Nuovo Ravvedimento Operoso 2023: Tabella per calcolo sanzioni, codici tributo

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Il nuovo ravvedimento operoso 2023 serve a sanare l’omesso, tardivo, parziale o inesatto versamento di imposte o tasse, con l’applicazione di una sanzione ridotta che dipende dal momento in cui vi ravvedete ed è molto utile per abbattere notevolmente la multa che subireste in caso di accertamento da parte dell’agenzia delle entrate così come meglio descritto nel seguito e riportato nell’utile tabella sinottica di sintesi. In calce trovate tutti gli approfondimenti per ciascuna tipologia di ravvedimento operoso a seconda del tributo che avete omesso o per cui siete in ritardo anche parziale.

Table of Contents

L’ultima legge di bilancio 2023 – LEGGE 29 dicembre 2022 , n. 197 – ha introdotto anche il nuovo Ravvedimento Speciale o Ridotto con sanzioni ancora più basse ma indirizzato ad una platea minore di contribuenti in quanto introduce alcuni requisiti per accedervi. In calce a questo articolo trovate i parametri del ravvedimento speciale o ridotto.

In calce trovate anche la nuova guida gratuita dedicata al calcolo del ravvedimento operoso sulla fatturazione elettronica sia nel caso di operazione imponibili sia esenti.

Per il calcolo del ravvedimento operoso avete bisogno di:

  • Data scadenza del tributo da ravvedere
  • Data di pagamento (tenetevi sempre un paio di giorni di margine
  • Sanzione Minima ordinaria applicabile
  • Tabella con percentuale sanzioni applicabili
  • Tassi di interesse legali vigenti
  • Calcolatrice :-)

Il calcolo infatti avviene moltiplicando la sorte dovuta per una percentuale fissa dovuta a titolo sanzione. A questa andranno applicati gli interessi che intercorrono dalla data di omesso versamento a quella di pagamento con ravvedimento.

Nel seguito la tabella con le nuove % di sanzioni applicabili applicate ad una sanzione minima del 30% corrispondente all’omesso versamento di tributi, tasse o imposte o acconti che rappresenta la fattispecie più ricorrente

Tipologia ViolazioneTermine presentazione F24Sanzione
Omesso, parziale, insufficiente versamento del tributoEntro 14 giorni dall’omesso versamento  termine per il versamento

0,20%

per ogni giorno di ritardo entro il 15esimo giorno

Tra il 15 esimo e 30 esimo giorno

 3%

pari a 1/10 del minimo sanzione

Errori od omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dei tributiEntro il 90 esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore

3,34%

pari a 1/9 del minimo sanzione

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore

3,75%

pari a 1/8 del minimo sanzione

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o entro 2 anni dall’omissione o dall’errore

4,29%

pari a 1/7 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate

Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore

5%

pari a 1/6 del minimo  sanzione Solo per i limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate

Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’art. 24, L. 4/1929 ) salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione di apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale

6%

pari a 1/5 del minimo  sanzione

limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate

Omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorniEntro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione

10%

pari a 1/10 del minimo sanzione prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni

Le sanzioni di cui all’articolo 13 D.lgs. 1997/471 e che vedete sopra riportate in tabella, se versate entro 90 giorni dall’omesso versamento sono ridotte della metà.

Ravvedimento Operoso Calcolo dei giorni IMPORTANTE

Importante ricordare che i giorni entro cui ravvedersi sono strettamente correlati al termine di presentazione della dichiarazione. Se questo subisce una proroga è necessario riscadenzare anche i termini entro cui ravvedersi e da cui scatta una sanzione piuttosto che un altra. A tal proposito è bene sapere che nel corso degli anni il legislatore ha concesso delle proroghe.

Proroga Unico 2020 sui redditi 2019

Per il calcolo delle sanzioni da ravvedimento operoso per correggere errori nel calcolo delle imposte generate da tali dichiarazioni dovrete anche considerare eventuali  proroghe concesse dal legislatore sui termini di scadenza previsti per la trasmissione telematica. A titolo di esempio per la dichiarazione dei redditi 2020 il termine della dichiarazione è stato prorogato al 10 dicembre 2020.

