Il nuovo ravvedimento operoso 2023 serve a sanare l’omesso, tardivo, parziale o inesatto versamento di imposte o tasse, con l’applicazione di una sanzione ridotta che dipende dal momento in cui vi ravvedete ed è molto utile per abbattere notevolmente la multa che subireste in caso di accertamento da parte dell’agenzia delle entrate così come meglio descritto nel seguito e riportato nell’utile tabella sinottica di sintesi. In calce trovate tutti gli approfondimenti per ciascuna tipologia di ravvedimento operoso a seconda del tributo che avete omesso o per cui siete in ritardo anche parziale.
L’ultima legge di bilancio 2023 – LEGGE 29 dicembre 2022 , n. 197 – ha introdotto anche il nuovo Ravvedimento Speciale o Ridotto con sanzioni ancora più basse ma indirizzato ad una platea minore di contribuenti in quanto introduce alcuni requisiti per accedervi. In calce a questo articolo trovate i parametri del ravvedimento speciale o ridotto.
In calce trovate anche la nuova guida gratuita dedicata al calcolo del ravvedimento operoso sulla fatturazione elettronica sia nel caso di operazione imponibili sia esenti.
Per il calcolo del ravvedimento operoso avete bisogno di:
- Data scadenza del tributo da ravvedere
- Data di pagamento (tenetevi sempre un paio di giorni di margine
- Sanzione Minima ordinaria applicabile
- Tabella con percentuale sanzioni applicabili
- Tassi di interesse legali vigenti
- Calcolatrice :-)
Il calcolo infatti avviene moltiplicando la sorte dovuta per una percentuale fissa dovuta a titolo sanzione. A questa andranno applicati gli interessi che intercorrono dalla data di omesso versamento a quella di pagamento con ravvedimento.
Nel seguito la tabella con le nuove % di sanzioni applicabili applicate ad una sanzione minima del 30% corrispondente all’omesso versamento di tributi, tasse o imposte o acconti che rappresenta la fattispecie più ricorrente
Tipologia Violazione | Termine presentazione F24 | Sanzione |
Omesso, parziale, insufficiente versamento del tributo | Entro 14 giorni dall’omesso versamento termine per il versamento |
0,20% per ogni giorno di ritardo entro il 15esimo giorno |
Tra il 15 esimo e 30 esimo giorno |
3% pari a 1/10 del minimo sanzione | |
Errori od omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dei tributi | Entro il 90 esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore |
3,34% pari a 1/9 del minimo sanzione |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore |
3,75% pari a 1/8 del minimo sanzione | |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o entro 2 anni dall’omissione o dall’errore |
4,29% pari a 1/7 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | |
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore |
5% pari a 1/6 del minimo sanzione Solo per i limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | |
Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’art. 24, L. 4/1929 ) salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione di apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale |
6% pari a 1/5 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | |
Omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni | Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione |
10% pari a 1/10 del minimo sanzione prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni |
Le sanzioni di cui all’articolo 13 D.lgs. 1997/471 e che vedete sopra riportate in tabella, se versate entro 90 giorni dall’omesso versamento sono ridotte della metà.
Ravvedimento Operoso Calcolo dei giorni IMPORTANTE
Importante ricordare che i giorni entro cui ravvedersi sono strettamente correlati al termine di presentazione della dichiarazione. Se questo subisce una proroga è necessario riscadenzare anche i termini entro cui ravvedersi e da cui scatta una sanzione piuttosto che un altra. A tal proposito è bene sapere che nel corso degli anni il legislatore ha concesso delle proroghe.
Proroga Unico 2020 sui redditi 2019
Per il calcolo delle sanzioni da ravvedimento operoso per correggere errori nel calcolo delle imposte generate da tali dichiarazioni dovrete anche considerare eventuali proroghe concesse dal legislatore sui termini di scadenza previsti per la trasmissione telematica. A titolo di esempio per la dichiarazione dei redditi 2020 il termine della dichiarazione è stato prorogato al 10 dicembre 2020.
Vediamo quali scadenze a seguito del Decreto Ristori Quater. Le dichiarazione dei redditi IRES e IRPEF e dell’IRAP possono beneficiare della proroga al 10 dicembre 2020. La proroga avrà effetti anche ai fini del calcolo di eventuali ravvedimenti operosi che dovranno tarare il computo dei giorni e delle sanzioni da queste nuove scadenze.
