Sanzioni, Multe Imposta sulle pubblicità: omesso pagamento o dichiarazione iniziale

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imposta sulle pubblicitàVediamo in sintesi cosa fare se avete dimenticato, o avete calcolato male, l’imposta o tassa sulle pubblicità o se non avete presentato la dichiarazione iniziale al Comune o ancora la avete sbagliata.
Questo per abbattere le sanzioni e contestare eventualmente l’accertamento ricevuto da parte del Comune, di Equitalia o dell’agenzia delle entrate per la riscossione dei tributi.

Premessa

La premessa è che la potestà impositiva del tributo del Comune e la quantificazione dello stesso avviene in modo differente rispetto alle ordinarie tasse o imposte di cui siete stati abituati a parlare leggendo questo blog.
Gli errori che tipicamente si commettono rispetto al pagamento dell’Imposta sulla pubblicità sono i seguenti:

  • Mancata richiesta di autorizzazione al Comune o errata compilazione della dichiarazione iniziale con cui si informa il  Comune della presenza della intenzione di apporre un messaggio pubblicitario su una qualche superficie, comunicare la corretta tipologia di pubblicità, calcolare la sua dimensione  e  fornire tutte le caratteristiche utili per determinare correttamente il calcolo dell’imposta da versare. Il primo consiglio che vi dò è che amor prima di pensare di apporre una pubblicità recatevi in comune a farvi fare una stima dell’imposta in quanto potreste avere delle sgradite sorprese, soprattutto nel caso delle insegne. In tal modo potrete inserire una nuova voce di costo nel bilancio della vostra impresa che prima non avevate probabilmente immaginato e messo a budget.
  • omesso, parziale o errato versamento dell’imposta rispetto a quanto liquidato dal comune. per questo c’è il Santo ravvedimento operoso

Omesso versamento imposta sulle pubblicità

Partiamo dal caso più facile da riscontrare, che riguarda un semplice ritardo nel versamento, un versamento effettuato in misura parziale, mentre dopo ci occuperemo dell’errata compilazione della dichiarazione iniziale.

Calcolo dell’imposta annuale sulle pubblicità

Per approfondire la tematica relativa versamento dell’imposta sulle pubblicità e alle metodologie di calcolo potete leggere l’articolo dedicato squisitamente al calcolo dell’imposta sulle pubblicità. Nell’articolo potrete vedere infatti come la quantificazione avviene mediante dichiarazione preventiva inoltrata al comune con la indicazione della tipologia della pubblicità se cartellone o insegna e la superficie occupata.

http://www.tasse-fisco.com/societa/guida-imposta-pubblicita-veicoli-autoinsegne-ed-altro/4176/

http://www.tasse-fisco.com/varietassefisco/tassa-pubblicita-vetrine-autorizzazioni-quando-calcolo-versamento-esenzioni-sanzioni/38166/

Il comune poi quantificherà effettivamente il tributo dovuto occuperà anche dell’invio periodico delle comunicazioni di addebito e in molti casi ho visto ante del bollettino precompilato mav per il pagamento. Nel caso in cui non abbiate provveduto al pagamento di tale bollettino sappiate che la sanzione ordinaria è prevista sempre nella misura del 30% dell’importo non versato ho versato in misura parziale o ridotta rispetto a quanto effettivamente dovuto.

Come ridurre le sanzioni

La soluzione si chiama Ravvedimento operoso e serve a ravvedersi, intendessi con questa affermazione un istituto che premia il contribuente che si accorge autonomamente dell’errore commesso e calcola autonomamente una sanzione degli interessi oltre a versare naturalmente l’imposta dovuta. L’importo delle sanzioni e degli interessi è strettamente correlato al momento in cui ci si ravvede nel presupposto che prima versi le imposte, minore è il danno all’erario e minore è la sanzione da versare.

La riduzione della sanzione anche in questo caso è direttamente correlata al momento in cui deciderete e vi accorgerete di aver commesso il lecito e agirete per effettuare il calcolo delle sanzioni ridotte che nel seguito vi riepilogo in sintesi.
Se procederete a regolarizzare la vostra posizione entro 15 giorni dalla data di scadenza naturale del tributo allora calcolerete una sanzione che sarà composta dallo 0,2% per ogni giorno di ritardo a cui sommare gli interessi calcolati al tasso legale vigente per quel periodo fino ad un massimo di 15 giorni.

