Come funziona il Nuova DSU precompilata in vigore dal 1° gennaio 2021 e come è possibile scaricarlo dal sito dell’INPS o dell’agenzia delle entrate per la conferma dei dati o la variazione. Sono solo alcuni dei chiarimenti e delle risposte che troverete in questa guida sintetica che riepiloga tutte le novità introdotte dalle ultime leggi di bilancio 2019, 2020 e 2021.
E’ stata pubblicata la nuova dichiarazione sostitutiva unica DSU 2020 per il calcolo dell’ISRE sulla situazione reddituale del nucleo familiare con importanti novità che andranno ad incidere sui meccanismi di compilazione e gestione sullo stesso filone della dichiarazione dei redditi già compilata ovvero 730 pre-compilato. E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 9 agosto 2019 del Ministero del Lavoro.
Nuova DSU 2021 Pre compilata
Nuova DSU 2020 Pre compilata
Per scaricare la DSU pre compilata e per verificare i dati e le informazioni riportate potete accedere tramite i seguenti canali:
- INPS: munendovi del vostro codice fiscale e codice PIN oppure con le credenziali SPID
- Agenzia delle Entrate mediante i tre codici (id utente, password e PIN di autenticazione) mediante fiscoonline
- SPID di livello 2 o superiore
Il diretto interessato accederà alla sua personale DSU – dichiarazione sostitutiva unica (il documento di base da cui viene elaborato l’Isee del nucleo ) tramite credenziali Inps o dell’agenzia delle Entrate o identità Spid almeno di secondo livello. In presenza di altri componenti del nucleo familiare si dovrà fornire ulteriori informazioni su reddito e patrimonio. Queste informazioni saranno necessarie anche in riferimento al titolare della richiesta se sarà inoltrata tramite un Caf.
DSU Sperimetale pre-compilata: E’ stata data comunque al contribuente la possibilità di visionare in via sperimentale per il triennio 2016-2018 la Dsu in via telematica dalla propria area riservata direttamente all’Inps.
DSU Pre Compilata: cos’è e come funziona
Tutti potranno scaricare la nuova DSU pre compilata 2020 dietro richiesta da inoltrare tramite i due canali di accesso principali sopra richiamati o direttamente o anche dando delega ad un Dottore Commercialista o a un CAF autorizzato.
Il dichiarante accede direttamente alla DSU 2020 precompilata identificandosi mediante un sistema di autenticazione e fornendo elementi di riscontro riferiti agli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le seguenti modalità: con riferimento al sistema di autentificazione, l’accesso è riservato ai possessori di una delle seguenti credenziali dispositive rilasciate dall’INPS con le modalità indicate nella apposita sezione del sito internet dell’istituto. Altro modo è entrare inserendo le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate con le modalità indicate nella apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Altro modo come anticipato sopra è quello di entrare con l’identità digitale SPID di livello 2 o superiore
Con riferimento agli elementi di riscontro relativi agli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni, l’accesso è riservato a coloro che indicano correttamente, per ciascuno dei componenti, i seguenti:
- l’importo esposto al rigo «differenza» nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno solare precedente quello della richiesta, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello redditi persone fisiche, oppure l’assenza di dichiarazione;
- nel caso in cui il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro sia inferiore ad euro 10.000,00, l’indicazione dell’esistenza di rapporti il cui valore complessivo sia inferiore a detta soglia ovvero dell’assenza dei rapporti;
- nei casi diversi da quelli di cui precedente punto il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell’annualità rilevante ai fini dell’ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui all’art. 5, comma 4, lettera a), del regolamento ISEE, ovvero il valore alla stessa data di una delle altre forme di patrimonio mobiliare di cui alle successive lettere b), c), d) e f) del medesimo comma.
Il valore è indicato in maniera puntuale, con arrotondamento alle unita’ di euro, e deve riguardare, ove disponibile, un rapporto non cointestato con il dichiarante e, nel caso di più di un rapporto non cointestato, quello, ove disponibile, avente un valore positivo.
