Ravvedimento Operoso Imposta di bollo su registri, atti o dichiarazioni

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Vediamo come comportarsi nel caso di omesso versamento dell’imposta di bollo su atti amministrativi e come si effettua il calcolo del ravvedimento operoso. Con quest’ultimo potemmo abbattere di molto il peso delle sanzioni e degli interessi legali che decorrono dalla data di naturale scadenza del pagamento della tassa e quello di effettivo pagamento da parte del contribuente.

Vi anticipo subito che se siete interessati al ravvedimento per l’omesso, errato o parziale versamento dell’imposta di bollo sulla fatturazione elettronica allora dovete leggere l’articolo che trovate linkato in calce a questo che approfondisce lo specifico argomento.

Imposta di bollo: definizione

L’imposta di bollo è un’imposta indiretta che colpisci atti, documenti e registri e che si applica sulla manifestazione mediata della ricchezza direttamente o indirettamente tramite atti trasferiscono ricchezza tra più soggetti o la consumano.

Imposta di bollo dovuta fin dall’origine

L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine su atti, dichiarazioni, scritture o altri documenti e/0 registri descritti nella Tariffa parte Prima allegata al DPR n. 642/1972. Fin d’origine significa che l’imposta di bollo deve essere apposta o versata all’atto dell’emissione;

Imposta di bollo dovuta in caso d’uso

L’imposta di bollo dovuta in caso d’uso sta a significare che l’imposta è dovuta al momento della registrazione presso in qualsiasi ufficio dell’agenzia delle entrate. Questi sono descritti nella Tariffa parte Seconda allegata al DPR n. 642/1972.

Chi paga l’imposta di bollo

Vi ricordo anche che la legge non disciplina che debba pagare l’imposta di bollo per cui le parti saranno solidalmente responsabili nel pagamento del tributo. Chi effettua il pagamento libera entrambi verso l’erario ma poi le parti potranno rivalersi sull’altro per la quota di spettanza.

Omesso versamento Imposta di bollo: versamento errato

In caso di omesso od insufficiente pagamento dell’imposta ed omessa, tardiva od infedele dichiarazione di conguaglio.

In vigore dal 01/01/2016 Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 29

1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta. La sanzione pertanto andrà dal 100% al 500%. La sanzione minima è alla base del calcolo del ravvedimento per cui teniamola a mente.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l’imposta, con un minimo di lire duecentomila.

3. L’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall’ultimo comma dell’articolo 15 è punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta dovuta. Anche qui facciamo attenzione alla sanzione minima che va dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

Se la dichiarazione di conguaglio e’ presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta.

Sintesi

Nel caso di omesso versamento dell’imposta di bollo dovuta all’origine si applica una sanzione che va dal 100% al 500% dell’imposta dovuta.

Nel caso di violazioni relative alle cambiali invece andiamo dal 200% al 1.000% dell’imposta dovuta, con un minimo di 103 euro.

Nel cado di omessa o infedele dichiarazione del conguaglio dovuto dell’imposta di bollo da assolvere in modo virtuale la sanzione andrà dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

In questo caso ci viene in soccorso l’articolo 29 che recita: “Per l’omesso od insufficiente pagamento dell’imposta dovuta in modo virtuale, si applica una soprattassa pari al 10 per cento dell’imposta non versata. La soprattassa di cui al comma precedente è ridotta alla metà se il pagamento avviene entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica della ingiunzione.” La sanzione minima in questo caso sarà pari a 10%.

Tabella percentuali ravvedimento imposta di bollo

Nel seguito spero di prepararvi una tabella con i casi più tipici ossia 100% e 200% che possa esservi utile per comprendere subito quale aliquota percentuale applicare al tributo per ricavare la sanzione da versare anche anche al fine di farvi un’idea di quanto vale la multa in ipotesi di accertamento.

Imposta di bollo Imposta di bollo dichiarazioni
Tipo Termine Sanzione Sanzione 100% Sanzione 200%
Sprint Entro 14 giorni successivi alla scadenza matura giornalmente in misura pari allo 0,2% giornaliero fino al 2,8% del quattordicesimo giorno 0,2% per ogni giorno di ritardo 0,20% 0,20%
Breve Imposte pagate a partire dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza 3% fisso (un decimo del 30%) 33,33% 66,67%
Entro 90 giorni Imposte pagate dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza 3,33% fisso (un nono del 30%) 11,11% 22,22%
Lungo Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dal novantunesimo giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione 3,75 fisso (un ottavo del 30) 12,50% 25,00%
Biennale Dopo un anno, ma entro due anni dall’omissione o dall’errore 4,29% fisso (un settimo del 30%) 14,29% 28,57%
Ultrabiennale Dopo due anni dall’omissione o dall’errore 5% fisso (un sesto del 30%) 16,67% 33,33%

Per l’imposta di bollo assolta in modo virtuale avremmo pertanto le seguenti sanzioni minime applicabili in caso di omesso parziale versamento delle marche da bollo o del modello F23 o F24 versato:

Imposta di bollo Virtuale
Tipo Termine Sanzione Sanzione 10%
Sprint Entro 14 giorni successivi alla scadenza matura giornalmente in misura pari allo 0,2% giornaliero fino al 2,8% del quattordicesimo giorno 0,2% per ogni giorno di ritardo 0,20%
Breve Imposte pagate a partire dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza 3% fisso (un decimo del 30%) 3,33%
Entro 90 giorni Imposte pagate dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza 3,33% fisso (un nono del 30%) 1,11%
Lungo Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dal novantunesimo giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione 3,75 fisso (un ottavo del 30) 1,25%
Biennale Dopo un anno, ma entro due anni dall’omissione o dall’errore 4,29% fisso (un settimo del 30%) 1,43%
Ultrabiennale Dopo due anni dall’omissione o dall’errore 5% fisso (un sesto del 30%) 1,67%

Codice tributo F23 Imposta di bollo

Il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta di bollo a titolo di sanzione è il 675T – SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA DI BOLLO

Nuovi termini versamento imposta di bollo fatturazione elettronica

https://www.tasse-fisco.com/societa/marca-bollo-fattura-elettronica-esente-esclusa-o-non-imponibile-quando-come-applicazione/42712/

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/ravvedimento-operoso-imposta-bollo-omessa-non-versata-sbagliata/43768/

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