Vediamo quali scadenze a seguito del Decreto Ristori Quater. Le dichiarazione dei redditi IRES e IRPEF e dell’IRAP possono beneficiare della proroga al 10 dicembre 2020. La proroga avrà effetti anche ai fini del calcolo di eventuali ravvedimenti operosi che dovranno tarare il computo dei giorni e delle sanzioni da queste nuove scadenze.

Possono beneficiare della proroga tutti i contribuenti indistintamente sia titolari di partita IVA e sia privati cittadini senza.

Questo implica anche che il calcolo del termine dei 90 giorni per coloro che si scordano di trasmettere la dichiarazione scatterà da tale data. Questo si traduce nel fatto che la dichiarazione dei redditi 2020 si considera omessa per quest’anno superato il termine del 10 marzo 2021, ossia 90 giorni dal 10 dicembre 2020.

Novità DL 124 del 2019

L’articolo 10-bis del Decreto legge n. 124 del 2019 estende il ravvedimento operoso lungo(1/7, 1/6 e 1/5 della sanzione minima edittale) anche ai tributi locali e regionali per cui per fare un esempio anche alla TASI, TARI, IMU, TARI e anche alle imposte di bollo. A questi si aggiungono anche i tributi doganali e le accise.

Novità dal Decreto Crescita 2019

Nel caso di ravvedimento parziale il decreto Crescita fornisce una interpretazione autentica per i soli tributi, imposte e tasse gestiti dall’agenzia delle entrate (per esempio no per i contributi INPS) dell’articolo 13-bis, D.Lgs. n. 472/1997 prevedendo che il contribuente che intende avvalersi della ravvedimento frazionato a rate, versi la sanzione riferita all’integrale tardivo versamento. Il calcolo degli interessi da ravvedimento dovrà avvenire per l’intero periodo del ritardo.

Elenco dei possibili ravvedimenti da effettuare dal 2020

La tipologia di ravvedimento dipende dal momento in cui vi accorgete e volete ravvedervi dell’errore, dal tributo e dalla fattispecie. Nel seguito in sintesi potrete avere le seguenti tipologie di ravvedimenti:
Nella tabella in sintesi le nuove sanzioni per il ravvedimento operoso comprensive delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016:
Importante da sapere che per calcolare il ravvedimento operoso correttamente dovete prima sapere quale è la sanzione minima applicabile per l’errore che avete fatto. Solitamente è il 30% a cui poi applicherete 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, etc a seconda del momento in cui decidete di ravvedervi.

Come muoversi

E’ necessario prima di tutto individuare la sanzione minima applicabile alla particolare fattispecie omissiva e al tributo omesso e poi individuare la percentuale da applicare sulla base della tabelle riportata. Nel seguito trovate apposta gli articoli di approfondimento in quanto vi sono tributo per i quali la sanzione minima applicabile è il 30% mentre per altri è il 100% il 150% o più.

Nel seguito quindi la tabella ipotizzando la sanzione minima ordinaria del 30% (come avviene per esempio per omessi o errati versamenti delle ritenute d’acconto o Iva)

Ravvedimento con sanzione minima ordinaria al:30%100%
Tipologia ViolazioneTermine presentazione F24SanzioneSanzione
Omesso, parziale, insufficiente versamento del tributoEntro 14 giorni dall’omesso versamento  termine per il versamento0,20%0,20%
  
per ogni giorno di ritardo entro il 15esimo giornoper ogni giorno di ritardo entro il 15esimo giorno
Tra il 15esimo e 30esimogiorno3%10%
  
1/10 del minimo sanzione1/10 del minimo sanzione
Errori od omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dei tributiEntro il 90esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore3,33%11,11%
  
1/9 del minimo sanzione1/9 del minimo sanzione
  
  
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore3,75%12,50%
  
1/8 del minimo sanzione1/8 del minimo sanzione
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o entro 2 anni dall’omissione o dall’errore4,29%14,29%
  
1/7 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate1/7 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore5%17%
  
1/6 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato1/6 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato
Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’art. 24, L. 4/1929 ) salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione di apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale6%20%
  
1/5 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate1/5 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate
Omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorniEntro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione3%10%
1/10 del minimo sanzione prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni1/10 del minimo sanzione prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni

Importante: la percentuale del ravvedimento operoso varia a seconda della sanzione minima prevista per quella tipologia di tributo per cui non serve solo sapere cosa ci dice il ravvedimento ma anche sapere la sanzione minima a cui applicare la riduzione prevista dal ravvedimento. Molti sbagliano perchè pensano chele sanzioni base siano tute del 30% ma no è cosi.

