Come funziona la pubblicazione obbligatoria delle spese delle Amministrazioni Pubbliche
Vi riporto il testo integrale della norma ossia dell’articolo 18 del Decreto Sviluppo che rende obbligatoria la pubblicazione segnandovi in grassetto i passaggi più importanti.
“La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
I dati da riportare sul sito internet rispetto ai destinatari delle spese pubbliche
I dati da indicare sono inseriti nel comma 2 dell’articolo 18 del Decreto Sviluppo e che recita “Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell’ente obbligato sono indicati: a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l’importo; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.
Io dico che chi ha scritto il testo di questa norma ha avuto buon senso pratico ed ha perfettamente messo nero-su-bianco l’obiettivo a cui si voleva arrivare: consentire a tutti di analizzare l’operato della propria o dell’altrui amministrazione pubblica in modo da smascherare clientelarismi, come ormai ci hanno abituato quasi esclusivamente le varie trasmissioni di inchiesta.
Cosa Fare per questa inadempienza
Vi inserisco l’altra parte della norma che sembra starci bene: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni“.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.” (art. 328 codice penale)
Questo è quanto disciplinato dal codice penale per cui in linea teorica gli amministratori di questi enti pubblici sono perseguibili penalmente. Nell’Ordinamento giuridico Italiano i reati di rifiuto d’atti d’ufficio e di omissione d’atti d’ufficio sono disciplinati dall’articolo 328 del codice penale.
I risultati di uno studio condotto su un campione di ragazzi sviluppatori che hanno monitorato inizialmente lo stato di adesione delle amministrazioni publiche a questa norma è impressionante:
quali pensate siano i risultati ad oggi?
Purtroppo ad oggi la percentuale di MANCATA ADESIONE ALLA LEGGE sembrerebbe ancora elevato (detto tra noi credevo molto peggio, ma resta un risultato scandaloso che impone di sensibilizzare la collettività all’ennesimo episodio di mala gestio che deve essere denunciato – volendo potete visualizzare il report).
Sarebbe surioso avere i dati aggiornati ad oggi ma purtroppo non riesco a trovare aggiornamenti in merito. Resta che le inadempienze al pari delle nostre possono essere denunciate in quanto parto sempre dal principio che la mala gestio della res pubblica sono spreco dei nostri soldi.
Un Diritto della collettività
Forse sarebbe un primo esempio di civiltà quello di rendere trasparente l’amministrazione dello Stato, nel frattempo fate circolare il più possibile questo articolo affinchè non passi inosservato quello che non è più un comportamento eccellente da tenere ma un obbligo giuridicamente tutelato a favore della collettività.