Cosa è il permesso straordinario
Il congedo straordinario con la L. 104 è un permesso di assenza dal lavoro retribuito al 100%, concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Come funziona
Tra queste facilitazioni ci sono anche i permessi cui hanno diritto i disabili e i parenti (In seguito diamo il chiarimento sull’estensione del perimetro dei parenti) più stretti, che sono dovuti ove vengano a sussistere necessità relative a tematiche assistenziali o integrative. Ad occuparsi nello specifico delle facilitazioni che spettano a chi debba assistere familiari afflitti da disabilità o handicap è l’articolo 33 della stessa legge, la quale permette il godimento di tre giorni di permesso al mese, oppure di due ore al giorno. Perché non siano conteggiati i giorni festivi, i sabati e le domeniche è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione. State molto attenti a questa previsione perchè all’inizio non era chiaro e molti si sono presi periodi continuativi bruciandosi di fatto sabati e domeniche.
L’effettiva ripresa del lavoro non è rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo dal lunedì al venerdì (in caso di settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nel caso di fruizione di ferie. Non si conteggiano le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati che cadono tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa del lavoro.
Il beneficio non è riconoscibile per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa come, ad esempio, un part-time verticale con periodi non retribuiti.
Se il congedo viene frazionato in giorni, ai fini del computo del periodo massimo previsto, l’anno si considera per i canonici 365 giorni.
Il congedo straordinario e i permessi retribuiti per assistere familiari disabili non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (Referente unico, decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119). È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.
La conditio sine qua non o requisito ulteriore per l’esercizio del permesso straordinario previsto dalla Legge. 104 è che la persona disabile non sia ospite di strutture ospedaliere, ovvero soggetta a ricovero continuativo all’interno di esse. C’è però una eccezione a quanto disposto in tal senso, quella che fa riferimento alla Nota numero 13 emessa dal Ministero del Lavoro il 20 febbraio del 2009. Il caso in cui scatta è quello relativo alla necessità da parte del disabile di lasciare la struttura ospedaliera in cui è stato ricoverato, al fine di effettuare particolari trattamenti terapeutici oppure visite specialistiche. Ove ciò accada, infatti, il ricovero non è più a tempo pieno e di conseguenza l’interessato deve poter godere della cura di un familiare, consentendo allo stesso di andare a beneficiare dei permessi necessari per poter attendere al suo compito. A sua volta, il lavoratore deve però produrre la documentazione in grado di attestare l’effettuazione delle terapie o visite necessarie. Non è difficile in quanto basterà farsi rilasciare dalla struttura un certificato medico con giornate e orari della eventuale terapia.
Quali soggetti possono richiedere la legge 104
Le facilitazioni previste all’interno della legge 104 possono essere oggetto di richiesta da parte delle seguenti categorie:
1) lavoratori dipendenti disabili;
2) lavoratori subordinati che abbiano figli affetti da disabilità grave anche nel caso in cui non siano conviventi;
3) lavoratori coniugati con un disabile, che ne siano partner all’interno di unioni civili o convivano di fatto con un disabile grave;
4) i lavoratori subordinati parenti entro il secondo grado di un soggetto disabile;
5) parenti e “affini entro il terzo grado” di soggetti afflitti da grave disabilità, ove i suoi genitori o il coniuge abbiano già oltrepassato il 65° anno di età, oppure siano a loro volta invalidi o deceduti.
Quali parenti possono richiedere il permesso al lavoro
Il permesso può essere richiesto dal coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità, padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente, figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti, fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Soggetti esclusi
Non possono richiedere il congedo straordinario i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, come colf o badanti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori agricoli giornalieri, i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, i lavoratori parasubordinati, i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.
Quali sono le agevolazioni spettanti ai beneficiari
Ai lavoratori che hanno diritto a beneficiare della legge 104 vengono concessi delle agevolazioni durante l’orario normale di orari che consistono in turni di riposo che possono essere continuativi oppure frazionati sulla base delle esigenze espresse e alle patologie riscontrate dal disabile.