A questo aggiungo che è importante calcolare bene il ravvedimento in quanto in caso di errore nel calcolo il ravvedimento non si considera valido per cui sareste sanzionati con una sanzione piena laddove foste accertati, a nulla valendo cosi il ravvedimento versato.

-> CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO: scarica il FILE considerando la tabella che segue per quello che concerne alle singole aliquote da applicare considerando i giorni di scadenza che intercorrono tra quando scadeva il pagamento della tassa dell’imposta e quello in cui intendete procedere al pagamento. Il nuovo ravvedimento operoso vale però solo per i tributi, imposte e tasse gestite direttamente dall’amministrazione centrale o Agenzia delle Entrate per cui a titolo di esempio le imposte come l’IMU, la TARI, o la TASI non potranno beneficiarne per cui avranno delle proprie regole che potete consultare nei relativi articoli di approfondimento che trovate nel seguito. Ravvedimento IMU TASI TARI

Regolarizzazione entro i 14 giorni dall’omesso versamento

Nuova possibilità di utilizzare il ravvedimento super breve o brevissimo o alcuni lo chiamano sprint in ragione dello 0,2% giornaliero (al contrario degli altri due che hanno una percentuale fissa) e fino al quattordicesimo giorno.

Regolarizzazione entro i 30 giorni dall’omesso versamento

Nel caso di ritardato versamento e ravvedimento operoso preparato entro 30 giorni dalla scadenza ci si può ravvedere applicando una sanzione pari al 3% con interessi che decorrono dalla data di omesso versamento fino alla data di pagamento secondo il nuovo tasso di interesse legale.

-> CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO (FILE XLS per il calcolo)

Il file serve a farvi capire come funziona il calcolo. La tabella vi aiuterà nell’identificazione della percentuale da applicare alle sanzioni.

Regolarizzazione oltre i 30 giorni dall’omesso versamento

Nel caso di regolarizzazione in ritardo del versamento ed oltre i trenta giorni dalla originaria scadenza del tributo, allora la sanzione sale fino al 3,75% più gli interessi legali che decorrono dalla data originaria di scadenza.
Il ravvedimento vi ricordo potrà essere effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si riferisce il tributo oggetto. Per fare un esempio se ci dimentichiamo di versare l’IVA di ottobre 2020, potremmo ravvederci fino al 30 settembre 2021, data di presentazione del modello Unico.

Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione a cui si riferisce l’errore

Se immaginiamo l’Irpef da unico il termine di presentazione della dichiarazione  è il 30 settembre per cui parliamo del termine del 31 dicembre la sanzione scende ad 1/9 del minimo pari quindi al 3,33 per cento oppure entro 90 giorni dall’omesso pagamento o errore se la dichiarazione non esiste. In questo caso come vedete dalla tabella sopra la percentuale ha subito una modifica a partire dal primo gennaio 2016.

Ricordo che le percentuali sono applicato al minimo della sanzione che può variare da tributo a tributo per cui è necessario effettuare il calcolo in base alla vostra fattispecie.

Ravvedimento entro un anno dall’errato o omesso versamento

In questo caso la sanzione sale ad 1/8 del minimo pari quindi al 3,75%.

Ravvedimento entro due anni dall’errato o omesso versamento

In questo caso la sanzione continua a salire arrivando fino ad 1/7 del minimo pari quindi al 4,29%.

Ravvedimento ultima spiaggia se effettuato oltre due anni dall’errato o omesso versamento

In questo caso la sanzione massima sarà pari ad 1/6 del minimo ossia pari al 5,00%.

Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione

Nel caso non abbiate presentato la dichiarazione e da quello che vedo non siete pochi è possibile sanare la situazione evitando così l’applicazione di sanzioni più aspre avvalendosi anche in questo caso del ravvedimento operoso con applicazione di una sanzione ridotta pari ad 1/10 del minimo ossia pari 10% o 12% ma valido limitatamente al fatto che la dichiarazione omessa sia presentata solo tardivamente entro massimo 90 giorni dalla scadenza naturale. Oltre tale termine infatti la dichiarazione dei redditi deve essere considerata nulla ma dovrà pur sempre essere presa in considerazione come elemento per la ricostruzione del redditi.
Nel caso di omissioni e irregolarità che incidono direttamente sulla determinazione del tributo o sul versamento la sanzione è elevata al 3,75 più eventuali interessi dovuti al saggio legale dell’anno in corso.