Qualora non vi sia un riscontro positivo dei dati anagrafici o reddituali inseriti nella DSU pre compilata il contribuente presenta la DSU nelle modalità ordinarie. Vale lo stesso principio descritto per la conferma del 730 precompilata. L’agenzia delle entrate indica tanto nel 730 quanto nella DSU precompilata i dati che gli pervengono da altri enti o istituti come banche, assicurazioni, catasto, ospedali, farmacie, dentisti, medici. Qualora riscontraste delle difformità rispetto a quanto riportate molto probabilmente vi deve essere stato un errore nei flussi dei dati trasmessi da questi sulla vostra specifica situazione. Gli errori che trovate nella DSU, al pari di quelli riscontrate nel 730 devono essere corretti perchè molto probabilmente le ritroverete anche in quello dell’anno successivo.
Variazione o Correzione dei dati nella DSU pre compilata
Eventuali omissioni o difformità riscontrate infatti tra i dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili negli archivi dell’INPS o dell’anagrafe tributaria, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, sono indicate in sede di attestazione dell’ISEE nelle modalità di cui all’art. 4.
L’accesso alla DSU precompilata è consentito a decorrere dal 1° gennaio 2020. In via sperimentale, la DSU precompilata e’ resa accessibile ai nuclei familiari che nel triennio 2016-2018 abbiano presentato una DSU all’INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del regolamento ISEE.
Quali Dati sono inseriti nella DSU Pre compilata o ISEE Pre compilato
Ai fini della presentazione della DSU, restano auto dichiarate dal dichiarante:
- a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
- b) l’indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive dell’ISEE, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
- c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
- d) l’identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
- e) il reddito complessivo di cui all’art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ed assenza di certificazione unica trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali;
- f) le componenti reddituali di cui all’art. 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o professioni, ovvero al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita’ e dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all’imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
- g) le componenti reddituali di cui all’art. 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i), del regolamento ISEE;
- h) le componenti reddituali di cui all’art. 4, comma 2, lettera f), del regolamento ISEE limitatamente alle prestazioni non erogate dall’INPS;
- i) l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all’art. 4, comma 3, lettere a) e b) del regolamento ISEE;
- l) l’ammontare dell’eventuale debito residuo per mutui contratti per l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato riferito alle componenti del patrimonio immobiliare di cui all’art. 5, commi 2 e 3, del regolamento ISEE; m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all’art. 5, comma 3, del regolamento ISEE;
- n) le componenti del patrimonio mobiliare di cui all’art. 5, comma 4, del regolamento ISEE, se detenute all’estero, nonché, relativamente al patrimonio detenuto in Italia, le componenti di cui all’art. 5, comma 4, lettere e), g) e h) del regolamento ISEE;
- o) in caso di richiesta di prestazioni di cui all’art. 6, comma 3, del regolamento ISEE, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma; p) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto.
Aggiornamento dei dati e delle informazioni nel modello ISEE o nella DSU
Le informazioni sono aggiornate in base alla periodicità dei flussi imposti agli enti sopra richiamati come banche per i mutui, posta per finanziamenti, medici o strutture ospedaliere o farmacie per trattamento sanitarie o spese mediche, scuole, etc etc.
Solitamente la trasmissione dei flussi e delle informazioni avviene annualmente con scadenze nei primi mesi dell’anno in quanto la prima finalità è quella di alimentare il flusso del 730 pre compilato e quindi delle dichiarazione dei redditi dei contribuenti italiani. Nel corso degli anni il perimetro si sta allargando ricomprendendo sempre più soggetti in quanto il fine è sempre quello di arrivare ad una dichiarazione dei redditi predisposta automaticamente.
Al solo fine di agevolare e semplificare la compilazione della DSU, l’INPS, se richiesto dal dichiarante, procede al precaricamento dei dati di cui al comma 1, lettere a), c), d), i), e p), contenuti nella ultima DSU eventualmente presente nel sistema informativo dell’ISEE.
I dati di cui al presente comma, anche se pre caricati dall’INPS, devono essere modificati o integrati se variati o non
corretti. Per effetto della sottoscrizione della DSU, il dichiarante si assume la responsabilità anche penale di quanto auto dichiarato, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Nella eventualità in cui non sia presente alcuna DSU nel sistema informativo, i dati di cui al presente comma devono essere integralmente inseriti dal dichiarante.
