IMU TASI e No Profit: Quando scatta l’esenzione per terzo settore e come beneficiarne

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

Nel seguito trovate le tipologie di immobili destinati all’attività istituzionale anche promiscua che godono dell’esenzione dell’IMU e TASI. Nel caso in cui rientrino nella sfera di attività del terzo settore, vedremo quando scatta e come beneficiarne per evitare di incorrere in accertamento da parte del fisco e a sanzioni amministrative. Vedremo anche i criteri di calcolo per identificare la quota parte di immobile in cui è esercitata l’attività commerciale.

La ratio legis mira a tutelare e agevolare naturalmente gli enti non commerciali del il terzo settore e le attività con finalità sociale e assistenziale. Tuttavia mira a scovare quelle che solo formalmente effettuano tali attività e si approfittano della veste giuridica per portare avanti scopi commerciali.

Nel caso infatti di attività promiscua sociale e commerciale è necessario confrontarsi con alcuni criteri di identificazione della componente istituzionale o no profit da quella commerciale .

L’esenzione si applica agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, di ricerca, sanitarie, scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a) della Legge 20 maggio 1985, n. 222 successivamente modificata.

Appare evidente la molteplicità della natura dell’oggetto sociale caratterizzante l’attività e quando scatta l’esenzione dell’IMU e della TASI tuttavia vi possono essere situazioni di utilizzo promiscuo degli immobili che possono prestare il fianco a contestazioni da parte dell’agenzia delle entrate e del fisco.

La parola destinati esclusivamente tuttavia crea qualche problema e per questo nel tempo il legislatore è intervenuto a forza di spinte per modificare questo articolo (chissà perchè direte voi) e con una mossa geniale passa dal dire “esclusivamente allo svolgimento” a dire attività che “non abbiano esclusivamente attività commerciale” aprendo il mondo all’esenzione.

Qualora l’immobile abbia un utilizzazione mista o promiscua , l’esenzione si applica solo per la quota parte di immobile destinata all’attività agevolata e sopra richiamata.

IMU

per quello che concerne l’IMU l’articolo 91-bis del Decreto Legge n. del 2012 prevede che si debba identificare la porzione di immobile soggetta ad esenzione se identificabile.Va da sè che non è immediato il passaggio e come si effettua il calcolo di questa quota parte quando è naturale che in un ente del genere o associazione non vi siano spazi appositamente dedicato all’una o all’altra attività ma vi sia una commistione. Non sarebbe possibile tanto meno effettuare un calcolo in base ai rami di attività e al volume d’affari prodotto in quanto in questo caso abbiamo una attività che produce reddito ed una no per cui appare difficile adottare anche questo criterio.

Ci viene in soccorso allora l’apposito Decreto Ministeriale n. 200 del 2012 che prevede la presentazione di una dichiarazione ad opera del legale rappresentante circa le modalità di determinazione della proporzione tra attività commerciale e attività agevolata. In sostanza non detta un criterio ma da la responsabilità al legale rappresentante di indicare un metodo, giusto o sbagliato che sia ,e soprattutto contestabili a posteriori dall’agenzia delle entrate in caso di accertamento fiscale.

Dichiarazione per l’esenzione IMU TASI (Modello)

La dichiarazione andrà presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di acquisto, affitto o locazione dell’immobile, o di eventuali ulteriori elementi che possano aver inciso sulla determinazione dell’IMU o della TASI La finalità normativa naturalmente è quelle di evitare perdita di gettito fiscale  e mettere in condizioni l’agenzia delle entrate di conoscere le reali condizioni per la corretta determinazione del tributo.

Potete ata l fine consultare l’articolo dedicato alla dichiarazione IMU gratuitamente. Specifico che la dichiarazione va presentata una sola volta. Ve lo dico perchè alcuni mi avvenga chiesto se non fosse stata d presentare annualmente. Il modello di dichiarazione è contenuto nel Decreto Ministeriale del 2 giugno 2014.

Dichiarazione Esenzione IMU TASI Enti No Profit 29_07_14

Un possibile metodo

Laddove sia possibile individuare in modo oggettivo la parte dedicato all’attività commerciale il problema non sussiste. In questo caso andrà effettuata la procedura di accatastamento diviso ex articolo 2 del Decreto legge n. del 2012.