Possono beneficiare della proroga tutti i contribuenti indistintamente sia titolari di partita IVA e sia privati cittadini senza.
Questo implica anche che il calcolo del termine dei 90 giorni per coloro che si scordano di trasmettere la dichiarazione scatterà da tale data. Questo si traduce nel fatto che la dichiarazione dei redditi 2020 si considera omessa per quest’anno superato il termine del 10 marzo 2021, ossia 90 giorni dal 10 dicembre 2020.
Novità DL 124 del 2019
L’articolo 10-bis del Decreto legge n. 124 del 2019 estende il ravvedimento operoso lungo(1/7, 1/6 e 1/5 della sanzione minima edittale) anche ai tributi locali e regionali per cui per fare un esempio anche alla TASI, TARI, IMU, TARI e anche alle imposte di bollo. A questi si aggiungono anche i tributi doganali e le accise.
Novità dal Decreto Crescita 2019
Elenco dei possibili ravvedimenti da effettuare dal 2020
La tipologia di ravvedimento dipende dal momento in cui vi accorgete e volete ravvedervi dell’errore, dal tributo e dalla fattispecie. Nel seguito in sintesi potrete avere le seguenti tipologie di ravvedimenti:
Nella tabella in sintesi le nuove sanzioni per il ravvedimento operoso comprensive delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016:
Importante da sapere che per calcolare il ravvedimento operoso correttamente dovete prima sapere quale è la sanzione minima applicabile per l’errore che avete fatto. Solitamente è il 30% a cui poi applicherete 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, etc a seconda del momento in cui decidete di ravvedervi.
Come muoversi
E’ necessario prima di tutto individuare la sanzione minima applicabile alla particolare fattispecie omissiva e al tributo omesso e poi individuare la percentuale da applicare sulla base della tabelle riportata. Nel seguito trovate apposta gli articoli di approfondimento in quanto vi sono tributo per i quali la sanzione minima applicabile è il 30% mentre per altri è il 100% il 150% o più.
Nel seguito quindi la tabella ipotizzando la sanzione minima ordinaria del 30% (come avviene per esempio per omessi o errati versamenti delle ritenute d’acconto o Iva)
Ravvedimento con sanzione minima ordinaria al: | 30% | 100% | |
Tipologia Violazione | Termine presentazione F24 | Sanzione | Sanzione |
Omesso, parziale, insufficiente versamento del tributo | Entro 14 giorni dall’omesso versamento termine per il versamento | 0,20% | 0,20% |
per ogni giorno di ritardo entro il 15esimo giorno | per ogni giorno di ritardo entro il 15esimo giorno | ||
Tra il 15esimo e 30esimogiorno | 3% | 10% | |
1/10 del minimo sanzione | 1/10 del minimo sanzione | ||
Errori od omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dei tributi | Entro il 90esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore | 3,33% | 11,11% |
1/9 del minimo sanzione | 1/9 del minimo sanzione | ||
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore | 3,75% | 12,50% | |
1/8 del minimo sanzione | 1/8 del minimo sanzione | ||
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o entro 2 anni dall’omissione o dall’errore | 4,29% | 14,29% | |
1/7 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | 1/7 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | ||
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore | 5% | 17% | |
1/6 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato | 1/6 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato | ||
Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’art. 24, L. 4/1929 ) salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione di apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale | 6% | 20% | |
1/5 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | 1/5 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | ||
Omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni | Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione | 3% | 10% |
1/10 del minimo sanzione prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni | 1/10 del minimo sanzione prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni |
Importante: la percentuale del ravvedimento operoso varia a seconda della sanzione minima prevista per quella tipologia di tributo per cui non serve solo sapere cosa ci dice il ravvedimento ma anche sapere la sanzione minima a cui applicare la riduzione prevista dal ravvedimento. Molti sbagliano perchè pensano chele sanzioni base siano tute del 30% ma no è cosi.
A questo aggiungo che è importante calcolare bene il ravvedimento in quanto in caso di errore nel calcolo il ravvedimento non si considera valido per cui sareste sanzionati con una sanzione piena laddove foste accertati, a nulla valendo cosi il ravvedimento versato.
-> CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO: scarica il FILE considerando la tabella che segue per quello che concerne alle singole aliquote da applicare considerando i giorni di scadenza che intercorrono tra quando scadeva il pagamento della tassa dell’imposta e quello in cui intendete procedere al pagamento. Il nuovo ravvedimento operoso vale però solo per i tributi, imposte e tasse gestite direttamente dall’amministrazione centrale o Agenzia delle Entrate per cui a titolo di esempio le imposte come l’IMU, la TARI, o la TASI non potranno beneficiarne per cui avranno delle proprie regole che potete consultare nei relativi articoli di approfondimento che trovate nel seguito. Ravvedimento IMU TASI TARI
Regolarizzazione entro i 14 giorni dall’omesso versamento
Nuova possibilità di utilizzare il ravvedimento super breve o brevissimo o alcuni lo chiamano sprint in ragione dello 0,2% giornaliero (al contrario degli altri due che hanno una percentuale fissa) e fino al quattordicesimo giorno.
Regolarizzazione entro i 30 giorni dall’omesso versamento
Nel caso di ritardato versamento e ravvedimento operoso preparato entro 30 giorni dalla scadenza ci si può ravvedere applicando una sanzione pari al 3% con interessi che decorrono dalla data di omesso versamento fino alla data di pagamento secondo il nuovo tasso di interesse legale.
-> CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO (FILE XLS per il calcolo)
Il file serve a farvi capire come funziona il calcolo. La tabella vi aiuterà nell’identificazione della percentuale da applicare alle sanzioni.
Regolarizzazione oltre i 30 giorni dall’omesso versamento
Nel caso di regolarizzazione in ritardo del versamento ed oltre i trenta giorni dalla originaria scadenza del tributo, allora la sanzione sale fino al 3,75% più gli interessi legali che decorrono dalla data originaria di scadenza.
Il ravvedimento vi ricordo potrà essere effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si riferisce il tributo oggetto. Per fare un esempio se ci dimentichiamo di versare l’IVA di ottobre 2020, potremmo ravvederci fino al 30 settembre 2021, data di presentazione del modello Unico.
Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione a cui si riferisce l’errore
Se immaginiamo l’Irpef da unico il termine di presentazione della dichiarazione è il 30 settembre per cui parliamo del termine del 31 dicembre la sanzione scende ad 1/9 del minimo pari quindi al 3,33 per cento oppure entro 90 giorni dall’omesso pagamento o errore se la dichiarazione non esiste. In questo caso come vedete dalla tabella sopra la percentuale ha subito una modifica a partire dal primo gennaio 2016.
Ricordo che le percentuali sono applicato al minimo della sanzione che può variare da tributo a tributo per cui è necessario effettuare il calcolo in base alla vostra fattispecie.
Ravvedimento entro un anno dall’errato o omesso versamento
In questo caso la sanzione sale ad 1/8 del minimo pari quindi al 3,75%.
Ravvedimento entro due anni dall’errato o omesso versamento
In questo caso la sanzione continua a salire arrivando fino ad 1/7 del minimo pari quindi al 4,29%.
Ravvedimento ultima spiaggia se effettuato oltre due anni dall’errato o omesso versamento
In questo caso la sanzione massima sarà pari ad 1/6 del minimo ossia pari al 5,00%.
Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione
Nel caso non abbiate presentato la dichiarazione e da quello che vedo non siete pochi è possibile sanare la situazione evitando così l’applicazione di sanzioni più aspre avvalendosi anche in questo caso del ravvedimento operoso con applicazione di una sanzione ridotta pari ad 1/10 del minimo ossia pari 10% o 12% ma valido limitatamente al fatto che la dichiarazione omessa sia presentata solo tardivamente entro massimo 90 giorni dalla scadenza naturale. Oltre tale termine infatti la dichiarazione dei redditi deve essere considerata nulla ma dovrà pur sempre essere presa in considerazione come elemento per la ricostruzione del redditi.
Nel caso di omissioni e irregolarità che incidono direttamente sulla determinazione del tributo o sul versamento la sanzione è elevata al 3,75 più eventuali interessi dovuti al saggio legale dell’anno in corso.
Ravvedimento sui Processi verbali di constatazione non ancora notificati dall’ufficio
La fattispecie interessa solo alcune imposte e fattispecie punibili. Premesso che per queste fattispecie sono certo sarete già assistiti da dottori commercialisti o legali esperti di diritto tributario e di assistenza alle imprese la sanzione in questo caso è pari ad 1/5 del minimo prima che sia stato notificato l’atto dall’Ufficio.