Ravvedimento sui Processi verbali di constatazione non ancora notificati dall’ufficio

La fattispecie interessa solo alcune imposte e fattispecie punibili. Premesso che per queste fattispecie sono certo sarete già assistiti da dottori commercialisti o legali esperti di diritto tributario e di assistenza alle imprese la sanzione in questo caso è pari ad 1/5 del minimo prima che sia stato notificato l’atto dall’Ufficio.

Novità dalla legge di stabilità 2016

La Legge di Stabilità 2016 introduce due importanti novità che vanno da una parte verso l’allungamento dei termini per poter fruire del ravvedimento operoso anche oltre l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e anche per la possibilità di poter avvalersi del ravvedimento successivamente alla constatazione della violazione da parte dell’organo accentratore sia esso agenzia delle entrate, Dogane, Guardia di Finanza.

Dall’altro invece la Riforma del 2015 prevede i pagamenti eseguiti con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione edittale è ridotta alla metà, dal 30% al 15%.  Per i versamenti effettuati nei primi 15 giorni anche il ravvedimento sprint beneficerà della riduzione della metà delle sanzioni per cui la percentuale sarà dello 0,1% giornaliero fino ad un massimo dell’1,5%; questo perché per tutti i pagamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza, la penalità sarà pari a un quindicesimo del 15% per ogni giorno di ritardo, ovverosia
l’1% al giorno. Attualmente, la misura è pari al doppio (prima era il 2%).

A partire dal quindicesimo giorno e sino al novantesimo giorno di ritardo rispetto alla scadenza di legge, la sanzione base diventa il 15%, mentre attualmente è pari al 30%. Questo si ripercuote direttamente anche sul calcolo del ravvedimento operoso. Superati i 90 giorni invece la base del 30% resta immutata per cui valgono le tabelle viste sopra.

Seppure assistiamo ad un progressivo aumento delle sanzioni bisogno riconoscere almeno che al contribuente è data la facoltà di avvalersi del ravvedimento anche a seguito della notifica formale di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità in materia di imposte sui redditi e di Iva.

La Legge delega fiscale 2015 di cui al Decreto legislativo n. 158 del 2015 che introduceva importanti modifiche dal primo gennaio 2017 invece qualcuno ha ritenuto ci potessero essere i presupposti per anticiparlo di un anno per cui già dal primo gennaio 2016 scatteranno importanti novità a beneficio del contribuente in quanto sono riscritte le sanzioni con impatto diretto anche sulle modalità di applicazione del ravvedimento operoso per cui vi invito poi a leggere anche l’articolo dedicato proprio al ravvedimento.

Nel caso di ravvedimento entro il quindicesimo giorno non si avranno modifiche ma se già prendiamo il ravvedimento che fino al primo gennaio faceva scattare una sanzione del 3% oggi viene ridotta della metà per cui parliamo del solo 1,5% perché parliamo sempre di 1/10 ma da applicare al 50% del 30% per cui un decimo del 15 per cento = 1,5%.

Se invece il ravvedimento operoso scatta tra il trentesimo ed il 90esimo giorno allora parliamo di 1/9 del 15 per cento per cui parliamo dell’ 1,67%.

Successivamente al novantesimo giorno le sanzioni base tornano al 30% per cui quando ci avvaliamo del ravvedimento tornano al 3,75% semprechè la sanzione viene regolarizzata con ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta durante il quale è stata commessa la violazione ossia il 30 settembre dell’anno successivo.  Alla luce di questo la tabella di seguito deve essere aggiornata ma intanto vi anticipo gli effetti derivanti dalla Legge di stabilità 2016.