Dal 15º giorno al 30º giorno la sanzione viene calcolata con una aliquota fissa del 3% da applicare hanno messo versamento per omesso versamento intendo solo la parte che non è stata versata. A questo si andrà ad aggiungere la quota di interessi legali calcolati dal giorno di omesso versamento fino al giorno di pagamento.

Dal 31º giorno al 90º giorno invece potrete godere di una aliquota sempre fissa ma leggermente più alta e da calcolare con loro 3,334% oltre interessi legali.

Dal 90º giorno in poi invece le sanzioni sorgono alle 3,75% e fino all’anno dalla scadenza naturale.

Vi consiglio tuttavia di leggere la guida gratuita all’applicazione e calcolo del ravvedimento operoso

http://www.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/nuovo-ravvedimento-operoso-2011-tabella-con-le-nuove-sanzioni/4145/

Omessa presentazione della dichiarazione dell’imposta sulle pubblicità

In questo caso la sanzione prevista va dal 100% al 200% dell’eventuale imposta successivamente accertata da parte degli organi competenti e con un minimo di € 51 che sarà possibile ridurre fino al 10% qualora il contribuente si ravveda entro 90 giorni dalla scadenza naturale della dichiarazione.anche in questo caso solitamente l’agenzia delle entrate determina questa sanzione attraverso l’accertamento e probabilmente interno dell’accertamento vi proporrà di fare un accertamento con adesione che riduce ad un terzo.

Dichiarazione iniziale dell’utilizzo di pubblicità errata

Può accadere che la dichiarazione iniziale venga effettuata in modo errato possiamo indicarmi indicando una delle caratteristiche in modo reale o quantomeno difformi da quanto successivamente potrebbe verificare insieme di accertamento l’agenzia delle entrate con lo stesso comune.

La sanzione che sarà comminata in questo caso sarà pari al 50% come minimo fino al 100% dell’eventuale maggiore imposta accertata in siede di verifica.

Anche in questo caso però potrete beneficiare di alcune riduzioni e la quantificazione delle sanzioni che sono strettamente correlate al momento in cui vi accorgerete dell’omesso versamento quanto prima reagire dello stesso attraverso il calcolo di una sanzione e una quota interessi secondo le aliquote che trovate nel seguito.

Se per affiderete infatti altro 90 giorni dalla scadenza naturale del tributo percentuale di applicare il 5,56% mentre nel caso in cui vi era vedere te entro un anno dalla scadenza naturale del tributo la sanzione salirà alle 6,25% mentre nel caso di tutto operoso successivo a tale data il ravvedimento salirà 10%.

Solitamente comunque l’agenzia delle entrate qualora vi accerti proporrà all’interno del verbale anche accertamento con adesione delle sanzioni che prevedono un abbattimento ad un terzo delle sanzioni minime per cui parliamo di un terzo del 50% visto sopra.

Tutte queste metodologie di calcolo sono tratte sempre dall’applicazione del ravvedimento operoso all’impianto sanzionatorio previsto per le imposte sulle pubblicità.

Riferimenti normativi e Legge dell’imposta sulle pubblicità

Dlgs 507 del 1993 sulle pubbliche affissioni

Errore del commercialista, CAF o fiscalista

Altra ipotesi potrebbe essere quella di una cartella notificata per un errore…E se l’errore fosse stato del Commercialista cosa altro potremmo fare? leggete l’articolo dedicato a Errore del Commercialista, fiscalista o del CAF: come comportarsi

Potete consultare anche gli articoli correlati dedicati all:

imposte e tasse di pubblicità sulle auto

e quello dedicato alle

imposte tasse sulle insegne dei negozi commerciali

1 commento

  1. Cosa accade se si paga l’imposta dovuta con 16 giorni di ritardo omettendo del tutto di pagare la sanzione e gli interessi?
    A me è capitato di pagare in ritardo di 16 gg le 88 euro di tassa del 2015. Ho omesso di pagare la sanzione e gli interessi. ora mi è arrivato un avviso del comune che mi applica il 30 % di sanzione per 13,20 e interessi fino al 17/09/2018 pari a 9,30. Più spese di spedizione di 5,88. Totale 28 euro. Indicando quali tassi legali 2015 del 3,5% del 2016 del 3,2% del 2017 del 3,1% del 2018 del 3,3%.
    C’è qualche errore nel calcolo? Non ha rilievo il fatto che ho pagato l’imposta solo dopo 16 giorni anche se non ho regolarizzato la mia posizione su sanzione e interessi?

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