Novità dalla legge di stabilità 2016
La Legge di Stabilità 2016 introduce due importanti novità che vanno da una parte verso l’allungamento dei termini per poter fruire del ravvedimento operoso anche oltre l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e anche per la possibilità di poter avvalersi del ravvedimento successivamente alla constatazione della violazione da parte dell’organo accentratore sia esso agenzia delle entrate, Dogane, Guardia di Finanza.
Dall’altro invece la Riforma del 2015 prevede i pagamenti eseguiti con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione edittale è ridotta alla metà, dal 30% al 15%. Per i versamenti effettuati nei primi 15 giorni anche il ravvedimento sprint beneficerà della riduzione della metà delle sanzioni per cui la percentuale sarà dello 0,1% giornaliero fino ad un massimo dell’1,5%; questo perché per tutti i pagamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza, la penalità sarà pari a un quindicesimo del 15% per ogni giorno di ritardo, ovverosia
l’1% al giorno. Attualmente, la misura è pari al doppio (prima era il 2%).
A partire dal quindicesimo giorno e sino al novantesimo giorno di ritardo rispetto alla scadenza di legge, la sanzione base diventa il 15%, mentre attualmente è pari al 30%. Questo si ripercuote direttamente anche sul calcolo del ravvedimento operoso. Superati i 90 giorni invece la base del 30% resta immutata per cui valgono le tabelle viste sopra.
Seppure assistiamo ad un progressivo aumento delle sanzioni bisogno riconoscere almeno che al contribuente è data la facoltà di avvalersi del ravvedimento anche a seguito della notifica formale di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità in materia di imposte sui redditi e di Iva.
La Legge delega fiscale 2015 di cui al Decreto legislativo n. 158 del 2015 che introduceva importanti modifiche dal primo gennaio 2017 invece qualcuno ha ritenuto ci potessero essere i presupposti per anticiparlo di un anno per cui già dal primo gennaio 2016 scatteranno importanti novità a beneficio del contribuente in quanto sono riscritte le sanzioni con impatto diretto anche sulle modalità di applicazione del ravvedimento operoso per cui vi invito poi a leggere anche l’articolo dedicato proprio al ravvedimento.
Nel caso di ravvedimento entro il quindicesimo giorno non si avranno modifiche ma se già prendiamo il ravvedimento che fino al primo gennaio faceva scattare una sanzione del 3% oggi viene ridotta della metà per cui parliamo del solo 1,5% perché parliamo sempre di 1/10 ma da applicare al 50% del 30% per cui un decimo del 15 per cento = 1,5%.
Se invece il ravvedimento operoso scatta tra il trentesimo ed il 90esimo giorno allora parliamo di 1/9 del 15 per cento per cui parliamo dell’ 1,67%.
Successivamente al novantesimo giorno le sanzioni base tornano al 30% per cui quando ci avvaliamo del ravvedimento tornano al 3,75% semprechè la sanzione viene regolarizzata con ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta durante il quale è stata commessa la violazione ossia il 30 settembre dell’anno successivo. Alla luce di questo la tabella di seguito deve essere aggiornata ma intanto vi anticipo gli effetti derivanti dalla Legge di stabilità 2016.
Novità nella Legge di Stabilità 2015
Vi anticipo che nella Legge di Stabilità 2015 è contenuta la modifica relativa al ravvedimento operoso che consiste nella possibilità di goderne senza limiti di tempo ossia anche dopo eventuali accertamento o ispezioni da parte dell’agenzia delle entrate salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P:R. n. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Condizione questa che impediva un uso indiscriminato dell’istituto in quanto ciascuno potrebbe essere molto, ma molto, ma molto tentato di rinviare il pagamento delle imposte e delle tasse in quanto le sanzioni sarebbero solo del 3,75% massimo…per questo a mio avviso si potrebbe parlare di un mini condono fiscale. Ulteriore novità riguarda di una sanzione ridotta ad 1/9 del minimo ossia pari al 3,33% nel caso in cui il pagamento avvenga entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione ossia in genere entro il 31 dicembre per i contribuenti con anno di imposta coincidente cn l’anno solare oppure entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore in per le omissioni per le quali non è prevista la presentazione di una dichiarazione periodica. Ma vediamo tutti i casi nel seguito
Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero
Nel caso abbiate omesso la presentazione del modello di versamento F24 relativo al pagamento di un tributo per il quale avete operato una compensazione con un credito tributario e non dobbiate in pratica alcunché al fisco, ricordate che dovete comunque presentare il modello (non prevista nel caso di compensazione tributo su tributo). Nel caso lo abbiate dimenticato, la violazione può essere sanata entro un anno dall’omissione con una sanzione pari 6 euro (1/8 di 51 euro), se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi o 19 euro (1/8 di 154 euro), se il modello è presentato entro un anno.