Novità nella Legge di Stabilità 2015

Vi anticipo che nella Legge di Stabilità 2015 è contenuta la modifica relativa al ravvedimento operoso che consiste nella possibilità di goderne senza limiti di tempo ossia anche dopo eventuali accertamento o ispezioni da parte dell’agenzia delle entrate salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P:R. n. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Condizione questa che impediva un uso indiscriminato dell’istituto in quanto ciascuno potrebbe essere molto, ma molto, ma molto tentato di rinviare il pagamento delle imposte e delle tasse in quanto le sanzioni sarebbero solo del 3,75% massimo…per questo a mio avviso si potrebbe parlare di un mini condono fiscale. Ulteriore novità riguarda di una sanzione ridotta ad 1/9 del minimo ossia pari al 3,33% nel caso in cui il pagamento avvenga entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione ossia in genere entro il 31 dicembre per i contribuenti con anno di imposta coincidente cn l’anno solare oppure entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore in per le omissioni per le quali non è prevista la presentazione di una dichiarazione periodica. Ma vediamo tutti i casi nel seguito

Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero

Nel caso abbiate omesso la presentazione del modello di versamento F24 relativo al pagamento di un tributo per il quale avete operato una compensazione con un credito tributario e non dobbiate in pratica alcunché al fisco, ricordate che dovete comunque presentare il modello (non prevista nel caso di compensazione tributo su tributo). Nel caso lo abbiate dimenticato, la violazione può essere sanata entro un anno dall’omissione con una sanzione pari 6 euro (1/8 di 51 euro), se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi o 19 euro (1/8 di 154 euro), se il modello è presentato entro un anno.
Dall’entrata in vigore del Dlgs 158 del 2015 che introduce nel D.lgs 471 del 1997 all’articolo 15, il comma 2-bis che recita “2-bis. Per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non e’ superiore a cinque giorni lavorativi”. Questo vale SOLO per i ravvedimenti presentati dal primo gennaio 2016.

Regolarizzazione omessa presentazione F24 a saldo zero

 

Termine ravvedimento

 

Sanzione base

(articolo 15, D.lgs. 471/1997)

 

Riduzione della sanzione

(articolo 13, D.lgs. 472/1997)

 

Sanzione effettivamente applicabile
Entro 5 giorni lavorativieuro 50Ad 1/9euro 5,56
Dopo 5 giorni lavorativi e comunque entro 90 giornieuro 100Ad 1/9euro 11,11
Entro 1 anno dall’omissioneeuro 100Ad 1/8euro 12,50
Entro 2 anni dall’omissioneeuro 100Ad 1/7euro 14,29
Oltre 2 anni dall’omissioneeuro 100Ad 1/6euro 16,67
Dopo la contestazione della violazione ex articolo 24 legge 4/1929euro 100Ad 1/5

euro 20,00

Guida al Calcolo del nuovo ravvedimento operoso: troverete le modalità di calcolo e agli esempi del nuovo ravvedimento operoso .

-> CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO: scarica il FILE

Quale tasso di interesse legale da applicare per il calcolo degli interessi da ravvedimento operoso

Consulta sempre il tasso di interesse legale vigente considerando anche che laddove laddove la data di omesso versamento e la data di pagamento siano a cavallo d’anno dovranno essere effettuati due calcoli distinti: uno che va dalla data di omesso versamento al 31/12/anno n e l’altro che va dal 01/01/anno n+1 fino alla data di pagamento e per ciascuno utilizzare il suo specifico saggio di interesse di competenza considerando (per vedere la tabella con tutti gli interessi vai all’articolo dedicato al Tasso di interesse legale.

Pagamento in ritardo ma senza aver utilizzato il ravvedimento operoso

Spesso capita che chi si dimentica di fare un pagamento lo effettua in ritardo, senza fare il ravvedimento. Cosa sbagliatissima in quanto pensando di aver superato l’adempimento ci si vede arrivare le sanzioni del 10% o del 30%. Sappiate che, seppur in un secondo momento potrete ravvedervi versando solo le sanzioni e gli interessi (avendo già pagato il tributo precedentemente), ovviamente sempre prima che siano iniziati accesso o ispezioni o che si sia stati accertati su quel tributo (Circolare 180 del 1980).

Nuovi Codici Tributo per il ravvedimento

Con la risoluzione n. 109 del 2007 l’agenzia delle entrate ha istituito dei nuovi codici tributo per il pagamento degli interessi da ravvedimento che non andranno più versati insieme al tributo ma separatamente utilizzando i seguenti codici:

  • 1989 per gli interessi da ravvedimento su tributi Irpef,
  • 1990 per gli interessi da ravvedimento su tributi Ires,
  • 1991 per gli interessi da ravvedimento su tributi Iva,
  • 1992 per gli interessi da ravvedimento su tributi  su imposte sostitutive,
  • 1993 per gli interessi da ravvedimento su tributi Irap,
  • 1994 per gli interessi da ravvedimento su tributi relativi all’Addizionale Regionale e 1998 per la comunale.