Proprio questo tema è stato oggetto in tempi recenti di una importante sentenza della Corte di Cassazione, sezione Penale, quella risalente al 23 dicembre del 2016 e indicata dal numero 54712. In pratica, essa afferma come il lavoratore beneficiario di permessi mensili rilasciati con lo scopo di prestare assistenza ad una persona gravata da handicap o invalidità, abbia diritto di dare vita ad una organizzazione dell’assistenza sulla base di modalità e orari flessibili, tali da permettergli una adeguata cura a vantaggio della persona assistita e da poter provvedere anche ai propri bisogni personali. La stessa Corte ha peraltro precisato come la legge 104 non ostacoli assolutamente una lettura di questo genere, che dovrebbe esplicarsi mediante modalità che vadano a tenere nel giusto conto il necessario buon senso. E’ bello vedere come la Corte di Cassazione non perda mai la ragione e ci indichi sempre la via per il mantenimento e la conservazione della civiltà.
Una sentenza che però deve essere coniugata con quanto disposto in precedenza dalla Sezione Lavoro della stessa Cassazione, secondo la quale il lavoratore che utilizzi il permesso per attività le quali non siano collegate all’assistenza pura e semplice, compirebbe un vero e proprio abuso.
In questa evenienza, il datore di lavoro potrebbe anche assoldare un’agenzia di investigazioni al fine di accertare la violazione e, in caso affermativo, procedere al licenziamento del lavoratore per giusta causa. Lo stesso lavoratore, in base a quanto disposto dal Codice Penale con l’articolo 640, può inoltre essere perseguito per truffa ai danni dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS). Secondo gli esperti proprio l’ultima sentenza della Cassazione permetterebbe una più efficace difesa di chi ha comunque agito senza malizia, bensì tenendo nel giusto conto i margini di flessibilità introdotti dalla stessa.
Più nello specifico, va poi ricordato come ai genitori di soggetti disabili che abbiano meno di dodici d’età, oltre ai permessi spetta anche un prolungamento del congedo parentale (in questo caso però sarà sospesa in via temporanea la maturazione di ferie e quattordicesima), nel corso del quale avranno diritto a percepire il 30% dello stipendio per un periodo che non deve oltrepassare un triennio. Inoltre i permessi in questione sono retribuiti sulla base dello stipendio effettivo che viene corrisposto al lavoratore. Prima dell’approvazione del Jobs Act, il godimento dei permessi e delle altre provvidenze era limitato agli otto anni d’età.
È possibile richiedere fino a un massimo di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni. Non è previsto il cosiddetto “raddoppio”.
Requisiti congedo o permesso
Per richiedere si deve prima verificare il rispetto di alcuni requisiti, primo tra sessi è il riconoscimento dello stato di viabilità ex art. 3 della Legge 104 del 1992, riconosciuto dalla struttura competente medica integrata ASL/INPS. Il disabile, come sopra anticipato non deve essere ricoverato a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa ameno che questo non necessiti di terapie particolari che lo portano fuori dalla struttura di ricovero.
Stesso discorso nel caso di interruzione del ricovero a tempo pieno del disabile per effettuare visite e terapie appositamente certificate, ricovero a tempo pieno di un disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine, ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza della persona che presta assistenza.
Disabilità Grave
Il riconoscimento della disabilità grave produce effetto dalla data del rilascio del certificato a meno che nello stesso sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda. Una senza del certificato entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato può presentare un certificato rilasciato da un medico della ASL specialista nella patologia denunciata e richiedere quello provvisorio dove dovrà essere indicata la diagnosi e le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina. Il medico si assume la responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza. La certificazione provvisoria rilasciata dalla commissione medica integrata, invece, può essere presa in considerazione anche prima dei 45 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.
In caso di patologie oncologiche, la certificazione provvisoria è valida dopo 15 giorni dalla domanda presentata alla commissione medica integrata e avrà efficacia fino all’accertamento definitivo.
Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero del beneficio fruito.
È possibile fruire del congedo straordinario anche nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile (per verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014) e il completamento dell’iter sanitario di revisione. Per poter fruire del congedo anche in tale periodo il lavoratore dovrà presentare una nuova domanda (circolare INPS 8 luglio 2016 n. 127).
Indennità riconosciuta
L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo rivalutato annualmente sulla base delle variazioni ISTAT
Anno | Importo complessivo annuo | Importo massimo indennità | Importo massimo retribuzione figurativa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Annuo | Giornaliero | Annuo | Settimanale | Giornaliero | ||
2015 | 47.445,82 | 35.674,00 | 97,73 | 35.674,00 | 686,03 | 97,73 |
2016 | 47.445,82 | 35.674,00 | 97,47 | 35.674,00 | 686,03 | 97,47 |
2017 | 47.445,82 | 35.674,00 | 97,73 | 35.674,00 | 686,03 | 97,73 |
L’indennità di congedo straordinario è anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS. Per gli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, per i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine l’indennità è pagata direttamente dall’INPS.