Dall’entrata in vigore del Dlgs 158 del 2015 che introduce nel D.lgs 471 del 1997 all’articolo 15, il comma 2-bis che recita “2-bis. Per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non e’ superiore a cinque giorni lavorativi”. Questo vale SOLO per i ravvedimenti presentati dal primo gennaio 2016.
Regolarizzazione omessa presentazione F24 a saldo zero
Termine ravvedimento
|
Sanzione base (articolo 15, D.lgs. 471/1997)
|
Riduzione della sanzione (articolo 13, D.lgs. 472/1997)
| Sanzione effettivamente applicabile |
Entro 5 giorni lavorativi | euro 50 | Ad 1/9 | euro 5,56 |
Dopo 5 giorni lavorativi e comunque entro 90 giorni | euro 100 | Ad 1/9 | euro 11,11 |
Entro 1 anno dall’omissione | euro 100 | Ad 1/8 | euro 12,50 |
Entro 2 anni dall’omissione | euro 100 | Ad 1/7 | euro 14,29 |
Oltre 2 anni dall’omissione | euro 100 | Ad 1/6 | euro 16,67 |
Dopo la contestazione della violazione ex articolo 24 legge 4/1929 | euro 100 | Ad 1/5 |
euro 20,00 |
Guida al Calcolo del nuovo ravvedimento operoso: troverete le modalità di calcolo e agli esempi del nuovo ravvedimento operoso .
-> CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO: scarica il FILE
Quale tasso di interesse legale da applicare per il calcolo degli interessi da ravvedimento operoso
Consulta sempre il tasso di interesse legale vigente considerando anche che laddove laddove la data di omesso versamento e la data di pagamento siano a cavallo d’anno dovranno essere effettuati due calcoli distinti: uno che va dalla data di omesso versamento al 31/12/anno n e l’altro che va dal 01/01/anno n+1 fino alla data di pagamento e per ciascuno utilizzare il suo specifico saggio di interesse di competenza considerando (per vedere la tabella con tutti gli interessi vai all’articolo dedicato al Tasso di interesse legale.
Pagamento in ritardo ma senza aver utilizzato il ravvedimento operoso
Spesso capita che chi si dimentica di fare un pagamento lo effettua in ritardo, senza fare il ravvedimento. Cosa sbagliatissima in quanto pensando di aver superato l’adempimento ci si vede arrivare le sanzioni del 10% o del 30%. Sappiate che, seppur in un secondo momento potrete ravvedervi versando solo le sanzioni e gli interessi (avendo già pagato il tributo precedentemente), ovviamente sempre prima che siano iniziati accesso o ispezioni o che si sia stati accertati su quel tributo (Circolare 180 del 1980).
Nuovi Codici Tributo per il ravvedimento
Con la risoluzione n. 109 del 2007 l’agenzia delle entrate ha istituito dei nuovi codici tributo per il pagamento degli interessi da ravvedimento che non andranno più versati insieme al tributo ma separatamente utilizzando i seguenti codici:
- 1989 per gli interessi da ravvedimento su tributi Irpef,
- 1990 per gli interessi da ravvedimento su tributi Ires,
- 1991 per gli interessi da ravvedimento su tributi Iva,
- 1992 per gli interessi da ravvedimento su tributi su imposte sostitutive,
- 1993 per gli interessi da ravvedimento su tributi Irap,
- 1994 per gli interessi da ravvedimento su tributi relativi all’Addizionale Regionale e 1998 per la comunale.
Come disciplinato dalla risoluzione n. 296 del 2008 il calcolo degli interessi viene effettuato con la formula dell’interesse semplice al capitale moltiplicando per il numero di giorni che vanno dalla data di omesso versamento fino a quella di versamento (solitamente, visti gli importo in ballo inserirei qualche giorno in più precauzionalmente al fine di evitare il rischio di errori che inificierebbero in toto la validità del ravvedimento operoso).