Come disciplinato dalla risoluzione n. 296 del 2008 il calcolo degli interessi  viene effettuato con la formula dell’interesse semplice al capitale moltiplicando per il numero di giorni che vanno dalla data di omesso versamento fino a quella di versamento (solitamente, visti gli importo in ballo inserirei qualche giorno in più precauzionalmente al fine di evitare il rischio di errori che inificierebbero in toto la validità del ravvedimento operoso).

Questi nuovi codici tributo per gli interessi non si applicheranno nel caso di ravvedimento operoso su ritenute d’acconto che continueranno a dover essere versate secondo il metodo tradizionale ossia da una parte le sanzioni e dall’altra parte il tributo omesso comprensivo degli interessi calcolati giornalmente (a titolo di esempio il ravvedimento operoso sui codici 1040 o 1038).

Se vi può essere di aiuto vi riporta una tabella dell’AE sui codici tributo delle sanzioni applicabili

Codici   Tributo Sanzioni per il Ravvedimento Operoso
Codice Sanzione
Sanzione   pecuniaria Irpef8901
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all’Irpef8902
Sanzione pecuniaria addizionale comunale all’Irpef (soppresso)8903
Sanzione pecuniaria Iva8904
Sanzione pecuniaria Irpeg8905
Sanzione pecuniaria sostituti di imposta8906
Sanzione pecuniaria Irap8907
Sanzione pecuniaria altre imposte dirette8908
Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti8909
Sanzione pecuniaria Iva forfetaria connessa a imposta sugli   intrattenimenti8910
Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative   alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva8911
Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria, al codice   fiscale, alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e   all’Iva8912
Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui   redditi8913
Sanzione pecuniaria Irpef rettifica modello 7308915
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all’Irpef rettifica   modello 7308916
Sanzione pecuniaria addizionale comunale all’Irpef rettifica   modello 7308917
Ires – Sanzione pecuniaria 8918

Mi raccomando sempre di verificare la correttezza del codice tributo con la norma specifica alla mano.

Tasso di interesse legale

Nel seguito la tabella con il tasso di interesse vigente per ciascun periodo. Vi ricordo che se il calcolo abbraccia più anni dovrete fare il calcolo della singola quota di interesse per ciascun anno e poi sommarli

INTERESSI LEGALI:
DalAl%
01/01/199931/12/20002,50%
01/01/200131/12/20013,50%
01/01/200231/12/20033,00%
01/01/200431/12/20072,50%
01/01/200831/12/20093,00%
01/01/201031/12/20101,00%
01/01/201131/12/20111,50%
01/01/201231/12/20132,50%
01/01/201431/12/20141,00%
01/01/201531/12/20150,50%
01/01/201631/12/20160,20%
01/01/201731/12/20170,10%
01/01/201831/12/20200,30%

Conclusioni

In pratica il ravvedimento operoso riduce automaticamente le quanto più vicino il soggetto si ravvede rispetto alla scadenza originaria e consente di la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione. L’avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. Al riguardo, il Governo ha fornito chiarimenti interpretativi rispondendo all’interrogazione in Commissione n. 5-04818 del 25 febbraio 2015. Si segnala, inoltre, la circolare n. 23/E del 9 giugno 2015 con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito una breve guida sull’istituto del ravvedimento operoso che può essere adesso utilizzato fino alla scadenza dei termini previsti per l’accertamento. Con la circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016 l’Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti su come sfruttare al meglio i benefici previsti dal nuovo ravvedimento operoso, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 e dal D.Lgs n. 158 del 2015 di riforma del sistema sanzionatorio.

Persone fisiche non residenti o iscritti all’AIRE

Vi segnalo il nuovo articolo dedicato alla risposta data ad un lettore in merito all’applicabilità del ravvedimento operoso a soggetti non residenti o iscritti all’AIRE

Ravvedimento Operoso Errore 730 Sbagliato: come rimediare

Vi ricordo inoltre che potete leggere la nuova guida alla compilazione del 730 o del Modello unico in cui trovate molti consigli utili per comprendere facilmente quali spese si possono dedurre nel 730 o nell’unico e dedurvi per risparmiare sulle imposte di fine anno. In questo periodo inoltre potete consultare anche la guida al calcolo dell’acconto Irpef, Ires, Irap ed anche dell’acconto INPS.

