Qual è la procedura per cedere un credito da superbonus?
Il Decreto Legge 11/2023, convertito nella Legge 38/2023, ha modificato le procedure per la cessione del credito.
A decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore) non è più possibile né cedere il credito, né richiedere lo sconto in fattura. Fanno eccezione alcune ipotesi atteso che per gli interventi che danno diritto al Superbonus (art. 119, Dl 34/20) è possibile fruire delle alternative alla detrazione, se, in data antecedente al 17.2.2023:
- risulti presentata la Cila per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cila per gli interventi effettuati dai condomini;
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Relativamente agli altri lavori, il blocco della cessione non si applica, per quegli interventi per i quali, prima del 17.2.2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del Dl 11/2023 non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi nel caso di agevolazioni per interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico.
L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello ”Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica’”.
Con la Circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “I crediti derivanti da cessioni o sconti validamente comunicati in ciascun mese sono resi disponibili, entro il giorno 10 del mese successivo, nella procedura web denominata “Piattaforma cessione crediti” (Piattaforma), accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il soggetto che riceve il credito, cessionario o fornitore, può utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 oppure cederlo ulteriormente nei limiti stabiliti dalle norme succedutesi nel tempo, dopo averlo accettato nella Piattaforma; in caso di errore nella Comunicazione, il soggetto che riceve il credito deve rifiutare la cessione, sempre tramite la Piattaforma”.
Cosa succede in caso di errata determinazione del credito oggetto di cessione?
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 440 del 28.09.2023, ha chiarito che l’assenza dei requisiti previsti dalla normativa determina il recupero dell’ammontare della detrazione indebitamente fruita, anche sotto forma di sconto in fattura o attraverso la cessione del credito, maggiorato di interessi e sanzioni, sempre in capo al soggetto beneficiario, titolare dell’agevolazione fiscale.
Se l’agevolazione è fruita come detrazione direttamente dal beneficiario in sede di dichiarazione, la violazione si configura in ciascuna annualità nella quale la stessa viene esposta in dichiarazione ed utilizzata, e consiste nel minor versamento dell’imposta dovuta o nel riconoscimento di un credito non spettante; se, invece, l’utilizzo della detrazione avviene mediante esercizio dell’opzione di cessione a terzi del corrispondente credito, la violazione si configura quando il credito ceduto è indebitamente utilizzato in compensazione da parte del cessionario.
In assenza di concorso nella violazione spetta solo al cedente riversare, attraverso il Modello F24, il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi a decorrere dalla data dell’avvenuta compensazione, e alla sanzione ex art. 13 del d. leg.471/97, anche in misura ridotta in applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 d. lgs. 472/97.
Se la compensazione non abbia ancora avuto luogo, il cedente deve attivarsi per impedirne l’utilizzo, comunicando sia al cessionario che all’Amministrazione finanziaria la non sussistenza, in tutto o in parte, del credito ceduto, con le modalità ed i termini indicati nella Circolare n. 33/E del 2022.
Quando risponde anche il cessionario del credito?
L’art. 121, comma 6 del Decreto Rilancio e s.m.i. limita la responsabilità dei cessionari ai soli casi di dolo o colpa grave, a condizione che siano stati “acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020”.
Con la Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- “il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente”;
- “la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati)”.
Cos’è il reato di compensazione con crediti non spettanti e/o inesistenti?
L’articolo 10-quater del D.lgs. n. 74/00 punisce chiunque non versa, per un importo annuo superiore a 50.000 euro, le somme dovute a titolo di imposta, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti (comma 1) o inesistenti (comma 2).
La giurisprudenza (sentenza n. 7615/2022) considera inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (il credito non risulta dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente) e la cui inesistenza non sia riscontrabile attraverso i controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e all’articolo 54-bis del Dpr 633/1972. Se invece manca solo uno dei requisiti, il credito deve ritenersi non spettante.