Questi nuovi codici tributo per gli interessi non si applicheranno nel caso di ravvedimento operoso su ritenute d’acconto che continueranno a dover essere versate secondo il metodo tradizionale ossia da una parte le sanzioni e dall’altra parte il tributo omesso comprensivo degli interessi calcolati giornalmente (a titolo di esempio il ravvedimento operoso sui codici 1040 o 1038).
Se vi può essere di aiuto vi riporta una tabella dell’AE sui codici tributo delle sanzioni applicabili
Codici Tributo Sanzioni per il Ravvedimento Operoso | Codice Sanzione |
Sanzione pecuniaria Irpef | 8901 |
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all’Irpef | 8902 |
Sanzione pecuniaria addizionale comunale all’Irpef (soppresso) | 8903 |
Sanzione pecuniaria Iva | 8904 |
Sanzione pecuniaria Irpeg | 8905 |
Sanzione pecuniaria sostituti di imposta | 8906 |
Sanzione pecuniaria Irap | 8907 |
Sanzione pecuniaria altre imposte dirette | 8908 |
Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti | 8909 |
Sanzione pecuniaria Iva forfetaria connessa a imposta sugli intrattenimenti | 8910 |
Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva | 8911 |
Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria, al codice fiscale, alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva | 8912 |
Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi | 8913 |
Sanzione pecuniaria Irpef rettifica modello 730 | 8915 |
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all’Irpef rettifica modello 730 | 8916 |
Sanzione pecuniaria addizionale comunale all’Irpef rettifica modello 730 | 8917 |
Ires – Sanzione pecuniaria 8918 |
Mi raccomando sempre di verificare la correttezza del codice tributo con la norma specifica alla mano.
Tasso di interesse legale
Nel seguito la tabella con il tasso di interesse vigente per ciascun periodo. Vi ricordo che se il calcolo abbraccia più anni dovrete fare il calcolo della singola quota di interesse per ciascun anno e poi sommarli
INTERESSI LEGALI: | ||
Dal | Al | % |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 2,50% |
01/01/2001 | 31/12/2001 | 3,50% |
01/01/2002 | 31/12/2003 | 3,00% |
01/01/2004 | 31/12/2007 | 2,50% |
01/01/2008 | 31/12/2009 | 3,00% |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 1,00% |
01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,50% |
01/01/2012 | 31/12/2013 | 2,50% |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 1,00% |
01/01/2015 | 31/12/2015 | 0,50% |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,20% |
01/01/2017 | 31/12/2017 | 0,10% |
01/01/2018 | 31/12/2020 | 0,30% |
Conclusioni
In pratica il ravvedimento operoso riduce automaticamente le quanto più vicino il soggetto si ravvede rispetto alla scadenza originaria e consente di la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione. L’avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. Al riguardo, il Governo ha fornito chiarimenti interpretativi rispondendo all’interrogazione in Commissione n. 5-04818 del 25 febbraio 2015. Si segnala, inoltre, la circolare n. 23/E del 9 giugno 2015 con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito una breve guida sull’istituto del ravvedimento operoso che può essere adesso utilizzato fino alla scadenza dei termini previsti per l’accertamento. Con la circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016 l’Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti su come sfruttare al meglio i benefici previsti dal nuovo ravvedimento operoso, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 e dal D.Lgs n. 158 del 2015 di riforma del sistema sanzionatorio.
Persone fisiche non residenti o iscritti all’AIRE
Vi segnalo il nuovo articolo dedicato alla risposta data ad un lettore in merito all’applicabilità del ravvedimento operoso a soggetti non residenti o iscritti all’AIRE
Ravvedimento Operoso Errore 730 Sbagliato: come rimediare
Vi ricordo inoltre che potete leggere la nuova guida alla compilazione del 730 o del Modello unico in cui trovate molti consigli utili per comprendere facilmente quali spese si possono dedurre nel 730 o nell’unico e dedurvi per risparmiare sulle imposte di fine anno. In questo periodo inoltre potete consultare anche la guida al calcolo dell’acconto Irpef, Ires, Irap ed anche dell’acconto INPS.