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89 Commenti

  1. Il mio sostituto d’imposta non ha provveduto a trattenere con la retribuzione del mese di novembre 2016 la seconda rata di acconto cedolare secca per il 2016. Cosa devo fare? Il mio sostituto d’imposta può trattenere ora tale importo nella prima retribuzione utile e pagare le sanzioni e gli interessi per il ritardato versamento?
    Grazie.

  2. Corretto e recepito ma solo per i ravvedimenti presentati dall’entrata in vigore del Dlgs 158 del 2015

  3. Si è corretto 1%. La modifica è stata introdotta dalla Legge di stabilità 2016 come riportato nell’articolo correttamente.Tecnicamente infatti La norma dimezza le sanzioni esistenti. Ma se lei ha avuto dei dubbi anche altri potrebbero male interpretare per cui ho rettificato direttamente anche la tabella. Grazie dello spunto e buona serata

  4. Buon giorno,
    se non ho letto male la tabella del ravvedimento sprint per l’anno 2016, voi indicate lo 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14. Ma in realtà a me risulta lo 0,1% per ogni giorno fino al 14mo.
    Pertanto, se non ho letto male, vi raccomanderei di verificare, e rettificare.

  5. dovrebbe leggere l’articolo dedicato all prescrizione delle azioni i accertamento sfruttando il motore di ricerca interno al sito che trova sulla destra della pagina.

  6. Salve e buongiorno. Oggi, 02/05/2016, mi è arrivata una raccomandata A/R dell’agenzia delle entrate per il pagamento di un bollo auto. A pag 1 c’è scritto: ATTO DI ACCERTAMENTO: “Le comunichiamo che abbiamo effettuato i controlli sul versamento della tassa automobilistica relativa all’anno 2013 (dovuta entro il 31 GENNAIO 2013), per il veicolo ecc. ecc.”

    Volevo sapere se questa raccomandata è arrivata entro i termini di legge o ci sarebbero gli estremi per la prescrizione.

    Se dovesse essere entro i termini di legge, è possibile in qualche modo avvalesri del ravvedimento operoso e/o avere una riduzione della somma da pagare? Se si, come fare?

    Certo di un Vs. riscontro, Vi ringrazio e saluto cordialmente

  7. Buonasera,
    nella dichiarazione UNICO che ho presentato a Maggio 2015, mi sono dimenticata di inserire un CUD, del valore di circa 100 euro. Pur avendolo presentato al CAF, entro il 30 settembre (non ho documentazione che attesti questa data), non e’ stata effettuata l’integrazione.
    SUppongo che io non possa fare nulla contro il CAF (che quest’anno intendo cambiare),
    ma la mia domanda e’:
    come riesco a mettermi in regola ora (e non tra anni quando saltera’ fuori una verifica?)
    ho una dichiarazione a credito, messo a rimborso proprio con la dichiarazione che ho presentato a maggio.
    io voglio mettermi in regola, costi quel che costi.
    Cosa ne pensa?
    La ringrazio
    GS

  8. Successivamente alla denuncia della superficie del mio alloggio ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti a cui avevo annesso la planimetria catastale, ho reso comunicante internamente tramite apertura di una porta il mio alloggio ad uno attiguo divenuto di mia proprietà, ma rimasto separato come catasto.
    La modifica è fisicamente intervenuta nel 2010; mi accorgo di non avere ancora aggiornato la dichiarazione della tassa succitata. Come devo calcolare il conguaglio sfruttando il ravvedimento operoso? Dopo quanti anni si passa in prescrizione?

  9. Salve,
    a dicembre ho presentato una dichiarazione unico integrativa per omessa indicazione di un reddito nella dichiarazione 730/2015; ho quindi provveduto al calcolo dell’imposta dovuta e relative sanzioni ed interessi. Un collega mi ha evidenziato il mancato pagamento di una sanzione di 28 € in quanto la dichiarazione integrativa nei 90 giorni prevederebbe il pagamento di una sanzione fissa (al di là di sanzioni e interessi sull’importo dovuto e non pagato nei termini). Mi potete confermare ?

