Vi segnalo il nuovo articolo dedicato alla sintesi del trattamento fiscale sulle auto
dove trovate non solo la deducibilità ai fini Irpef per i titolari di partita Iva ma anche il trattamento fiscale riservato alle imprese ai fini ires, Irap, la detrazione Iva e anche l’IPT ed il bollo di circolazione.
Le spese in oggetto, pertanto, risulteranno:
- MEZZI STRUMENTALI: deducibili al 100%, se riferite ai mezzi di trasporto strumentali di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 164 (ex auto per società di noleggio);
- AUTO AZIENDALI: deducibili nel limite del 40%, se riferire ai mezzi di trasporto a deducibilità limitata di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 164 (ex auto uso aziendale) fino al 2012 poichè dal primo gennaio 2013 il regime fa scendere tale percentuale al 20% con una diminuzione netta della deducibilità pari al 20%.
- AUTO AGENTI E RAPPRESENTANTI: deducibili nel limite del 20% dal primo gennaio 2013 per i lavoratori autonomi esercenti arti e professioni ovvero del 80% per agenti e rappresentanti di commercio del loro ammontare, se riferite ai mezzi di trasporto a deducibilità limitata di cui alla lettera b) del medesimo comma; v’è da dire che per gli agenti ed i rappresentanti si è deciso di non operare la stretta sulla deducibilità dei costi auto generando un ulteriore elemento di crisi che già si aggiunge a quella economica e finanziaria. Potete comunque leggere l’articolo di approfondimento dedicato alla detrazione costi auto dei professionisti.
- AUTO ASSEGNATE AI DIPENDENTI: deducibili nel limite del 90% fino al 31 dicembre 2012 e successivamente scende al 70%, se riferite ai mezzi di trasporto assegnati ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta di cui alla lettera b-bis) dell’articolo 164; per maggior periodo di imposta si fa riferimento a 183 giorni nel caso di anno periodo di imposta costituito da 365 gg o al maggior periodo nel caso di apertura della posizione Iva in corso d’anno. Vi invito a leggere l’articolo di approfondimento dedicato proprio alla tassazione dell’auto aziendale assegnata al dipendente in uso promiscuo.
Al riguardo occorre precisare che, con specifico riferimento ai veicoli soggetti a deducibilità limitata ai sensi della lettera b) e b-bis) del comma 1 dell’articolo 164, le relative spese di manutenzione e riparazione saranno deducibili nel limite delle anzidette percentuali, sia con riferimento agli autoveicoli di proprietà, che a quelli posseduti in leasing o noleggio.
Per quanto concerne i beni aventi costi integralmente deducibili in base alla menzionata lettera a), il regime fiscale che disciplina il trattamento delle spese in argomento ai fini del reddito d’impresa è regolato dall’articolo 102, comma 6, del TUIR.
Più in particolare, ai sensi del citato articolo 102, le spese di manutenzione, riparazione ammodernamento e trasformazione relative a beni di proprietà, non capitalizzate ad incremento del costo dei beni, sono deducibili dal reddito di impresa nei limiti del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, come risultante dal libro dei beni ammortizzabili all’inizio del periodo di imposta. L’importo eccedente detto limite è deducibile in quote costanti nei successivi cinque periodi d’imposta.
Potete proseguire la lettura poi con gli altri articoli correlati al tema fisco auto e che vi daranno importanti chiarimenti come per esempio l’articolo dedicato al leasing sulle auto
Guida fiscale Auto, Autoveicoli e Moto
Deducibilità spese manutenzione auto