Aggiornato il 4 Maggio 2023
La legge di bilancio per il 2023 ha introdotto il nuovo ravvedimento ridotto o speciale con percentuali ridotto che consiste nella possibilità di avvalersi del famoso istituto del ravvedimento con sanzioni in misura percentuale maggiormente ridotta rispetto all’anno precedente. Non è per tutti però, infatti ci sono alcuni requisiti da rispettare prima di poter beneficiare del ravvedimento operoso ridotto o breve. Il primo requisito consiste nella possibilità di fruire del ravvedimento solo con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili con gli articoli riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (e precedenti). Solo quindi fino ai tributi omessi al 31 dicembre 2021 sarà possibile. Ma spieghiamo meglio quale è il perimetro o ambito oggettivo di applicazione.
Quali violazioni posso applicare il ravvedimento speciale o ridotto?
Solo alle violazioni relative a dichiarazioni dei redditi validamente presentate e relative ai periodi di imposta massimo fino al 31 dicembre 2021.
Esclusioni dal ravvedimento speciale o ridotto
Sono escluse le sanzioni relative alle violazioni di tipo formale o le comunicazioni di irregolarità da controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali o avviso bonari. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. Sono fuori anche le sanzioni per dichiarazioni non ancora presentate. IN altre parole se non avete neanche presentato una dichiarazione non sarà possibile oggi presentare una omessa dichiarazione e versare le relative imposte fruendo delle percentuali del ravvedimento ridotte.
Anche per questa tipologia di violazione vale il solito principio secondo cui sono ravvedibili solo le violazioni non ancora contestate da parte dell’agenzia delle entrate alla data del versamento. Per contestate si intende sia mediante avvisi bonari, di liquidazione, accertamenti fiscali o azioni di recupero o altri atti di contestazione. Sono ricompresi anche i controlli automatizzati ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Tipologia Ravvedimento NEW | Ambito oggettivo di applicazione: Quali sanzioni è possibile arvvedere | % sanzione ridotta | Quando |
Ravvedimento speciale | Violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti | 30% > 1/18 pari a 1,667% oltre sanzione ed interessi | 31 marzo 2023 |
Nel seguito un esempio di tabella che racchiude esempi di sanzioni e come il ravvedimento speciale abbatterebbe queste sanzioni in modo considerevole
Sanzione | Sanzione | Ravvedimento Speciale | |
Tipologia | Errore Dichiarazione | 250,00 | |
Dichiarazione dei redditi tardiva | 250,00 | 13,89 | |
Modello 770 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 | Errata compilazione del Modello 770 | 250,00 | 13,89 |
Omesso Invio Certificazione Unica D.P.R. del 22. luglio 1998, n.322 | Omessa Comunicazione Certificazione Unica inviata entro il 6 maggio | 33,00 | 1,83 |
Omesso Invio Certificazione Unica D.P.R. del 22. luglio 1998, n.322 | Omessa Comunicazione Certificazione Unica | 100,00 | 5,56 |
Certificazione Unica Errata D.P.R. del 22. luglio 1998, n.322 | Omessa Comunicazione Certificazione Unica | 100,00 | 5,56 |
Omesso Versamento Ritenute Sanzione penale Reclusione da 6 mesi a due anni in ipotesi di omesso versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta, per importo > € 150.000 | Versamento delle ritenute interessi sui redditi da capitale sui dividendi | 30% | 1,67% |
Sanzione Reverse Cherge | Se operazione non riportata in contabilità (min 5% – Max 10% Iva) | 5% | 0,28% |
Sanzione Reverse Cherge | Applicazione dell’Iva ordinaria anczihè con inversione (min 90% – Max 180% Iva) con intento di frode altrimenti 250 euro | 90% | 5,00% |
Sanzione Reverse Cherge | Applicazione dell’Iva ordinaria anczihè con inversione (min 90% – Max 180% Iva) senza intento di frode altrimenti 250 euro | 250,00 | |
Sanzione Reverse Cherge | Applicazione reverse charge su operazioni non soggette ad Iva | 5% | 0,28% |
Ritardo pagamento | Sanzione 30% | 30% | 1,67% |
Imposta di bollo | Sanzione 100% | 100% | 5,56% |
Tassa Concessione Governativa CC.GG e Vidimazione Libri sociali | Sanzione 100% | 100% | 5,56% |
Sanzione 150% | 150% | 8,33% | |
Imposta di bollo dichiarazioni | Sanzione 200% | 200% | 11,11% |
Imposta di bollo Virtuale | Sanzione 10% | 10% | 0,56% |
Imposta di registro locazione | Sanzione 60% | 60% | 3,33% |
Sanzioni Locazione (Ordinarie) | Sanzione 120% | 60%-120% | |
Imposta di registro locazione | Sanzione 120% | 120% | 6,67% |
Imposta di registro locazione | Sanzione 240% | 240% | 13,33% |
Dichiarazione Infedele con utilizzo di documentazione falsa | Sanzione 135% | 135% | 7,50% |
Sanzione omessa imposta di registro | Sanzione | 200% | 11,11% |
Dichiarazione tardiva | 250 | 250,00 | 13,89 |
Dichiarazione Infedele con Omesso versamento di imposte | 30% | 30% | 1,67% |
Quando versare il ravvedimento speciale o ridotto: scadenze
Il versamento delle minori sanzioni pari a 1/18 del minimo dovrà essere effettuato massimo in otto rate trimestrali di pari importo. La scadenza della prima rata è il 31 marzo 2023 ed è come al solito a pena di inefficacia del ravvedimento operoso, per cui dovreste anche sbrigarvi per attivare gli eventuali calcoli. Il mancato pagamento invece delle rate successive è ravvedibile ma entro il pagamento della rata successiva altrimenti si decade dalla possibilità di ravvedervi e andrete in sanzione piena della singola rata omessa.
Quando scadono le rate successive del ravvedimento speciale o ridotto
Le scadenze delle rate successive sono di seguito riepilogate:
- 30 giugno
- 30 settembre
- 20 dicembre
- 31 marzo
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Ravvedimento Operoso in casi di Dichiarazione Integrativa in ritardo
Calcolo ravvedimento speciale
-> CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO: scarica il FILE
Vi basterà modificare sanzione dividendola per 18 e applicando i tassi di interesse legale vigenti.
Testo normativo Ravvedimento speciale o ridotto
174. Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
176. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
177. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso. 178. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione dei commi da 174 a 177.
179. Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all’articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.
180. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate. Ù
181. Le disposizioni di cui al comma 180 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
182. Le somme dovute ai sensi dei commi 179, 180 e 181 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Resta
ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, non derogate.
- Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227. - Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 179 a 183.
- Le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 179 a 184, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall’Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.
- Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è
stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. - In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
- In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
DOMNDE, CHIADIMENTI FAQ Ravvedimento Speciale
Con l’ausilio della nuova circolare dell’agenzia delle Entrate potrete anche risolvere alcuni casi speciali riguardanti l’introduzione e la gestione del nuovo ravvedimento speciale che, ricordiamolo, è a tempo.