La tassazione dei Forex e le compravendite di valute come redditi diversi: chiarimenti in vista

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La tassazione del Forex come un reddito diverso e le modalità di calcolo della plusvalenza dalla compravendita di  valute online sono argomeno molto discusso in rete, con risvolti non sempre chiari che generano a loro volta domande e richieste di chiarimenti da parte non solo dei traders ma anche dei non addetti ai lavori che devono cimentarsi con la tassazione ordinaria o con l’imposta sostitutiva sui guadagni FOREX.

La compravendita di valute sul mercato del Forex, ossia sul Foreign Exchange Market è stata oggetto di apposita disciplina seconda la normativa italiana con il DLgs numero 141 el 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero n. 207 del 4 settembre 2010, in attuazione  della Direttiva numero 48/2008/CE sui contratti di credito dei consumatori che è stata recepita intervenendo anche sul TUB, decreto legislativo n. 385 del 1993, ossia sul testo unico bancario nel titolo VI  in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Secondo il chiarimento da parte dell’agenzia delle entrate per il tramite dell’ultima risoluzione del 2011, i redditi prodotti dalla compravendita di valuta da persone fisiche che non svolgono l’attività sotto forma di impresa sono assimilabili a redditi diversi.

Qualche perplessità si genera dalla considerazione che comunque si deve passare per la fase di verifica di rispondenza all’ambito oggettivo di applicazione Iva rispetto alle caratteristiche di abitualità e continuità che imporrebbero l’apertura della partita Iva, ma per ora non ne parliamo. Se volete comunque approfondire l’argomento potete leggere gli articoli dedicati all’apertura della partita Iva e quelli di approfondimento con i chiarimenti fiscali.

La tassazione come redditi diversi implica il calcolo ed il versamento dei cinque scaglioni di reddito che, come sappiamo, partono dal 23% fino ad arrivare al 43% per redditi superiori a 75 mila euro. Ricordo sempre che la tassazione per scaglioni è proporzionale nel senso che sui primi 15 mila pagate il 23%, da 15.000 a 23.000 x% e così via; non si verifica quindi il pagamento del 43% su tutti i redditi prodotti.

La tassazione mediante imposta sostitutiva conviene
Il Legislatore fiscale ha tuttavia introdotto la possibilità di fare un opzione per il versamento di una imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri  redditi  di  cui  alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 81 del  testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’imposta sostitutiva è del 12,50% per cui molto più conveniente della tassazione per scaglioni di reddito irpef, poi salita al 20%. Vi chiederei sempre di controllare l’aliquota corretta a seconda del periodo che vi interessa in quanto sono soggette come vedete a più variazioni per cui sempre meglio fare un duble check.

Il calcolo della base imponibile su cui applicare l’imposta sarà dato dalla somma algebrica dei risultati positivi e negativi di ciascun rapporto finanziario non avente natura commerciale al pari di quanto avviene per determinati strumenti finanziari. L’assimilazione invero è indiretta perchè tali operazioni sono considerate nella sostanza contratti differenziali ed il trattamento fiscale dei contratti differenziali è assimilato a quello degli strumenti finanziari che trovate disciplinati nell’articolo 68 del Tuir o testo unico delle imposte sui redditi.

Minusvalenze realizzate

Le minusvalenze derivanti da operazioni finanziarie sul mercato Forex e da opzioni binarie effettuate con broker internazionali attraverso piattaforme on line sono deducibili dal reddito della persona fisica che le ha realizzate nell’anno di imposta oggetto della dichiarazione die redditi.

In caso di opzione per il regime di risparmio amministrato, i broker esteri non rientrano tra i soggetti che possono agire come sostituti d’imposta in Italia per cui non scatta l’esonero dalla compilazione della dichiarazione dei redditi e di monitoraggio per queste voci.

Questo è quanto stato chiarito nella Risoluzione Ministeriale n. 71 del 2016, in risposta all’interpello di un contribuente che ha subito delle perdite a seguito di investimenti in operazioni finanziarie sul mercato Foreign Exchange Market e in opzioni binarie, presso broker internazionali, localizzati sia nell’area Ue (Cipro, Londra) sia in aree a fiscalità privilegiata (Seychelles e Nevis), attraverso piattaforme on line.
I redditi derivanti dalle opzioni binarie – alla luce di quanto chiarito dalla Consob e dalla Commissione europea nel 2012 (cfr“Plusvalenze da opzioni binarie con tassazione sostitutiva al 20%”) – vadano inquadrati tra i redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera c-quater, del Tuir, soggetti – qualora percepiti da persona fisica non esercente attività d’impresa – a imposta sostitutiva del 26 per cento.
Per entrambe le fattispecie (operazioni finanziarie sul mercato Forex e opzioni binarie), l’imponibile è rappresentato “dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati” (articolo 68, comma 8, Tuir).

I redditi in questione devono essere indicati nel quadro RT del modello Unico – Persone fisiche, dove andrà autoliquidata l’eventuale imposta dovuta.
Se dal quadro RT risulta un’eccedenza di minusvalenze, la stessa potrà essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate nelle quattro annualità successive.

Risparmio amministrato

L’Agenzia chiarisce anche quali sono i soggetti abilitati nel nostro Paese a “soddisfare” l’opzione per il regime di risparmio amministrato esercitata dal contribuente. La scelta può essere espressa solo in presenza di uno stabile rapporto di mandato, di deposito, custodia o amministrazione presso banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie e società di gestione del risparmio residenti in Italia (ovvero presso stabili organizzazioni in Italia degli stessi soggetti non residenti), Poste italiane e agenti di cambio.
Per i redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del Tuir, l’opzione può essere esercitata a patto che i predetti soggetti intervengano come intermediari professionali o controparti.

L’adozione del regime di risparmio amministrato comporta l’applicazione e il versamento dell’imposta sostitutiva del 26% da parte degli intermediari abilitati, con la conseguenza che il contribuente non è tenuto a inserire i redditi diversi di natura finanziaria nella dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, se il contribuente si avvale di broker esteri (che non possono agire come sostituti d’imposta in Italia), i redditi vanno dichiarati nel quadro RT, sezione II, righi da RT21 a RT30.
Il calcolo delle plusvalenze/minusvalenze deve essere effettuato sulla base delle certificazioni rilasciate dai broker esteri, che vanno conservate per un eventuale riscontro da parte dall’amministrazione finanziaria.

Inoltre, i rapporti detenuti con i broker esteri, rientrando tra i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati fuori del territorio dello Stato, devono essere:evidenziati nel quadro RW, in quanto suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia
assoggettati all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

Articoli di approfondimento

Forex Tassazione Fiscale compravendita valute a pronti 

http://www.tasse-fisco.com/societa-e-amministrazione/forex-etc-tassazione-fiscale-compravendita-valuta/8813/

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