Omessa o Mancata notifica cartella esattoriale di pagamento: cosa fare

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cartella di pagamentoSpesso notificano cartelle esattoriali di pagamento molto datate e forse anche prescritte ma nonostante questo le notificano ugualmente (per sbaglio o no… questo non ci è dato saperlo) e qui vediamo cosa succede in caso di mancata notifica della cartella di pagamento entro i termini di riscossione e accertamento.

Mi hanno spedito una cartella dopo anni, che cosa devo fare?

Ci siamo già occupati ampiamente della prescrizione delle cartelle di pagamento equitalia (quelle blu per intenderci) in cui abbiamo tracciato e descritto in sintesi dopo quanto tempo erano considerate prescritte chiarendo che vi sono dei termini prescrizionali per la formazione del ruolo presso l’agenzia delle entrate e anche dei termini per l’agente della riscossione (Equitalia) di richiedere i tributi considerati omessi.

La verifica della prescrizione esattoriale è la prima cosa da fare come elemento cardine per addurre l’eccezione di nullità della catrella in giudizio. Ma rappresenta solo uno dei tantissimi motivi per impugnarla.

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Verificate anche, nell’ipotesi in cui non vogliate impugnarla di pagare con la definizione agevolata la

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Cosa avviene in pratica

Sovente mi capitano domande dei lettori che si vedono notificare atti di riscossione come cartelle di pagamento da parte di equitalia di tributi di decenni premi e mi chiedono se sia prescritta. Importante diviene verificare se a suo tempo l’ente riscossore vi abbia notificato per tempo la cartella di pagamento e con i mezzi necessari a farlo (raccomandata a/r) e se successivamente abbia interrotto i termini prescrizionali almeno una volta.

Cosa dice la Legge sulla mancata notifica cartella esattoriale

Nel seguito l’articolo che disciplina le modalità di notifica delle cartelle ed il cui vizio anche di uno solo degli elementi fa rendere il procedimento di riscossione nullo, annullabile o impugnabile.

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.

La notifica della cartella esattoriale può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune.
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il punto chiave: l’onere della prova della notifica della carte

L’onere della prova, ossia di dimostrare che la notifica è giunta a destinazione correttamente ed entro i termini, grava sul mittente. La notifica della cartella di pagamento avviene ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 al cui interno non solo si disciplina questo ma anche che il mittente deve fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto e consegna.
Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima” (cfr. Cass. n. 18252/13).

Contribuente irreperibile

Vero è però che non sono pochi i casi di contribuente per cui è quasi impossibile trovare il domicilio fiscale secondo le norme degli artt. 58 ss. del D.P.R. n. 600/1973.

Notifiche via PEC

La cartella di pagamento che viene notificata via PEC o posta elettronica certificataha la stessa validità di quella cartacea.

Cosa fare se hanno omesso la notifica cartella esattoriale

Quando vi notificano un atto riferito a tributi piuttosto datati dovete farvi fare un estratto ottico della notifica del precedente atto in modo da verificare come si è comportato l’ente riscossore in passato e se si è sbagliato. Se non ha notificato l’atto allorà dovrete far valere le vostre ragioni in giudizio chiedendo l’annullamento per difetto di notifica.

Non sarà possibile produrre successivamente la relata di notifica

Può accadere che il concessionario della riscossione nonostante perda in primo grado anche per colpa anche della mancata notifica la produca successivamente, magari in sede di appello; questa casistica no viene accolta dalla giurisprudenza (vedasi sentenze n. 9755/33/15 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli o sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 1558/18/14) in cui viene chiarito che in caso di accoglimento si violerebbe l’articolo 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in quanto in appello possono essere prodotti nuovi documenti riguardante le prove prodotte in primo grado e non anche NUOVE PROVE per cui in questo caso, ci dispiace tantissimo ma andassero a bussare a casa di qualcun altro :-)

Notifica alla precedente residenza o al vecchio domicilio fiscale

Capita sovente che le cartelle sono indirizzate a precedenti indirizzi di residenza del contribuente ma ai fini dell’accertamento fiscale e del difetto di notifica ulla cambia in quanto se il precedente non era considerabile né domicilio, né residenza legale

In questo caso si configura ugualmente un vizio di notifica dell’accertamento per qualsiasi tributi. Una fra le tante sentenze che ho trovato è quella della Corte di cassazione a Sezioni unite n. 16412/2007 che statuisce la nullità delle cartelle che sono notificate con vizio procedimentale come questo. Importante è che questo vizio deve essere fatto valere dal contribuente che dovrà impugnare l’accertamento fiscale.

Il contribuente potrà sia impugnare l’atto notificatogli. Il problema potrebbe essere tuttavia che se i periodi di accertamento sono ancora aperti l’agenzia delle entrate potrebbe notificargli un nuovo atto entro i termini. Tuttavia sappiamo che i tempi di reazione dell’amministrazione finanziaria non sono proprio velocissimi. In alternativa potrà impugnare tutto l’atto anche nel merito per contestare tutta la pretese ivi contenuta.

Omessa Comunicazione fissazione Udienza; sentenza nulla

Secondo una recente Ordinanza della Corte di Cassazione del 26 maggio 2021, n. 14576 è stato chiarito che l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione pronunciata.

Cartella di pagamento firmata dal Portiere

Leggete anche il nuovo articolo dedicato alla notifica della cartella di pagamento al portiere di casa e le ultime sentenze a proposito per verificare quando vi sono i margini per impugnare l’atto del difetto di notifica.

Prescrizione della cartella di pagamento

Potete poi leggere anche l’articolo dedicato alla prescrizione della cartella esattoriale

Accertamento con adesione

Vi ricordo anche la possibilità di fornre all’agenzia informazioni aggiuntive e chiedere accertamento con adesione con riduzione delle sanzioni ad un terzo del minimo.

Come non pagare le multe

Vi segnalo poi un nuovo articolo dedicato a come identificare i motivi per impugnare le multe e cercare di evitarne il pagamento: l’impugnazione delle multe o contravvenzioni

1 commento

  1. Residente aire all estero mi hanno consegnato atto accertamento imu inviato dal comune .. ma la ricevuta di ritorno è nelle mie mani …la notifica ha valore anche se verrà inviata ad agenzia entrate e avvera sicuramente la stessa cosa … visto che le poste straniere non prevedono la restituzione della ricevuta firmata

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