Nella fattispecie il bonus spetta per tutta la produzione di energia, pertanto anche per quella eccedente i consumi dell’utenza, che viene poi venduta ceduta al mercato libero o al gestore di rete a cui l’impianto è collegato.
Nel caso di net metering però l’Autorità per l’energia elettrica e per il gas ha affermato che solo ed esclusivamente per gli impianti fotovoltaici che percepiscono l’incentivo ai sensi del D.M. del 28 luglio 2005 la tariffa incentivante è limitata all’energia elettrica prodotta e consumata in loco dall’utente.
Il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 successivamente ha modificato il decreto 28 luglio 2005 prevedendo che per il net metering la tariffa incentivante è pagata su tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, indipendentemente dal fatto che sia auto-consumata o immessa in rete.
L’elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici con una potenza nominale non inferiore a 1 kw è incentivata attraverso il cosiddetto conto energia, le cui tariffe sono state aggiornate dal decreto 19 febbraio 2007.
Su tutta la produzione spetta un compenso a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e per 20 anni. Le tariffe vanno da un minimo di 36 a un massimo di 49 centesimi di euro per kWh prodotto, a seconda dell’integrazione architettonica dei pannelli all’edificio.
L’incentivo non viene pagato dall’Enel, ma dal Gestore del sistema elettrico nazionale (Gse).
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