La questione si complica nel caso di situazioni promiscue anche al loro interne. Non fraintendetemi naturalmente.  Una soluzione potrebbe essere quello di identificare quali dipendenti si dedicano ad una attività e quali no. Tuttavia vi sono funzioni o uffici o figure che operano in maniera congiunta. Altri si dedicano ad attività, altri ad una diversa, ma possono esserci evidentemente problemi di coerenza perchè non è detto che una attività non sia a basso contenuto di risorse ma occupi molto spazio all’interno dell’immobile e viceversa. Questo porta con sé ad una rappresentazione non veritiera e corretta della proporzione tra le varie tipologie di utilizzo.

In assenza di adeguate soluzioni da parte dell’amministrazione finanziaria comunque potrete fare riferimento a questo metodo. In alternativa potreste andare sul 50% e 50%. Quando si parla di promiscuo spesso è il criterio maggiormente utilizzato.

Sono tutti metodi che prestano il fianco a contestazioni per cui proprio per questi motivi il legislatore ha fornito dei chiarimenti attraverso il regolamento n. 200 del 2012 per effettuare lo scorporo della parte di immobile dove viene esercitata l’attività commerciale. All’articolo 5 sono individuato tre parametri di riferimento per aiutarsi che sono lo Spazio, i Destinatari ed il tempo.

Il criterio dello Spazio fa riferimento all spazio fisico utilizzato per gestire l’attività commerciale da quella istituzionale. laddove questo non sia possibile o sia di difficile individuazione si fa riferimento ai clienti o destinatari delle due attività calcolandoli per teste naturalmente. Anche questo criterio non è proprio di immediata e facile applicazione.

In ultima istanza si può prendere anche il criterio temporale, ossia il tempo dedicato all’una o all’altra tipologia di attività.

Quali organizzazioni No Profit vi rientrano

Parliamo di attività che esercitano una delle attività sopra richiamate o quanto meno che sia il loro oggetto sociale o finalità istituzionale  e che possono essere per esempio Enti non commerciali del nero settore (ETS), oppure enti no Profit, ONLUS, Oov (Organizzazione non a scopo di Lucro), Associazioni di Promozione Sociale. La discriminante potrebbe essere quella che siano iscritte nei pubblici registri. Nel seguito la descrizione delle attività per ciascuna sigla da cui trarre eventuali differenze.

ASD: Associazioni sportive dilettantistiche.

ONLUS: Organizzazioni non lucrative che aiutano singole persone svantaggiate (disabili, poveri, anziani etc.)

APS: Associazione di promozione sociale sono quelle che aiutano le “comunità” di persone (quindi anche persone non per forza svantaggiate)

Associazioni no profit “semplici”: sono persone che si mettono insieme per portare avanti uno scopo comune (che può essere culturale, musicale etc etc).

TASI

La tassa per i servizi indivisibili nata inizialmente con qualche asimmetria con l’IMU viene successivamente assimilata con le stesse indicazioni nonchè con le limitazioni previste dall’articolo 7 del D.Lgs 504 del 1992 articolo 7.

Modello_dichiarazione_IMU_TASI_ENC

A questo link trovate anche le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU TASI

Riferimenti normativi

Articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011

Articolo 7 comme 1 Lettera i) del Decreto legislativo n. 504 del 1992

4 Commenti

  1. Salve…bella rivista…stessa domanda di alessandra…Vorrei sapere se fosse possibile che il proprietario dell’immobile (d1) possa fare un comodato d’uso gratuito all’associazione che presiede lui stesso. Di fatto è un’APS che realmente svolge attività culturali e di promozione sociale e non ricava alcun utile dall’utilizzo del locale tutto utilizzato dall’associazione. Se lui non fosse il presidente sarebbe possibile?…tante grazie

  2. Buonasera o fatto una associazione culturale e la presidente è mia figlia siamo assente del imo e tari Grazie

  3. Vorrei sapere se fosse possibile che il proprietario dell’immobile (d1) possa fare un comodato d’uso gratuito all’associazione che presiede lui stesso. Di fatto è un’APS che realmente svolge attività culturali e di promozione sociale e non ricava alcun utile dall’utilizzo del locale tutto utilizzato dall’associazione. Se lui non fosse il presidente sarebbe possibile?

    Grazie Alessandra

  4. Buonasera, grazie per le informazioni. In caso di affitto da parte di una APS di un locale destinato interamente alle proprie attività no profit, il proprietario dell’immobile che dovrebbe pagare l’imu si avvarrà della dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione per ottenere l’esenzione?

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