Ha ragione ma sinceramente non me lo spiego. Sarà stato un provvedimento recente ma mi sembra strano. Dato il differenziale mi tarerei su quanto scritto dall’agenzia
Mi sa indicare la pagina che controllo?
A seguito controllo automatizzato sto versando all’agenzia delle Entrate il pagamento rateale dell’IVA 2007. Non avendo versato la rata scadente il 2-4-12, ora prima del pagamento della rata successiva mi trovo in difficoltà su come comportarmi per la compilazione F24 dei codici per sanzione e interessi.
E’ giusto cosi facendo:
cod.9001 cod.tributo capitale
cod.8904 sanzione 3,75%
cod 9002 interessi (stabiliti dalla rateazione) + nuovi interessi 2,5%
Grazie per Vs. gradito riscontro
ho fatto un versamento ad una fondazione di religione per un sostegno a distanza : è detraibile?
leggo che sono detraibili contributi in favore di
FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, COMITATI ED ENTI INDIVIDUATI CON DPCM NEI PAESI
NON OCSE PER INIZIATIVE UMANITARIE, RELIGIOSE O LAICHE
detrazione dall’IRPEF del 19% dell’erogazione (calcolata sul limite
massimo di 2.065,83 euro)
TUIR – art. 15, comma 1, lett. i-bis
come faccio a controllare se posso portarla in detrazione? grazie
Buonasera-
Avevo concordato con l’Agenzia delle entrate una ratetizazione trimestrale di 300 euro- Poichè a seguito di altra rateatizazione. e capitato che questo mese di maggio si sono accavallate due rate da 300 euro uno con scadenza il 14 di maggio ed altra il 23 di maggio-Essendo pesnionato questo mese sono riuscito a pagare solo la rata in scadenza il 14 di maggio-
Per cui vorresi sapere a quale sanzione vado incontro se tale rata che e la penultima la pago con 30 giorni di ritardo-
Vi ringrazio
Vedo che hai capito quale sarebbe la strada migliore a mio avviso da percorrere.
Ti ringrazio, ho letto anche io il ricorso in cassazione dell’agenzia dell’entrate verso un’azienda che aveva fatto annullare in prima istanza il pagamento delle cartelle proprio per un errore, anche se in quel caso l’errore era sulla sanzione. Quello che mi fa incavolare di piu’ e’ che pur volendo fare ricorso non essendo la cifra esagerata probabilmente ne spenderei piu’ di avvocato, ci vorrebbe un amico avvocato che facesse una battaglia pro bono, ma di questi tempi anche gli amici… e poi avvocati… cmq non ne conosco.
Sono cose che fanno incavolare lo so, ma stante la lettura della norma il ravvedimento operoso così on si cosidera perfezionato e come tale non ha validità. certo come caso è un pò particolare e andrebbe valutato anche il calcolo degli interessi è fatto bene in qaunto a me per esempio capitò che l’agenzia calcolo’ male gli interessi perchè li applicava anche sugli interessi stessi e non solo sulla sorrte e le sanzioni non versate, però fu un caso isolato, per cui più di dirle di rifare i calcoli non so. Certo per 5 euro….
Ho ricevuto una cartella equitalia per sanzioni su tasse regolarmente pagate, a parte che poste italiane non mi ha recapitato l’avviso bonario, facendo valere come notifica la giacenza e non posso sostenere che poste italiane non mi ha mai consegnato neanche l’avviso di giacenza, la mia parola contro quella del postino che dice che quel giorno io non c’ero. La cosa incredibile dicevo e’ che le sanzioni le ho ricevute per un pagamento di 2 giorni di ritardo dei tributi. Scadenza 5 agosto pagati il 7 agosto, probabilmente per mio sbaglio, inoltre mi e’ stato annullato un ravvedimento operoso sull’iva, perche’ pur avendo pagato la sanzione, ho sbagliato il calcolo degli interessi passivi per 5 euro a mio favore. Per questo sbaglio paghero’ la sanzione intera ovvero 587 euro. Si potrebbe fare qualcosa?
