Cos’è e quali sono i presupposti?
In ambito societario la responsabilità degli amministratori, dei sindaci, dei manager di una società è stringente ed espone gli stessi a richieste di risarcimento rispetto alle quali appare opportuno predisporre idonee forme di tutela.
Infatti, gli amministratori oltre ad essere responsabili nei confronti della società, in forza del rapporto che ad essa li vincola (cfr. a titolo esemplificativo artt. 2392 cod. civ. “Responsabilità verso la società”; art. 2393 cod. civ. “Azione sociale di responsabilità 2393-bis cod. civ “Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci”), rispondono anche verso i creditori della società per l’inosservanza degli obblighi loro gravanti in materia di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (art. 2394 cod. civ.), verso ciascun socio o anche terzi direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori (art. 2395 cod. civ.).
L’attribuzione della gestione sociale agli amministratori ha quindi come inevitabile contrappeso la loro responsabilità per il danno conseguente ad un loro eventuale inadempimento ai propri doveri funzionali, legali o statutari.
Trattasi di responsabilità di natura contrattuale.
A fronte di tale vasta gamma di ipotesi si è sviluppato un settore delle assicurazioni che consente una copertura per la responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci, Dirigenti e Manager per le ipotesi tipizzate dalle polizze.
L’assicurazione della responsabilità civile degli amministratori, pur non rappresentando un’assicurazione obbligatoria, si sta diffondendo sempre più spesso soprattutto nelle società di maggiori dimensioni.
Riguardo a tali polizze non si possono effettuare generalizzazioni non esistendo un modello standard, ma occorre avere riguardo ai singoli casi.
Le polizze in materia infatti possono coprire la responsabilità di qualsiasi esponente societario che ricopra cariche di rilevante responsabilità.
Proprio per tale caratteristica, adoperando una terminologia inglese, le polizze vengono spesso denominate in forma abbreviata D&O, acronimo dell’espressione “directors and officers”.
Con tale espressione si identificano non solo coloro che svolgono la funzione in senso tecnico di amministratore, ma anche altri esponenti aziendali di alto livello.
Cosa copre la polizza D&O?
Le D&O presenti sul mercato, con inevitabili differenziazioni in base alla Compagnia assicuratrice, solitamente forniscono una copertura dedicata alle società che vogliano assicurare la società stessa e gli amministratori, sindaci e dirigenti e manager rispetto a possibili richieste di risarcimento danni derivanti dalla commissione di un atto illecito, reale o presunto, o anche in caso di colpa grave, nell’esercizio delle loro funzioni.
Possono sottoscrivere questo tipo di polizze le società di capitali, le piccole e medie imprese, le società cooperative o associazioni senza scopo di lucro.
La polizza per responsabilità civile degli amministratori, sindaci, dirigenti, manager garantisce una copertura collettiva nel senso che è sufficiente la sottoscrizione di una sola polizza per proteggere il patrimonio di tutti gli amministratori e dirigenti.
In forza di tali polizze le Compagnie assicuratrici si obbligano a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale aggregato annuo indicato in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per il danno che a lui derivi da qualsivoglia richiesta di risarcimento connessa alla sua responsabilità.
È altresì sempre coperta la Responsabilità della Società atteso che la polizza copre:
- i danni derivanti da una richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità della Società;
- la responsabilità della società;
- i costi di difesa della società relativi alle ipotesi contemplate nella polizza;
- i costi di difesa che derivino da una qualsiasi richiesta di risarcimento connessa ad esempio ad una situazione di inquinamento se tale fattispecie è contemplata nella polizza;
- i costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento connessa ad una dedotta violazione di un accordo esplicitamente stipulato da ciascuna società;
- i costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento presentata da un ente terzo se: a) la richiesta di risarcimento è relativa a una perdita patrimoniale direttamente sofferta dall’ente; b) la perdita patrimoniale tragga origine direttamente da un atto illecito o fraudolento commesso da un dipendente della società assicurata che agisca in concorso con un amministratore, un dirigente, un direttore, un amministratore fiduciario o dipendente di tale ente terzo, con l’intento di ottenere un vantaggio personale illecito per lo stesso dipendente o un’altra persona, a danno dell’ente terzo.
Alcune polizze prevedono che la Compagnia paghi i costi e le spese sostenute per accertare che un soggetto diverso da un assicurato abbia, in maniera fraudolenta, stipulato un accordo con un ente terzo fingendosi una delle società assicurate (furto di identità) nel caso in cui il soggetto frodato intenda comunque opporre la validità dell’accordo così concluso.
Altre polizze prevedono che la Compagnia corrisponda alla società gli onorari, i costi e le spese per consulenti in materia di pubbliche relazioni incaricati di limitare l’effetto negativo o potenzialmente negativo sulla reputazione di un ente assicurato in relazione ad un evento di crisi.
Tali fattispecie assumono particolare rilevanza e, come detto, ogni polizza deve essere calibrata sulle esatte necessità dell’azienda.
La prassi sviluppatasi nel settore delle assicurazioni ha infatti tipizzato quegli eventi di crisi identificando come tali quegli eventi che presentano il carattere dell’imprevedibilità e che sono considerati dall’amministratore delegato del Contraente idonei ad avere un impatto significativo sui ricavi consolidati annuali della società o sulla reputazione della società.
Solitamente le polizze considerano eventi di crisi:
- l’improvvisa e imprevista morte o l’imprevista invalidità di un amministratore o di un dirigente;
- la condanna penale di un amministratore o dirigente;
- la perdita di un cliente, di un contratto o di un credito ritenuto di fondamentale rilevanza per la società contraente;
- i comportamenti violenti verificatisi sul luogo di lavoro;
- il primo caso riscontrato di accesso non autorizzato nei sistemi informatici della società;
- il ritiro dal mercato di un prodotto della società o il boicottaggio di un prodotto della società;
- un disastro dovuto ad errore umano;
- un’indagine penale o dovuta a una frode;
- una qualsiasi richiesta di risarcimento.
Ogni imprenditore dovrebbe consultarsi con i propri avvocati e consulenti assicurativi di fiducia per stipulare polizze D&O, così prevenendo potenziali danni al patrimonio personale e aziendale.