Con il Decreto Legislativo 7 marzo 2023, n. 26 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/ CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori”, nel recepire l’art. 6-bis della direttiva 98/6/CE, introdotto dalla c.d. Direttiva Omnibus, è stato inserito nel Codice del Consumo il nuovo art. 17-bis, rubricato “Annunci di riduzione di prezzo” che trova applicazione a decorrere dal 1.07.2023.
Lo scopo principale della Direttiva è quello di tutelare il consumatore da pratiche commerciali idonee a influenzare la sua capacità decisionale.
A chi è rivolta e qual è l’obiettivo la modifica legislativa?
L’articolo 17 bis statuisce l’obbligo per i professionisti (ossia per tutti coloro che esercitano un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale) di indicare il prezzo più basso applicato nei precedenti 30 giorni (c.d. prezzo precedente).
I commercianti interessati sono indicati dalla Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti sull’interpretazione e l’applicazione dell’art. 6 bis della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori” (2021/C 526/02) che stabilisce che “La direttiva sull’indicazione dei prezzi si applica al commerciante, definito all’articolo 2, lettera d), quale «qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale». Il nuovo articolo 6 bis pertanto si applica al commerciante che è l’effettiva parte nel contratto con il consumatore, ossia al venditore dei beni, compresi i venditori che si avvalgono di intermediari, in particolare i mercati online. Per contro l’articolo 6 bis non si applica agli intermediari che si limitano a fornire ai commercianti i mezzi per vendere i loro prodotti, quali i mercati online, o ad aggregare e mostrare informazioni sui prezzi fornite da altri venditori (piattaforme per il confronto dei prezzi). Tali intermediari restano soggetti alle norme generali in materia di responsabilità degli intermediari e agli obblighi di diligenza professionale. L’intermediario è tuttavia soggetto alle norme della direttiva sull’indicazione dei prezzi quando si configura come l’effettivo venditore dei beni o quando effettua vendite per conto di un altro commerciante. Per lo stesso motivo l’articolo 6 bis non si applica agli annunci di rimborso («cash back») in cui terzi che non si configurano come i venditori dei beni, quali produttori/distributori, promettono ai consumatori che hanno acquistato i beni in questione di rimborsare una parte del prezzo pagato, su singola richiesta dei consumatori e per un certo periodo di tempo. Tali pratiche di rimborso restano soggette alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali e non devono essere impiegate per eludere i requisiti relativi agli annunci di una riduzione di prezzo di cui alla direttiva sull’indicazione dei prezzi. L’articolo 6 bis si applica altresì ai commercianti di paesi terzi che effettuano le proprie vendite ai consumatori dell’UE, compresi i commercianti che offrono beni mediante piattaforme. L’applicabilità della direttiva sull’indicazione dei prezzi ai commercianti di paesi terzi è disciplinata dal regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»). Tale regolamento si applica, «in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale”.
Come deve essere realizzato l’annuncio di riduzione del prezzo?
Il legislatore europeo ha statuito che ogni annuncio di riduzione del prezzo deve indicare, accanto al prezzo scontato, anche il prezzo precedentemente applicato dal professionista al prodotto. Vale a dire che bisogna rendere edotto il consumatore circa il prezzo effettivamente applicato negli ultimi 30 giorni al prodotto stesso, oltre il prezzo scontato. Il mancato rispetto delle regole suddette costituisce una “pratica commerciale scorretta”.
L’art. 17 bis più volte citato statuisce che : “1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione.2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo.3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), e all’articolo 4, comma 5-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. 4. Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i “prezzi di lancio”, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo. 5. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo. 6. Il presente articolo si applica anche ai fini dell’individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il presente articolo non si applica alle vendite sottocosto di cui all’ articolo 15, comma 7, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 e il prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini della individuazione del prezzo precedente di cui al comma 2. 7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’ articolo 22, comma 3, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 …….”. ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 a € 3.098,74».
In materia è intervenuta anche la citata Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 526/02 che chiarisce il significato di riduzione di prezzo spiegando che tale riduzione deve essere cosi comunicata o in termini percentuali (%) o indicando un nuovo prezzo inferiore assieme al prezzo indicato in precedenza (più elevato). ……la Commissione ha altresì specificato che “Il prezzo precedente può essere sbarrato. Ad esempio, «ora 50 EUR (in precedenza 100 EUR)» o «50 EUR/100 EUR» …..”
Pertanto è necessario che i soggetti interessati dalla disciplina e che devono procedere alla pubblicità della riduzione del prezzo dei prodotti conoscano bene tale disciplina e si adeguino prontamente.
Conclusioni
A chi è rivolta la nuova direttiva?
La nuova direttiva è rivolta ai professionisti ossia a tutti coloro che esercitano un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale.
Come deve avvenire la comunicazione della riduzione del prezzo?
Ogni annuncio di riduzione del prezzo deve avvenire mediante l’indicazione, accanto al prezzo scontato, del prezzo precedentemente applicato dal professionista al prodotto.
Cosa si intende per prezzo precedente?
Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo.
Entro quanto devono conformarsi i professionisti?
La direttiva è entrata in vigore il 1/07/2023 e, pertanto, da tale data i destinatari della direttiva devono conformarsi alle nuove disposizioni.
Quali sono le sanzioni in caso di mancato adeguamento alla disciplina?
Chiunque non si adegui alla nuova disciplina incorre nella comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 a € 3.098,74.