Domanda di permesso/congedo a ore
La domanda di congedo a ore deve essere presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato o tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
- data ingresso in famiglia;
- data di adozione/affidamento;
- data di ingresso in Italia;
- data del provvedimento;
- tribunale competente;
- numero provvedimento.
Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda.
Avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di permessi retribuiti, è possibile fare ricorso al comitato provinciale della struttura territoriale INPS competente rispetto alla residenza del lavoratore. Il ricorso al comitato provinciale non preclude la possibilità di adire le vie giudiziarie.
DECADENZA
Non si ha più diritto all’indennità nel caso vengano meno i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge, per cui si procederà anche al recupero del beneficio fruito. Il diritto all’indennità si prescrive entro un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.
Fonte (sito dell’INPS)
Come fare per poter ottenere i permessi per la legge 104
L’ottenimento dei permessi da parte dei familiari di soggetti affetti da disabilità grave sulla base della legge 104 è legato all’inoltro di una domanda non solo al datore di lavoro, ma anche all’INPS. Prima di inoltrarla, è però necessario dotarsi del regolare verbale emanato dalla commissione medica della Azienda Sanitaria Locale di competenza. In pratica una volta che il lavoratore abbia chiesto di poter beneficiare di quanto disposto dalla normativa, la ASL provvederà a convocare la commissione medica la quale dovrà valutare la sussistenza della condizioni indicate dalla legge 104. In caso di risposta affermativa, il verbale rilasciato dovrà essere accluso alla domanda.
Ad attivare la procedura dovrà provvedere il medico di famiglia, rilasciando un certificato che dovrà fare da base per la richiesta all’INPS nei successivi trenta giorni.
Scaduto questo termine, il certificato non sarà più valido e quindi al medico di famiglia spetterà il compito di produrne uno nuovo.
La richiesta all’ente di previdenza può essere portata avanti tramite un patronato, oppure rivolgendosi alle sedi territoriali dell’INPS o, ancora, ricorrendo al suo sito istituzionale, non senza prima essersi dotati delle credenziali per l’accesso.
La visita medica da parte della commissione può anche essere richiesta all’interno della residenza del disabile, in caso questi non sia in grado di lasciarla, per motivi comprovati di salute. Al termine della stessa, il collegio medico provvederà a stendere il verbale, che accorderà il beneficio solo se il voto dei suoi componenti sarà unanime.
Va anche ricordato come lo stato di invalidità, inabilità o handicap possa essere periodicamente sottoposto a revisione. Ciò vuol dire che entro una determinata data una nuova commissione medica potrebbe essere incaricata di fornire una nuova valutazione sulla base della quale confermare il beneficio oppure negarlo.
Allo stesso tempo, il soggetto interessato può invece richiedere l’aggravamento, a seguito del quale si dovrà sottoporre alla stessa procedura seguita nel primo caso, tesa appunto a rilevare il peggioramento delle condizioni di salute rispetto al primo esame.
Nella eventualità in cui non avvenga il riconoscimento dell’handicap o della disabilità, l’interessato può comunque elevare un ricorso presso la magistratura, prima del quale dovrà però sottoporsi ad esame medico teso a stabilire se sussistano le basi per ricusare il verdetto. Si tratta con tutta evidenza di una procedura elaborata con il preciso scopo di impedire che i ricorsi privi di fondamento possano andare infine ad intasare il sistema. Ove questo esame non sia stato effettuato o risulti privo di basi, non è possibile andare avanti nel ricorso.
Nel seguito alcuni articoli correlati al tema:
Buongiorno. Sono una dipendente del PI azienda ospedaliera. Dal 1/1/21 la mia azienda ha deciso di applicare alla lettera il contratto pubblico impiego 2018/2020, vietando ai lavoratori che usufruiscono di lg 104 per la cura di disabile, la possibilità di frazionare i permessi in ore e mezza giornata. A me non sembra una cosa giusta, cosa prevede la legge?? Grazie
I 3 giorni di 104 in busta che percentuale di tassazzione hanno?grazie.