  10. Corretto ma io fossi in lei mi tarerei con qualche giorno in più oppue mi assicurereri della data che avrà la quietanza per far si di non incorrere in un ravvedimento non corretto per cui non valido in toto

  11. Ho effettuato il pagamento di Euro 934,00 quale secondo acconto cedolare secca con 1 giorno di ritardo. Per errore ho effettuato il modello F24 il giorno 1/12/2015 anziché il 30/11/2015.

    Secondo quello che ho letto su altri post dovrei fare un F24 indicando:
    Per 8913 la sanzione di 0,01 determinata così 934×1/365×0,2%
    Per 1992 interessi di 0,01 determinati così 934×1/365×0,5%

    È’ corretto?
    Grazie.

  12. Ho effettuato il pagamento di Euro 934,00 quale secondo acconto cedolare secca con 1 giorno di ritardo. Per errore ho effettuato il modello F24 il giorno 1/12/2015 anziché il 30/11/2015.

    Secondo quello che ho letto su altri post dovrei fare un F24 indicando:
    Per 8913 la sanzione di 0,01 determinata così 934×1/365×0,2%
    Per 1992 interessi di 0,01 determinati così 934×1/365×0,5%

    È’ corretto?
    Grazie.

    Leggi tutto: http://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/cedolare-secca-versamento-scadenza-acconto-saldo/5895/#ixzz3tQtH0A41
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  13. Nel suo caso dovrebbe presentare un’istanza di rimborso per farsi riaccreditare le imposte versate in più. Il ravvedimento operso serve a sanare errati versamenti in difetto non in eccesso.

  14. Salve, il 16 settembre ho dimenticato di pagare la seconda rata della Tari, di 70€. Essendo oltre i 30 giorni, ma prima dei 90, da quel che ho capito potrei operare il ravvedimento medio, con una sanzione del 3.33%, che si traduce in 2.33€ di sanzioni e 0.05€ di interessi. E’ corretto? Nell’F24 queste ultime voci vanno inserite distintamente coi relativi codici tributo, 3945 e 3946, è corretto? E’ necessario barrare sulle tre voci (imposta, sanzioni e interessi) la casella ravvedimento? Grazie mille

  15. Impossibile così alta….se è vero la cartella è sbagliata e la impugni. IN alternativa ravvedimento con sanzione minima e che può consultare consultando la tabella nel caso di notifiche di accertamento in corso

  16. Ho ritardato pagamento tares 2013 di €210 il comune mi chiede ora €298.Con il ravvedimento posso risparmiare? E come?

  17. Buongiorno,
    ho provveduto a correggere il 730/15 con unico/2015 “correttivo nei termini” per un errore che mi procurava un credito maggiore di quanto spettante (già percepito in busta paga), oltre a restituire con F24 l’importo percepito in più per erronea dichiarazione devo versare anche la sanzione (cod. 8915) e gli interessi (cod. 1989), o essendo nei termini pago solo quanto rimborsato in più dal mio datore di lavoro? I codici sono giusti? Grazie mille

  18. Salve vorrei dei chiarimenti in merito alla dichiarazione dei redditi.
    La mia dichiarazione è stata fatta regolarmente ed ho pagato il primo f24 il 20 agosto, ma leggendo la dichiarazione ho notato che il mio commercialista ha dimenticato di mettere nei costi sostenuti la spesa di 4000,00 euro di carburante. Posso fare una rettifica della dichiarazione? E se no, posso fare il ravvedimento operoso? Premetto però che non ho più partita iva perché chiusa (aperta a gennaio 2014 è chiusa a dicembre dello stesso anno)
    Un saluto

  19. buonasera, il 20 agosto 2015 avrei dovuto pagare 38,50 (tributo 6032). Volendolo pagare il 25 agosto ho visto i calcoli che devo fare per il ravvedimento operoso. Sono 0,39€ di sanzione e 0,0021 di interessi. Posso mettere gli importi nello stesso F24 di pagamento del tributo? i codici esatti sono 8904 per la sanzione e 1991 per gli interessi? grazie mille

  20. per errore il 16/06/2015 ho fatto una indebita compensazione IRPEF per 88€
    volendo usufruire del ravvedimento operoso entro il 16/09/2015
    come devo procedere?
    Grazie e distinti saluti

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