Reddito e Patrimonio nel Modello ISEE
Vediamo quali possono essere i cadi di omissioni e difformità rispetto al patrimonio mobiliare dichiarato
Nel caso il dichiarante non intenda avvalersi della facoltà di accesso alla DSU precompilata ovvero nei casi di cui all’art. 2,
comma 4, la dichiarazione è presentata nelle modalità di cui all’art. 10 del regolamento ISEE. Restano ferme le componenti auto dichiarate di cui all’art. 3, comma 1, integrate dalle informazioni di cui all’art. 5, commi 2, 3 e 4 e all’art. 4, comma 4, lettera a), del regolamento ISEE, anche se detenuto in Italia.
Nei casi di cui al comma 1, in sede di attestazione dell’ISEE sono riportate, oltre alle omissioni o difformità eventualmente riscontrate ai sensi dell’art. 11, comma 5, del regolamento ISEE, con riferimento al patrimonio mobiliare, esclusivamente le seguenti:
a) al livello del componente:
- 1) in caso di omissione, l’elenco dei rapporti, inclusi quelli omessi, di cui risulti intestatario nell’apposita sezione
dell’anagrafe tributaria di cui all’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, composto dagli elementi necessari ad ottenere assistenza dagli operatori finanziari, quali: codice fiscale dell’intestatario, codice fiscale e denominazione dell’operatore finanziario, data inizio e data fine; - 2) in caso di difformità per difetto del totale dei valori dichiarati, l’indicazione di tale circostanza, senza l’indicazione del rapporto o della componente patrimoniale interessati, ne’ del valore puntuale della difformità rilevata, oltre l’elenco di cui al punto 1);
b) al livello del nucleo familiare:
- 1) nel caso il valore dichiarato del patrimonio mobiliare complessivo per il nucleo familiare sia inferiore alle franchigie di cui all’art. 5, comma 6, del regolamento ISEE, l’indicazione della circostanza che si verificherebbe, in assenza delle omissioni o difformità riscontrate, con riferimento al superamento della soglia fissata per le franchigie medesime;
- 2) nei casi diversi dal numero 1), l’indicazione della circostanza che si verificherebbe, in assenza delle omissioni o difformità riscontrate, con riferimento ad un incremento di almeno 5,000,00 euro del valore del patrimonio mobiliare rispetto a quanto dichiarato.
DSU Corrente: cos’è e come funziona
La DSU corrente è calcolato nelle modalità di cui all’art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017 che trovate nel seguito. La DSU corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa
Variazione della situazione del nucleo familiare nel modello ISEE
In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell’indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:
- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
Lo stesso si può verificare anche a seguito di una variazione dell’indicatore della situazione reddituale corrente superiore al 25% (venticinque per cento). Anche nel caso di un’interruzione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo , di cui alla lettera dall’articolo 4, comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il reddito considerato nell’ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente. Nel caso di interruzione dei trattamenti assistenziali il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell’ISEE corrente sono individuati con le medesime modalità applicate in caso di variazione della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo indeterminato.
Dopo 15 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell’ISEE corrente sarà calcolato con le stesse modalità sopra descritte ed avrà una validità di sei mesi dalla data della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest’ultimo caso, l’ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.
Controlli dell’INPS
L’INPS può rilevare eventuali omissioni o difformità, rispetto a quanto dichiarato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 – Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, integrate con l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 4 del 2019. In buona sostanza e sintesi parliamo delle comunicazioni che effettuano i datori di lavori sui propri dipendenti e che sono riportate nelle certificazioni uniche che consegnano al dipendente a fine febbraio.
Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INPS, alla luce dell’evoluzione della disponibilità delle comunicazioni di cui al primo periodo in maniere piena, tempestiva ed affidabile, sono individuate le modalità con cui le medesime comunicazioni sono utilizzate dall’INPS per precompilare le dichiarazioni ai fini del calcolo dell’ISEE corrente.
Variazione modello ISEE: come funziona
Tabella Prestazioni sociali che si possono richiedere con l’ISEE e la DSU
con queste informazioni parrebbe piuttosto difficile cercare di trovare una soluzione….
Non capisco dopo avere ricevuto lisee aggiornato dal mio padronato non risulta ancora la Dsu aggiornato e non ho potuto prendere il reddito di cittadinanza