L’agenzia delle entrate tramite equitalia mi ha annullato il ravvedimento operoso dell’iva a saldo relativa all’anno 2008 con sscadenza 16/marzo /2009 e pagata con sanzione ridotta il 1 febbraio 2010. come dicevo l’agenzia ha annullato il ravvedimento operoso chiedendomi l’intera sanzione a 30% piu’ interessi perche’ anche se il calcolo della sanzione risultava esatto il calcolo degli interessi e’ sbagliato a sfavore dell’agenzia delle entrate di circa 5 euro. E’ mai possibile che per 5 euro mi si chiadano circa 600 euro? non e’ una esagerazione? c’e’ possibilita’ che si possa risolvere a mio favore? Grazie se qualcuno sa qualcosa me lo dica!!!
Se è prevista una sanzione non capisco come faccia un CAF a dirle di non pagarla; capisco se mi rispondesse che hanno abolito la previsione dell’invio ma allora il ritardo non sussisterebbe. Ma è sicuro che è preista una sanzione?
Ho inviato in ritardo la comunicazione telematica agenzia delle entrate relativa al modello IRE previsto per i lavori al 55% che si protraggono oltre l’anno: il mio caaf dice che non serve pagare la sanzione. Voi siete d’accordo?
premetto che era l’anno 2011 e ho inviato la dichiarazione in aprile anziche entro il 31 marzo.
grazie
Nulla di preoccupante, fa il ravvedimento operoso sul minore imposta versata. Per fare il ravvedimento operoso può consultare l’articolo dedicato. Vedrà che le dovrà versare poco di più (3,75%) di quello che che ha detratto.
Nel 730/2011 redditi 2010 ho erroneamente portato in detrazione il costo dell’abbonamento annuale ai mezzi pubblici. Come mi devo comportare?
nel 730/2011 ho portato erroneamente in detrazione il costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici. Come mi devo comportare?
Dal codcie deduco che ti vorresti ravvedere la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali. per questo puoi leggere l’articolo dedicato proprio alla tassa annuale di vidimazione dei libri sociali dove trovi scritto anche cosa fare in caso di omesso versamento (usi F23 e detemrinati codici tributo per anticiparti cosa leggerai)
Salve
debbo ravvedere il codice 7085 anno 2012.
Come devo fare?
Grazie
Si può utilizzare il ravvedimento operoso.
Provi a vedere qui nell’articolo dedicato ai codici tributo della cedolare secca
Mi Sono dimenticato di pagare il saldo di novembre 2011 della cedolare secca.
Domanda : posso pagarlo ora tramite ravvedimento operoso ? Quale sanzione ed interessi devo applicare considerando che siamo ad aprile 2012 ? E quale codice tributo devo indicare sul modello F 24 ?
Non ti preoccupare ma sbrigati a fare il ravvedimento operoso prima che sia troppo tardi. Risparmierai parecchio come vedi perchè beneficerai delle sanzioni ridotte.
Nel 2010 con la mia associazione abbiamo emesso n. 5 fatture.
verificando la documentazione ci siamo resi conto di non aver versato l’iva della prima fattura.
E’ possibile versarla adesso e sei si bisognerà integrarla alla denuncia dei redditi già presentata?
grazie per la risposta
Vittorio
[…] Nuovo Ravvedimento Operoso 2011, 2012: Tabella con le nuove sanzioni, codici tributo Rispondi Citando […]
Si, si intende in questo senso come anche chiarito dall’agenzia delle entrate e dal testo normativo.
La norma sul nuovo Ravvedimento operoso fa riferimento alle “violazioni commesse dal 1.2.2011”.
Ritengo pertanto che un tributo la cui scadenza era PRECEDENTE viene sanzionato con le vecchie regole; viceversa se la scadenza era SUCCESSIVA vengono applicate le nuove sanzioni.
complimenti per l’articolo riassuntivo, chiaro e lineare.
Un unica questione: quando la norma parla di applicazione del nuovo ravv. operoso sulle violazioni a decorrere dal 1/2/11, cosa intende di preciso? Nel caso dell’ICI ad esempio tale data parrebbe insignificante perchè se si interpreta alla lettera significherebbe che il ravv. ope. con i nuovi parametri andrebbe applicato in ultima analisi per il mancato/minor versamento dell’acconto del 16/6/11 dal momento che l’imposta è annua e non si può scinderla in seno a personali modalità di versamento che è invece unico(al massimo su due rate).
Oppure la norma intende che a partire dalle istanze presentate dal 1/2/11 (quindi relative a violazioni evidentemente del 2010) vanno applicati i nuovi parametri delle sanzioni?
grazie, saluti!