In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle comunicazioni relative alle operazioni con e verso l’estero effettuate dai titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio, c.d. esterometro, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di mille euro a trimestre.
Al ricorrere di determinate condizioni, la sanzione può essere dimezzata ed è possibile ricorrere al ravvedimento operoso. Non si applica il c.d. cumulo giuridico.
L’esterometro: i soggetti obbligati
Quando si parla di esterometro si fa riferimento alle comunicazioni relative alle operazioni con e verso l’estero effettuate dai titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio. Sono tenuti all’adempimento tutti i soggetti, imprese, professionisti, artigiani, ecc., per i quali vi è obbligo di emissione della fattura elettronica.
Di conseguenza non sono tenuti alla comunicazione coloro che operano in regime di vantaggio, i contribuenti forfetari, le associazioni senza fini di lucro, le pro-loco, le associazioni sportive dilettantistiche con proventi dell’attività commerciale fino a 65mila euro annui (cfr. circolare n. 14/2019).
Si deve trattare di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Non vi è obbligo di comunicazione laddove per le operazioni potenzialmente oggetto di esterometro:
- è stata rilasciata una bolletta doganale, come avviene per le importazioni e le esportazioni,
- oppure se è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica tramite Sistema di interscambio.
Infatti, l’operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro).
La fattura elettronica predisposta deve riportare nel campo Codice destinatario “XXXXXXX” (7 caratteri).
Si veda a tal proposito la FAQ n° 63 dell’Agenzia delle entrate, in materia di fatturazione elettronica.
Ancora, l’esterometro non deve essere effettuato per le operazioni in reverse charge interno laddove l’operatore decida per l’integrazione elettronica dei documenti ricevuti.
Ciò è possibile grazie all’apposito aggiornamento delle specifiche tecniche di invio dei dati della fattura elettronica.
Le novità della Legge di bilancio 2021
La Legge n° 178/2020, al comma 1103 ha introdotto una grossa novità che avrà effetti a partire dal 1° gennaio 2022. Nello specifico, a partire da tale data l’esterometro è abolito. Le operazioni con l’estero saranno comunicate tramite il Sistema di interscambio, c.d. S.d.i. Lo stesso sistema utilizzato attualmente per la trasmissione delle fatture elettroniche. Le fatture attive saranno inviate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione oppure entro il 15 del mese successivo per la fatturazione differita. Le fatture passive vanno trasmesse entro 15 giorni del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Il ravvedimento dell’omesso o tardivo adempimento
Con l’esterometro devono essere comunicati (provvedimento, Agenzia delle entrate, 30 aprile 2018):
- i dati identificativi del cedente/prestatore,
- i dati identificativi del cessionario/committente,
- la data del documento comprovante l’operazione,
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
- il numero del documento,
- la base imponibile,
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero,
- ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
La cadenza di invio è trimestrale e l’invio va fatto l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre oggetto di comunicazione.
Le scadenze per l’anno 2021 sono così individuate:
- 1° trimestre, venerdì 30 aprile 2021;
- II trimestre, venerdì 20 agosto;
- III trimestre, martedì 2 novembre 2021;
- IV trimestre, entro lunedì 31 gennaio 2022.
Eventuali omissioni di dati o ritardi possono essere sanzionati.
Nello specifico, l’art.11, comma 2-quater, del d.lgs. n. 471 del 1997, dispone che:
Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Dunque:
- per l’omessa, tardiva o errata trasmissione dell’esterometro si applica una sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di mille euro a trimestre;
- la sanzione è ridotta alla metà (un euro, con max 500 euro per trimestre) se la trasmissione avviene entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita per il trimestre di riferimento, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Attenzione, non trova applicazione il principio del cumulo giuridico (articolo 11, comma 2-quater, Dl n. 471/1997).
È possibile ricorrere al ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs 472/1997:
- inviando la comunicazione omessa/errata;
- pagando le sanzioni con riduzione da ravvedimento, a seconda di quando avviene il pagamento della stessa (codice tributo 8911 + anno di commissione della violazione).
L’invio della comunicazione e il pagamento della sanzione possono non essere contestuali.
Le sanzioni sopra individuate sono così ridotte.
Termine ravvedimento | Riduzione sanzioni | Sanzione piena ravveduta |
90 giorni dalla violazione | 1/9 | € 0,22 |
Termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno della violazione | 1/8 | € 0,25 |
Entro dichiarazione IVA anno successivo | 1/7 | € 0,29 |
Oltre il termine della presentazione IVA dell’anno successivo ma entro i termini dell’accertamento | 1/6 | € 0,33 |
Fino alla notifica di un atto impositivo | 1/5 | € 0,40 |
Se la correzione o l’invio dei dati omessi è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza prevista ordinariamente, gli importi indicati in tabella sono ridotti alla metà.
Esterometro: ultime novità
A partire dal 1° ottobre 2021, nei rapporti commerciali tra Italia e San marino sarà possibile emettere fattura elettronica tramite S.d.i. Fino al 30 giugno 22, la fattura potrà essere emessa anche in formato cartaceo. Ad ogni modo, l’emissione della fattura in formato elettronico, ragionevolmente dovrebbe far superare l’obbligo dell’esterometro per le suddette operazioni Italia – San Marino. Si veda a tal proposito il provvedimento, Agenzia delle entrate, Prot. n. 2021/211273 del 5 agosto 2021, nonché il decreto attuativo Mef del 21 giugno 2021.
Per le prestazioni di servizi, gli esercenti italiani potranno utilizzare la fattura elettronica in caso di operatori economici sammarinesi con numero di identificazione Iva attribuito dall’ufficio tributario di San Marino.