell’articolo dedicato alla detrazione fiscale delle spese sanitarie come kinesiterapia, massoterapia, yoga, etc…
Vi segnalo che dovreste prima di tutto riferirvi al Decreto Ministeriale del 29 marzo 2001 per identificare quelle che godono della detrazione fiscale ai fini Irpef anche senza bisogno della prescrizione mediche nell’ambito delle prestazioni fisioterapiche. Questo è stato anche oggetto di ulteriore chiarimento da parte dell’amministrazione finanziaria nella circolare numero 19 del 2012. A titolo di esempio sono tali le prestazioni mediche rese da un fisioterapista che sono detraibili nella misura del 19% dalla vostra Irpef di fine anno anche senza bisogno di farsi prescrivere niente dal vostro medico curante.
Fisioterapia e simili
Se state proprio cercando di approfondire l’argomento massaggi potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato alla detrazione fiscale delle prestazioni fisioterapiche e prestazioni similari.
Come comportarsi in pratica
Lo strumento che vi posso dar comunque se vi doveste trovare a sostenere spese o costi per prestazioni che non sapete se ritenere detraibili fiscalmente dovreste verificare l’equipollenza dei corsi universitari sostenuti da chi vi sta erogando la prestazione a quelli per diventare fisioterapista.
Se sono equipollenti significa che sono assimilati alla fisioterapia e come tali sono detraibili in linea teorica anche senza prescrizione da parte del medico curante. Lo stesso vale per le altre prestazioni mediche.
Vi riporto per completezza il testo dell’articolo che disciplina la detrazione fiscale delle spese mediche e che trovate nell’articolo 15 lettera c del Tuir.
c) Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità’ e quantità’ dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.
Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilita’ di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché’ prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Detrazione per mezzi di locomozione
Altra categoria le cui spese sono ugualmente detraibili riguarda i mezzi di locomozione sanitaria dei non vedenti e necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Nel 2017 è stato chiarito dall’INPS anche le e-bike per i soggetti portatori di handicap.
Acquisto farmaci on line
Non fa differenza se effettuate l’acquisto on line o se le abbiate acquistate per uno dei vostri familiari, purché fiscalmente a carico patto che siano acquistati presso farmacia autorizzate il cui elenco lo potete trovare sul sito del Ministero della Salute. Le farmacia autorizzate sono quelle definite nella circolare 10 giugno 2004 n. 24, risposta 3.3 del Ministero della salute.
Al momento però non mi è chiaro come poter desumere dal venditore on line se esiste la sua autorizzazione per questo possono sconsigliare al momento di acquistare farmaci da soggetti esteri non autorizzati che spesso possono rappresentare il principale fornitore a cui rivolgersi.
Come effettuare il pagamento: Novità dal 2020
L’art. 1, commi 679 e 680, della legge di Bilancio 2020 ha previsto che dal primo Gennaio 20202 tutte le detrazioni da riportare nel 730 siano supportate da un pagamento effettuato con strumenti tracciabili.
Questo significa che alla cassa il pagamento dovrà essere effettuato con Bancomat, Carta di Credito, Bonifico bancario. Per strumenti di pagamento tracciabili si intendono quelli definiti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997.
La novità non si estende tuttavia all’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e alle prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
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Detrazione Logopedista qui potete trovare quando è possibile, come sfruttare la detrazione fiscale, quanto si risparmia anche con l’ausilio di un file gratuito dove simulare il calcolo effettivo della detrazione IRPEF e del Risparmio fiscale.